Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21972 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 24/10/2011), n.21972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16051-2009 proposto da:

R.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZA DEI QUIRITI 3, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso

unitamente all’avvocato R.P. difensore di se medesimo;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10/B, presso lo

studio dell’avvocato PRUDENZANO GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MO.FI. (OMISSIS), D.L.R.;

– intimati –

nonchè da:

MO.FI. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PIZZONIA

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato CICCIO’ MIRELLA giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

R.P. (OMISSIS), D.L.R., M.

C. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2814/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 1/10/2008, depositata il 22/10/2008, R.G.N.

2086/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato GUIDO MASCIOLI per delega dell’Avvocato FABRIZIO

PROIETTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO;

udito l’Avvocato MIRELLA CICCIO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 27 aprile e 8 maggio 2004 l’avv. R.P. conveniva in giudizio l’avv. M. C., l’avv. Mo.Fi. e l’avv. D.L. R. per sentirli condannare al risarcimento dei danni perchè avevano leso il suo onore con il contenuto degli scritti difensivi (comparsa 8.6.2001, note difensive 5.7.2001) depositati in un procedimento civile innanzi al Tribunale di Paola sez.distaccata di Scalea, assumendo che tali scritti esulavano dalla causa nell’ambito della quale erano stati prodotti (procedimento avente ad oggetto l’amministrazione di beni comuni ) in quanto relativi ad altro procedimento avanti al Tribunale di Milano, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi R. – M.. In esito al giudizio, in cui si costituivano solo la M. e la Mo., il Tribunale di Milano rigettava sia la domanda attrice sia quella riconvenzionale proposta dalla Mo. e compensava le spese di lite. Avverso tale decisione proponevano appello principale il R. ed appello incidentale la M. e la Mo. ed in esito al giudizio, in cui si costituiva la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 22 ottobre 2008 rigettava le impugnazioni proposte. Avverso la detta sentenza ha quindi proposto ricorso principale il R., articolato in tre motivi, illustrato da memoria difensiva a norma dell’art. 378 del cod. proc. civ.. Resistono con controricorso sia la M. sia la Mo., la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale in due motivi, illustrato successivamente da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Passando all’esame della prima doglianza, svolta dal ricorrente principale, va osservato che la ragione della censura, articolata sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., si fonda sulla tesi che la Corte di Appello, come già il giudice di prime cure, non avrebbe “minimamente valutato una circostanza decisiva ai fini del giudizio, cioè la piena e dichiarata consapevolezza, da parte delle resistenti, dell’estraneità e dell’irrilevanza funzionale delle circostanze lesive dedotte rispetto alla materia del contendere calabrese”.

La seconda ragione di censura, anch’essa articolata per violazione dell’art. 112 c.p.c. oltre che per contraddittorietà della motivazione, si fonda sulla considerazione che i giudici di appello avrebbero omesso di pronunziarsi altresì sulla mancanza di ogni collegamento funzionale tra i pesantissimi giudizi sulla persona del ricorrente e l’opposizione all’assegnazione turnaria degli immobili e sarebbero incorsi in una motivazione contraddittoria, affermando da una parte la correttezza della decisione di primo grado e dall’altra disattendo però i fatti ritenuti da quest’ultimo giudice costitutivi dell’esimente riconosciuta.

I due motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi profili, prospettano un’unica censura concernente l’omessa valutazione di circostanze di fatto (cioè la consapevolezza dell’estraneità delle circostanze lesive dedotte rispetto alla materia del contendere, nel primo caso; la mancanza di collegamento tra i pesantissimi giudizi sulla persona del ricorrente e l’opposizione all’assegnazione turnaria degli immobili, nel secondo caso), sono entrambi inammissibili.

Ed invero, è appena il caso di sottolineare che il vizio di “omessa pronuncia” integrante un difetto di attività del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 si verifica quando il giudice omette di pronunciarsi su una domanda, un’eccezione oppure, in appello, su uno dei fatti costituitivi della domanda di appello mentre, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, l’oggetto dell’omissione, da parte della Corte territoriale, non fu un motivo di doglianza in sè ma solo oggetto di una mera argomentazione o deduzione relativa ad un motivo di appello, con la conseguenza che l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda dell’appello direttamente, bensì una circostanza di fatto la cui mancata considerazione potrebbe configurare al più un vizio motivazionale.

Quanto al diverso profilo della motivazione contraddittoria, afferente solo alla seconda censura, l’inammissibilità discende dal rilievo che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, ove sia denunciato un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5, così come è avvenuto nel caso di specie, la censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Ciò considerato, deve evidenziarsi che, nel ricorso in esame, il ricorrente ha concluso il profilo di doglianza con un quesito di diritto – e non già con un momento di sintesi – limitandosi peraltro ad allegare genericamente una pretesa contraddittorietà della motivazione, senza spiegare in maniera chiara le ragioni che avrebbero determinato un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale, così da configurare quella contraddittorietà idonea ad impedire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione impugnata.

Passando all’esame dell’ultima doglianza, svolta dal ricorrente principale per violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 589 c.p. nonchè motivazione omessa ed insufficiente, va premesso che la stessa si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere il collegamento fra le offese e l’oggetto della contesa ed inoltre avrebbe omesso un’adeguata motivazione sull’applicabilità cumulativa degli artt. 51 e 598 c.p. ad onta dei diversi spazi applicativi delle due ipotesi di esimenti e della diversa tipologia delle offese arrecate.

La doglianza è inammissibile.

Ed invero, mette conto di premettere che la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di un collegamento fra scritti difensivi, documentazione prodotta ed oggetto del giudizio sulla base del rilievo che, nel procedimento pendente avanti il Tribunale di Paola, avente ad oggetto l’assegnazione turnaria delle case in comunione tra i coniugi site in (OMISSIS), l’avv. M., moglie del ricorrente, unitamente ai suoi difensori, aveva l’interesse giuridico di sottolineare nei propri scritti difensivi il pregiudizio che sarebbe derivato all’interesse della famiglia dall’accoglimento dell’istanza di assegnazione avanzata dal consorte per effetto del discredito conseguente alla presenza di una compagna del marito nelle case che gli sarebbero state assegnate.

Ed invero – così continuano i giudici di seconde cure – “perchè operino la scriminante di cui all’art. 598 c.p. e quella di cui all’art. 51 c.p. è sufficiente anche un collegamento logico causale fra il contenuto offensivo ed il tema del procedimento, senza che sia indispensabile un collegamento obbligato (Cass. 28.1.2005 n. 6494, Cass. 21.9.2004 n. 40452)”.

Ciò premesso, mette conto di sottolineare che l’inammissibilità appare di ovvia evidenza alla luce della considerazione che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti – nella specie, la sussistenza del collegamento fra scritti difensivi ed oggetto della causa – attengono al libero convincimento del giudice di merito e che deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

La censura in esame deve essere perciò disattesa. Sulla scorta di tutte le pregresse considerazioni, va rigettato il ricorso principale.

Passando all’esame del ricorso incidentale, deve osservarsi che la prima censura, articolata su un preteso contrasto tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e sulla falsa ed errata applicazione dell’art. 51 c.p. e art. 598 c.p.c., si fonda sulla considerazione che il giudice di secondo grado avrebbe applicato le esimenti degli artt. 51 e 598 citati, d’ufficio, benchè il R. non ne avesse mai chiesto l’applicazione e non avesse nemmeno chiesto il rigetto dell’appello incidentale.

La doglianza è infondata. Ed invero, vale la pena di evidenziare che il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato deve ritenersi violato solo quando il giudice pronunci oltre i limiti delle domande e delle eccezioni proposte, oppure alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo e/o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda, sostituendo la causa petendi con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti o ancora quando rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto. Al contrario, deve essere invece esclusa la violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice fondi la pronuncia su argomentazioni giuridiche diverse da quelle dedotte dalle parti, così come è avvenuto nel caso di specie.

Resta da esaminare la seconda doglianza svolta dalla ricorrente incidentale per falsa ed errata applicazione dell’art. 51 c.p. e art. 598 c.p. nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria, la quale è conclusa dal seguente quesito di diritto: “se sia motivazione sufficiente e lineare quella di cui alla sentenza ove si è ritenuto di applicare le esimenti di cui agli artt. 51 e 598 c.p. a due tipologie di due condotte diffamatorie, una avvenuta anteriormente alla presente causa e comunque, anche in sede extraprocessuale, (e perciò scollegata da esigenze difensive) e l’altra nel presente giudizio.” Quest’ultima censura è inammissibile posto che il quesito proposto non soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Ed invero, il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, non profilandosi, conseguentemente, come ammissibile un motivo che si concluda con l’esposizione di un quesito che consista nell’interpello della S.C. in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare” (S.U. n. 3519/2008, Cass. 10875/08). Ne deriva il rigetto anche del ricorso incidentale.

In considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese di questo giudizio, senza che occorra pronunciarsi sulle spese relative alle altre parti in quanto, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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