Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21970 del 21/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 21/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.21/09/2017),  n. 21970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16931-2016 proposto da:

N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 11, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIO

TORCICOLLO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO PARATO e

LUIGI DORIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, come da

memoria in atti del 13.6.2017;

avverso l’ordinanza n. 1606/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 29/04/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avvocato Antonio Grumetto per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza depositata il 29.4.2016, il Consiglio di Stato ha respinto in sede giurisdizionale l’appello proposto da N.V., appuntato dei carabinieri, avverso l’ordinanza cautelare del T.A.R. dell’Emilia Romagna che gli aveva rigettato il ricorso proposto contro il provvedimento di destituzione emesso dal Ministero della Difesa. Nel confermare l’ordinanza di primo grado il Consiglio di Stato ha spiegato che il provvedimento impugnato era semplicemente applicativo, ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2010, artt. 866 e 867 di un effetto scaturente ex lege dalla sanzione definitiva inflitta dal giudice penale di interdizione dai pubblici uffici e tale da non lasciare spazio all’amministrazione procedente per un proprio apprezzamento discrezionale sul piano disciplinare.

Per la cassazione ricorre N.V., il quale deposita, altresì, memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre il Ministero della Difesa deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto della inammissibilità del controricorso proposto per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che il contraddittorio è solo nei confronti del Ministero della Difesa che ha adottato l’atto impugnato della destituzione.

Tanto chiarito si rileva che il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza cautelare n. 1606/2016, con la quale la quarta Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento cautelare del T.A.R. dell’Emilia Romagna di rigetto del ricorso avverso la sanzione inflittagli della destituzione, per lamentato eccesso di giurisdizione. Secondo il N. tale eccesso sarebbe da ricondurre al fatto che il Consiglio di Stato ha ritenuto non immediatamente rilevante nella fase cautelare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 866 codice dell’ordinamento militare, già sollevata in altro procedimento dal T.A.R. per la Lombardia con ordinanza del 26.6.2015, finendo, in tal modo, per invadere l’ambito di giudizio riservato alla Corte Costituzionale e per rendere vana una eventuale sentenza di accoglimento della dedotta incostituzionalità.

Infine, attraverso la memoria il ricorrente invoca l’applicazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 268 del 15.12.2016, nel frattempo pronunciata, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi – per violazione degli artt. 3,24 e 97 Cost. – il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 866, comma 1, art. 867, comma 3 e art. 923, comma 1, lett. i), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già statuito in siffatta materia (Sez. U. n. 24247 del 27.11.2015), “l’ordinanza con la quale il Consiglio di Stato si sia pronunciato, in sede di gravame, sulla sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo impugnato non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., rimedio, quest’ultimo, consentito soltanto avverso pronunce di contenuto decisorio (idonee, cioè, a incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio), mentre il predetto provvedimento investe una misura di tipo cautelare e provvisorio, senza pregiudizio alcuno per la risoluzione della controversia.” (conf. a Sez. U., Ordinanza n. 5052 dell’11.3.2004)

Si intende, quindi, dare continuità a tale preciso orientamento, posto che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione è consentito soltanto avverso pronunce di contenuto decisorio di carattere definitivo, mentre il provvedimento oggetto di causa investe una misura di tipo cautelare e provvisorio, senza pregiudizio alcuno per la risoluzione della controversia, ivi compresa la valutazione dell’incidenza degli effetti dell’invocata pronunzia di incostituzionalità.

Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del presente ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge in favore del Ministero della Difesa.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA