Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21970 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Termini Imerese con ordinanza n. R.G. 113/2015, emessa il 7/07/2015

nel procedimento pendente tra:

G.R.;

J.L.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ROSARIO RUSSO

che chiede che la Corte dia mandato alla Cancelleria del Giudice a

quo di dare comunicazione alle parti costituite, nelle forme

previste dall’art. 134 c.p.c., del deposito dell’ordinanza che ha

sollevato il conflitto di competenza, rinviando la causa a nuovo

ruolo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– rilevato che il Tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio;

– rilevato che non vi è in atti la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti, da parte della cancelleria del giudice rimettente, dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto;

– ritenuto che, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, l’ordinanza che solleva il conflitto di competenza dev’essere comunicata alle parti a cura del cancelliere del giudice rimettente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, ex art. 47 c.p.c., comma 4, (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8036 del 08/04/2011, Rv. 616817);

PQM

-) manda alla Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria, di trasmettere con sollecitudine a questa Corte la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza 7.7.2015 con cui è stato sollevato il conflitto di competenza;

-) ove tale adempimento non sia stato compiuto, invita sin d’ora la Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese a provvedere con sollecitudine, ed a trasmettere quindi a questa Corte la prova dell’avvenuta comunicazione;

-) rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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