Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21971 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17090-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA ZACCHERINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO VIARIA RIZZO ed ALDO

DE CARIDI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE GUALTIERI SICAMINO’, BANCA NUOVA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 306/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

12/05/2015, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 27.4.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza 19.5.15 della corte di appello di Messina, n. 306, del seguente letterale tenore:

“1. – M.G. ricorre – affidandosi ad un motivo – a questa Corte per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata dichiarata la nullità della sentenza dì primo grado resa, nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo vertente tra lui ed il Comune di Gualtieri Sicaminò e la Banca Nuova spa, dal tribunale di Barcellona P. di G. e sono state rimesse le parti dinanzi a quest’ultimo ai sensi dell’art. 354 c.p.c.. Gli intimati non notificano controricorso.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. – per la preliminare necessità di ordinare la rinnovazione della sua notificazione ad uno dei due litisconsorti necessari: e, precisamente, alla Banca Nuova spa, non risultando dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte che presso la filiale di (OMISSIS), ove la notifica ha avuto luogo, vi sia uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p..

p. 3. – Solo all’esito della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di detto soggetto (alla quale peraltro potrebbe bene provvedere spontaneamente il ricorrente), con ogni evidenza litisconsorte necessario in un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo intrapreso prima della riforma del 2012 in quanto prospettato come terzo debitore del debitore a suo tempo esecutato, potrà valutarsi il merito del ricorso, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. 22 luglio 2002, n. 10666; Cass. 16 gennaio 2009, n. 1073; Cass. 14 novembre 2013, n. 25628), in forza della quale “l’irregolare comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, dell’ordinanza istruttoria emessa fuori udienza non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli artt. 353 e 354 c.p.c., ma rende operante il potere-dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell’attività istruttoria impedita “in prime cure dall’anzidetta irregolarità”: apparendo incongruo ed inconferente il precedente richiamato dalla corte territoriale, effettivamente (secondo quanto rimarcato dall’odierno ricorrente) relativo a ben altro tipo di nullità verificatasi nel primo grado di giudizio.

p. 4. – Deve quindi proporsi al Collegio l’adozione di ordinanza di rinnovazione della notificazione, ovvero, ma solo ove ad essa abbia già spontaneamente provveduto il ricorrente in tempi utili per consentire alla destinataria l’espletamento delle attività defensionali nel presente giudizio di legittimità, l’accoglimento del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il ricorrente ha depositato memoria.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dal ricorrente.

4.- In particolare, persiste qualsiasi affidabile certezza, in base ai soli atti esaminabili da questa Corte nella presente sede, che in (OMISSIS), cioè nel luogo in cui il ricorso per cassazione è stato notificato alla Banca Nuova spa, vi fosse una sede secondaria di tale persona giuridica evocata in giudizio, ove questa avesse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda (ai sensi proprio dell’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p.): non rilevando a sanare eventuali nullità della notifica del ricorso per cassazione le condotte processuali – peraltro, a tali fini del tutto neutre – tenute dalle parti nei gradi di merito.

5.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., deve ordinarsi la rinnovazione della notifica del ricorso alla sede della Banca Nuova, da documentarsi dal ricorrente, entro il termine indicato in dispositivo e con ogni riserva all’esito.

PQM

La Corte ordina la rinnovazione del ricorso alla Banca Nuova spa presso la sua sede sociale entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con ogni riserva all’esito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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