Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21971 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 24/10/2011), n.21971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21778-2009 proposto da:

D.D.G. (OMISSIS), D.D.

(OMISSIS), C.G.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 142, presso lo

studio dell’avvocato MISIANI CLAUDIO, che li rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

IL MATTINO SPA (OMISSIS), (già EDI.ME S.p.A.) in persona del

procuratore speciale il Dr. G.M., G.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 124, presso

lo studio dell’avvocato SAVINI ALESSANDRO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BARRA CARACCIOLO FRANCESCO giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

GA.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3481/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/09/2008, R.G.N. 3292/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CLAUDIO MISIANI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO SAVINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.G.P., D.D. e D.D.G. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa proposta nei confronti dell’on. Ga.Ma. e rigettato la stessa domanda proposta nei confronti de Il Mattino S.p.A. (già EDI.ME S.p.A.) e di Ga.Pa., in relazione alla pubblicazione su Il Mattino di due articoli nei giorni (OMISSIS), recanti interviste all’on. Ga., ritenuti diffamatori dagli attori, componenti del Tribunale del Riesame di Napoli che.

accogliendo l’appello di Gi.Ca., imputato di gravi fatti di camorra, aveva disposto che questi, in luogo di essere custodito in carcere, proseguisse la custodia cautelare presso la casa di cura (OMISSIS), da cui una settimana più tardi era evaso;

che nell’articolo del 18 marzo erano riportate le dichiarazioni dell’on. Ga. che commentava in tono aspro e fortemente critico la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, affermando di avere dubbi sulla legittimità dell’operato dei magistrati – che definiva irresponsabili – e sollecitando un intervento del ministro competente per l’accertamento di eventuali responsabilità, mentre nell’articolo pubblicato il giorno successivo erano riportate ulteriori dichiarazioni dell’On. Ga. che, sempre esprimendosi sulla vicenda, aveva aggiunto di avere sospetti non di “dabbenaggine” dei giudici ma di comportamento illecito e precisava che avrebbe riferito alla Procura della Repubblica, oltre a sollecitare indagini tramite interrogazioni parlamentari;

che resistono con controricorso Il Mattino S.p.A. e Ga.

P. mentre Ga.Ma. non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che – preliminarmente separato, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., comma 2, il ricorso proposto contro il Ga. da quello proposto nei confronti de Il Mattino S.p.A. e di Ga.Pa. – con i primi due motivi, esclusivamente attinenti la pronuncia di improcedibilità nei confronti del Ga., i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censurano la dichiarazione di improcedibilità della domanda nei confronti del deputato Ga.Ma., sostanzialmente assumendo che la Delib. Camera Deputati 27 febbraio 2001, secondo cui le dichiarazioni dell’on. Ga. concernevano opinioni espresse da un membro del parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, non è conforme alla giurisprudenza costituzionale formatasi sull’art. 68 Cost.;

che i due motivi appaiono fondati;

che infatti, secondo la ormai costante giurisprudenza della Corte costituzionale, per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68 Cost., comma 1 – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le ultime, sentenze della Corte costituzionale n. 301 del 2010, n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000, nonchè, della Corte di Cassazione, n. 29859 de 19 dicembre 2008, n. 18687 del 6 settembre 2007);

che la delibera di insindacabilità della Camera dei Deputati non indica atti parlamentari tipici del deputato anteriori o contestuali alle dichiarazioni dell’on. Ga., limitandosi ad affermare che le dichiarazioni del parlamentare si inseriscono nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente ai problemi della giustizia (e in tale contesto al modo di procedere della magistratura) ed alle tematiche della sicurezza e che la fuga del boss fu oggetto anche di iniziative parlamentari di sindacato ispettivo, iniziative che lo stesso deputato Ga. aveva preannunziato, senza indicare chi avesse intrapreso tali iniziative (peraltro negate dai ricorrenti) e quando esse fossero state richieste;

che, dunque, la delibera in esame sembra obliterare completamente il diritto vivente;

che sussistono pertanto i presupposti per sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE Visto l’art. 134 Cost. e L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 37 dispone la sospensione del giudizio civile sul ricorso proposto da C. G.P., D.D. e D.D.G. nei confronti di Ga.Ma., previa separazione da quello proposto nei confronti de Il Mattino S.p.A. e Ga.Pa.;

ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e chiede che la Corte:

– dichiari ammissibile il presente conflitto;

– nel merito, dichiari che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese da Ga.Ma. a quotidiano Il Mattino e pubblicate nei giorni 18 e 19 marzo 2000, oggetto della domanda risarcitoria, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68 Cost., comma 1.

Ordina che a cura della Cancelleria la su estesa ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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