Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21971 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 21/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.21/09/2017),  n. 21971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19027-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, con ordinanza depositata il 2/02/2011 (r.g.

n. 85/2010) nella causa tra:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

INPDAP SEDE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

GIACALONE Giovanni, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni

Unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione della Corte

dei Conti ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

RILEVATO

che l’Azienda sanitaria locale di Alessandria, con ricorso depositato l’1.9.2008 presso la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per il Piemonte conveniva in giudizio l’Inpdap della stessa sede chiedendo la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto di quest’ultimo ad ottenere la restituzione della somma di Euro 74.115,14 di cui all’ingiunzione del 31.7.08 per emolumenti pensionistici corrisposti in eccesso al dr. Giancarlo Fagiolo, nonchè la dichiarazione di infondatezza della pretesa;

che la Corte dei Conti, con sentenza n. 58/2009, dichiarò l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;

che l’ASL riassunse il processo davanti al Tribunale di Alessandria;

che il giudice del lavoro di tale Tribunale ha sollevato la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte dopo aver ritenuto fondata l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall’Inpdap;

che il Procuratore Generale ha chiesto che questa Corte, a Sezioni Unite, dichiari in camera di consiglio la giurisdizione della Corte dei Conti ed emetta i conseguenti provvedimenti di legge.

Diritto

CONSIDERATO

che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di trattamento pensionistico, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, si estende alle controversie relative agli atti di recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch’essi investono il “quantum” di detto trattamento, senza che intervengano deroghe in favore del giudice ordinario (sentenze 10.06.04 n. 11025; 21.07.01 n. 9968; 4.04.00 n. 92; 18.03.99 n. 152; 4.10.96 n. 8682, con riferimento a quelle meno risalenti);

che, infatti, in materia di trattamento pensionistico nel pubblico impiego e di determinazione del quantum della pensione vige la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti;

che in particolare si è di recente affermato (Sez. U., n. 11769 dell’8.6.2015) che “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica si estende all’azione di rivalsa esercitata dall’ente datore di lavoro nei confronti del dipendente in quiescenza nella specie, dipendente comunale – per i ratei erogati in misura superiore al dovuto a causa di errate comunicazioni datoriali, a tal fine rilevando il contenuto pubblicistico del rapporto previdenziale, relazione trilatera infrazionabile”;

che anche in precedenza si è avuto modo di precisare (Sez. U., n. 23731 del 16.11.2007) che “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti (nella specie di Enti locali, prevista dal R.D.L. n. 680 del 1938, art. 60) si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, a causa di errate comunicazioni da parte dell’ente datore di lavoro, proposte, ai sensi del D.P.R. n. 538 del 1986, art. 8, comma 2, dall’ente erogatore nei confronti dell’ente datore di lavoro dell’ex dipendente (oltre che dal datore di lavoro nei confronti del pensionato in sede di rivalsa), atteso che venendo in discussione il “quantum” del trattamento pensionistico e, quindi, la sussistenza del diritto alla pensione di un certo ammontare, rileva il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio; (in senso conforme, in ipotesi di controversia in materia di pubblico impiego relativa all’ammontare della ritenuta fiscale operata dall’Inps sulla pensione di reversibilità, v. Sez. U. n. 7755 del 27.3.2017);

che non vi è motivo di discostarsi nella fattispecie dal suddetto consolidato orientamento di legittimità;

che va dichiarata, pertanto, la giurisdizione della Corte dei Conti; che conseguentemente va cassata la sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Piemonte e le parti vanno rimesse davanti a tale giudice amministrativo.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti, cassa la sentenza della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per il Piemonte e rimette le parti davanti a tale giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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