Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21970 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Termini Imerese con ordinanza n. R.G. 113/2015, emessa il 7/07/2015
nel procedimento pendente tra:
G.R.;
J.L.;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ROSARIO RUSSO
che chiede che la Corte dia mandato alla Cancelleria del Giudice a
quo di dare comunicazione alle parti costituite, nelle forme
previste dall’art. 134 c.p.c., del deposito dell’ordinanza che ha
sollevato il conflitto di competenza, rinviando la causa a nuovo
ruolo;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
– rilevato che il Tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio;
– rilevato che non vi è in atti la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti, da parte della cancelleria del giudice rimettente, dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto;
– ritenuto che, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, l’ordinanza che solleva il conflitto di competenza dev’essere comunicata alle parti a cura del cancelliere del giudice rimettente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, ex art. 47 c.p.c., comma 4, (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8036 del 08/04/2011, Rv. 616817);
PQM
-) manda alla Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria, di trasmettere con sollecitudine a questa Corte la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza 7.7.2015 con cui è stato sollevato il conflitto di competenza;
-) ove tale adempimento non sia stato compiuto, invita sin d’ora la Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese a provvedere con sollecitudine, ed a trasmettere quindi a questa Corte la prova dell’avvenuta comunicazione;
-) rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016