Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21970 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. III, 12/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 12/10/2020), n.21970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13669-2018 proposto da:

L.G.F., L.G.G., L.G.M.G.,

L.G.M.A., rappresentati e difesi dall’avv. Claudio De Filippi, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Milano,

Porta Vittoria 54;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato

e difeso dall’avv. Domenico Vizzone ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma via Cratilo di Atene n.;

– controricorrente –

e contro

C.A., LEASYS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1818/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

n. 1818 depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.G.M.G. ed G.A. convennero, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, C.A. per ottenere il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS) lungo la strada statale (OMISSIS) nel quale furono coinvolte in quanto terze trasportate su un veicolo condotto da L.G.A.M.. Assunsero che C.A., alla guida di un autocarro, aveva invaso la propria corsia di marcia collidendo inevitabilmente con l’autovettura condotta da L.G.A.M.; rappresentarono di aver ricevuto a titolo di acconto dalla compagnia Fondiaria Sai le somme di Euro 14.400 e 8.550 da loro ritenute insufficienti e chiesero un risarcimento di Euro 100.000. C.A. si costituì in giudizio rilevando che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente ad L.G.A.M. che aveva perso il controllo del proprio autoveicolo; chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori a risarcire i danni da esso patiti. La causa fu istruita con prove testimoniali e due CTU medico-legali sulle persone dei soggetti coinvolti nel sinistro. All’esito di detta istruttoria il Tribunale di Vibo Valentia dichiarò l’esclusiva responsabilità del sinistro in capo ad C.A., condivise, sul quantum debeatur, la consulenza della Dott.ssa B. e, ritenuta satisfattiva la somma già riconosciuta in favore di L.G.M.G., condannò C.A. e la sua compagnia di assicurazione a pagare in favore degli eredi di G.A., nel frattempo deceduta, la somma di Euro 428,80, oltre interessi e spese.

La Corte d’Appello di Catanzaro, adita dai signori L.G., con sentenza n. 1818 del 2017, rigettò l’appello ritenendo che la sentenza di primo grado fosse adeguatamente motivata con riguardo all’adesione ad una sola delle due espletate CTU, con riguardo al calcolo dell’invalidità temporanea e del danno biologico; confermò il rigetto della domanda di danno morale in assenza di specifica prova sul punto e condannò gli appellanti alle spese del grado in favore di Unipolsai Assicurazioni SpA.

Avverso la sentenza L.G.M.G., L.G.G., L.G.F. e L.G.A.M. propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Resiste Unipolsai Assicurazioni con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 61,191 e 115 c.p.c. – i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice avrebbe aderito ad una delle espletate CTU senza motivare sulle ragioni della preferenza di tale valutazione rispetto alla prima consulenza espletata. Le statuizioni del giudice d’appello sarebbero viziate nella motivazione, apparente, perplessa ed oggettivamente incomprensibile e non conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ove nel corso del giudizio siano disposte più consulenze tecniche per i medesimi fatti di causa e venga rilevato un contrasto tra le stesse, il giudice deve dar conto dell’eventuale scelta operata in favore dell’una o dell’altra e non limitarsi ad accogliere acriticamente le conclusioni del proprio CTU (Cass., n. 8723 del 2007).

Ad avviso dei ricorrenti, in presenza di un contrasto tra le due diverse consulenze, il Giudice avrebbe dovuto disporre un ulteriore accertamento peritale.

1.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non riporta nè i singoli passaggi della/e consulenze sottoposte a critica nè le ragioni del dissenso espresso dai ricorrenti sicchè questa Corte non è posta in condizioni di poter apprezzare i pretesi vizi motivazionali denunciati nel motivo. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di richiedere, nel caso in cui si lamenti il vizio di motivazione con riguardo agli espletati accertamenti tecnici, che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza dinanzi al “giudice a quo” e ne trascriva, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., VI, n. 2894 del 7/2/2018). Nè può essere apprezzato l’argomento dei ricorrenti secondo il quale, in presenza di un contrasto tra le due espletate CTU, il Giudice avrebbe dovuto disporne una terza, in quanto questa scelta rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere esaminata in sede di legittimità (Cass., 3, n. 22799 del 29/9/2017; 6-L, n. 2103 del 24/1/2019; 2; n. 21525 del 20/8/2019). In ogni caso il motivo sarebbe, comunque infondato, in quanto l’obbligo di motivazione è stato più che adeguatamente assolto da parte del giudice del merito sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”(Cass., 3, n. 12703 del 19/6/2015, Cass., 1, n. 23594 del 9/10/2017).

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5 sulla quantificazione dell’invalidità temporanea totale e vizio di motivazione – i ricorrenti assumono che il Giudice abbia errato nel ritenere che l’invalidità temporanea totale debba essere riconosciuta per il solo periodo del ricovero in ospedale sul presupposto – ad avviso dei ricorrenti indimostrato – che il protrarsi della convalescenza consenta al malato di recuperare la propria autonomia e dunque escluda il diritto al riconoscimento dell’invalidità temporanea per il periodo successivo al ricovero ospedaliero. Ad avviso dei ricorrenti l’inabilità temporanea totale darebbe luogo ad un danno patrimoniale determinato dalla lesione dell’indennità biologica dell’individuo per cui il lesionato non può dedicarsi a nessuna altra attività che non sia la cura del proprio recupero fisico. Ad avviso dei ricorrenti la motivazione dell’impugnata sentenza sarebbe censurabile nella parte in cui esclude il diritto all’indennità temporanea al di fuori del periodo di ricovero ospedaliero.

2.1 Il motivo non è fondato in quanto, come correttamente argomentato dalla impugnata sentenza, non risultano allegate specifiche circostanze fattuali che avrebbero giustificato il prolungamento del periodo di invalidità temporanea totale anche oltre la durata del ricovero ospedaliero. Ne consegue che, in mancanza di specifica prova sul punto, è stata correttamente confermata la sentenza di prime cure, peraltro anche sulla base delle risultanze delle due CTU.

3.Con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5 sulla quantificazione del danno biologico totale permanente di G.A. e di L.G.M.G. ed omesso riconoscimento del danno morale e contestuale violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 per vizio di motivazione – i ricorrenti deducono l’erroneità della sentenza d’appello ed il vizio di motivazione con riguardo alle statuizioni di quantificazione del danno biologico e con riguardo all’omesso riconoscimento del danno morale in difetto di allegazioni e prove specifiche idonee a giustificare una personalizzazione del risarcimento. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza impugnata non sarebbe conforme alla ormai consolidata giurisprudenza di questa corte la quale riconosce il danno morale quale componente del danno non patrimoniale.

3.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento. La sentenza omette qualunque richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private, il quale, recependo, anche nelle ulteriori modifiche, la giurisprudenza consolidata di questa Corte esclude che si possa omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dal D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, art. 5, lett. C ed ora artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana (Cass., 3, n. 22585 del 3/10/2013). Stante la piena autonomia del danno morale rispetto al biologico il giudice avrebbe dovuto esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass., 3, n. 11212 del 24/4/2019; Cass., 6-3, n. 1640 del 24/1/2020). Avendo omesso ogni riferimento al danno non patrimoniale la sentenza merita di essere, in parte qua, cassata con rinvio.

Il quarto motivo, sul regime delle spese di lite, va assorbito.

4. Conclusivamente il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo, assorbito il quarto, rigettati il primo ed il secondo, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, rigettati il primo ed il secondo, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA