Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21971 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 30/07/2021), n.21971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione –

Dott. ACIERNO Maria – Presidente di Sezione –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24264-2020 proposto da:

VECCHIA DOGANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI 1,

presso lo studio dell’avvocato EMILIANO LUCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA SCUDERI;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

9505/2018 del TRIBUNALE di CATANIA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2021 dal Consigliere NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, il quale chiede alla Corte di

Cassazione l’affermazione della giurisdizione del Tribunale di

Catania a decidere sulle domande proposte da Vecchia Dogana s.r.l..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Vecchia Dogana s.r.l. ha convenuto in giudizio nel 2018, innanzi al Tribunale di Catania, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, chiedendo l’accertamento della risoluzione di diritto della convenzione di project financing conclusa tra le parti il 22 marzo 2007 per la realizzazione dell'”intervento di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione” di un edifico doganale, in ragione dell’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi contrattuali, e, in via subordinata, la pronuncia di risoluzione per inadempimento della controparte, con accertamento del proprio diritto al pagamento dell’indennizzo di Euro 7.216.650 e del risarcimento del danno per Euro 3.183.939, oltre accessori.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, contestò l’esistenza degli obblighi dedotti dalla controparte, deducendo il mancato pagamento dei canoni.

Con ordinanza del 15 aprile 2020, il giudice ha sollecitato le parti a trattare la questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia.

La ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Tribunale ordinario di Catania.

Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte, chiedendo del pari affermarsi la giurisdizione ordinaria.

Parte ricorrente ha depositato anche la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente, con l’atto di citazione introduttivo, si duole dell’inadempimento dell’amministrazione pubblica alle obbligazioni contrattuali di “realizzare i presupposti e le condizioni di fattibilità che rendano sostenibile il piano economico-finanziario”, mettere a disposizione i parcheggi ed avviare il procedimento di riequilibrio economico-finanziario, previsto a cadenza periodica ai fini della riduzione del canone di concessione.

A fronte di tali dedotti inadempimenti, ha chiesto l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. o la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, nonché il pagamento dell’indennizzo previsto e il risarcimento del danno.

Nell’istanza di regolamento, la ricorrente insta per la declaratoria della giurisdizione ordinaria.

2. – La tesi va condivisa.

2.1. – Deve premettersi che l’istanza di regolamento è ammissibile, non essendo stata decisa la causa nel merito.

Va, inoltre, rammentato che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dall’attore, sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi al riguardo, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in via definitiva, per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio così ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole (Cass. 28 febbraio 2020, n. 5597, non mass.; Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32727).

Nel caso di specie, dunque, sebbene la p.a. convenuta nulla abbia eccepito in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito, il ricorso è ammissibile.

2.2. – La giurisdizione si determina alla luce del petitum sostanziale fatto valere in giudizio: petitum che, nella specie, è costituito dalle domande concernenti una procedura di finanza di progetto (c.d. project financing), con riguardo non alla fase pubblicistica di scelta del promotore, conclusasi con la concessione, ma alla fase privatistica, introdotta dalla convenzione, che è stata sottoscritta a regolare i rispettivi diritti ed obblighi delle parti: avendo queste, invero, dedotto in causa reciproci inadempimenti alla convenzione, affermando altresì l’attrice il proprio diritto alla risoluzione del contratto, dedotta come già avvenuta di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., o, in subordine, con domanda di pronuncia costitutiva di risoluzione ex art. 1453 c.c..

La concessione è finalizzata alla realizzazione di un “intervento di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione” di edifico doganale ed ha costituito il punto di arrivo di una procedura di project financing, strumento la cui caratteristica consiste nel fatto che il concessionario viene remunerato con il diritto di gestire e sfruttare economicamente l’opera oggetto della concessione (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 153; D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 183 e 184).

2.3. – Questa Corte ha già affermato che, nel quadro normativo derivante dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l’unica categoria della “concessione di lavori pubblici”, non essendo più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell’opera (o di costruzione e gestione congiunte), in quanto la gestione funzionale ed economica dell’opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario (Cass., sez. un., 27 dicembre 2011, n. 28804; novembre 2012, n. 19391; 20 maggio 2014, n. 11022; 6 luglio 2015, n. 13864; 13 settembre 2017, n. 21200).

Muovendo da tale presupposto, si è quindi rilevato che le controversie relative alla concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in quanto riconducibili alla nozione normativa di concessione di lavori, di cui alla direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE ed alla direttiva 18 luglio 1989, n. 89/440/CEE, competono – ai sensi dell’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e), n. 1, alla giurisdizione ordinaria, se relative alla fase successiva all’aggiudicazione (Cass., sez. un., 13 settembre 2017, n. 21200).

Pertanto, la giurisprudenza delle Sezioni unite è costante nel ritenere che, nell’ambito dell’attività negoziale della P.A., siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti la formazione della volontà e la scelta del contraente privato in base alle regole della c.d. evidenza pubblica, mentre, al contrario, appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, riguardando la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto (e multis, Cass. 28 febbraio 2020, n. 5597, non mass.; 29 gennaio 2018, n. 2144; 18 dicembre 2018, n. 32728; 3 maggio 2017, n. 10705; 10 aprile 2017, n. 9149; 8 luglio 2015, n. 14188).

Conseguenza di tale ricostruzione è che l’aggiudicazione costituisce una sorta di “spartiacque” ai fini del riparto di giurisdizione; ciò perché, una volta esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario ed insorto il vincolo contrattuale, le contestazioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti sul piano del contratto non prevedono, di regola, l’esercizio di un potere autoritativo pubblico, se non nei limitati casi suindicati (cfr. Cass. 27 novembre 2019, n. 31027, non mass.; 11 luglio 2019, n. 18676; v. pure Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728).

In linea con tale orientamento, le Sezioni unite hanno, quindi, affermato che, in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le “indennità, i canoni e altri corrispettivi”, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l’adempimento e l’inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Cass., sez. un., 8 luglio 2019, n. 18267).

Del pari, anche la controversia avente ad oggetto la risoluzione, per inadempimento della p.a. committente, di una convenzione relativa alla costruzione di un impianto sportivo, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione ordinaria, attenendo alla fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio, successiva all’aggiudicazione (Cass., sez. un., 25 febbraio 2019, n. 5453, non mass.; Cass., sez. un., 31 gennaio 2017, n. 2482), pure in presenza della reciproca contestazione degli inadempimenti e conseguenti richieste risarcitorie (Cass., sez. un., 25 febbraio 2019, n. 5453).

Ed ancora, la domanda riguardante la revisione del piano economico-finanziario, cui il concessionario assuma di avere diritto per l’esigenza, prevista nel contratto, di perseguire l’equilibrio economico degli investimenti e della connessa gestione, cioè per ragioni inerenti all’esecuzione del rapporto, spetta al giudice ordinario, non vertendosi nelle particolari ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di “revisione del prezzo” e di “provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi”, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 133, commi 3 e 4, visto che art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e), n. 2, non fa alcun riferimento alle controversie riguardanti la revisione dell’equilibrio economico-finanziario del soggetto affidatario di una concessione di costruzione e gestione dell’opera pubblica sulla base di specifiche pattuizioni contrattuali (Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728).

2.4. – Sulla base di tale ricostruzione del dato normativo, come interpretato da questa Corte, la convenzione stipulata a seguito di una finanza di progetto attiene, dunque, all’affidamento di lavori pubblici, il quale ha natura pubblicistica sino all’aggiudicazione definitiva al concessionario, mentre ha natura privatistica per la fase che segue alla stipulazione del contratto.

Ne deriva che l’inerenza della presente controversia al piano dell’adempimento della convenzione radica la giurisdizione nel giudice ordinario.

Ne’ le conclusioni mutano, per il fatto che sia dedotto l’inadempimento della p.a. ad obblighi della convenzione (realizzare i presupposti e le condizioni di fattibilità, mettere a disposizione i parcheggi, avviare il procedimento di riequilibrio economico-finanziario), trattandosi di condotte che si collocano nell’alveo di un rapporto nella fase che segnala una situazione paritetica fra le parti.

In conclusione, attenendo la controversia al piano paritetico dell’esecuzione della convenzione, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

3. – Le spese del giudizio di regolamento restano rimesse al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, demandando al medesimo la liquidazione delle spese di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni unite civili, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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