Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2197 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 11/05/2010, dep. 31/01/2011), n.2197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – est. Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29326/2007 proposto da:

VAI SRL, in persona del Presidente del CdA pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato

GIANCASPRO NICOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati DORE Carlo,

DORE GIOVANNI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato

LESTI QUINZIO BELARDINI ISABELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FARCI Genziana, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 28/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Vai S.r.l. con ricorso 14 dicembre 2002 propose opposizione avverso otto avvisi di accertamento Tarsu emessi dal Comune di Cagliari per gli anni 1998, 999, 2000 e 2001, deducendo il difetto di motivazione e la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettò il ricorso. La società propose appello che la Commissione Tributaria Regionale ha in parte accolto, annullando le sanzioni per omessa denuncia, che erano state irrogate per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Ha ritenuto il giudice di appello che gli elementi riportati negli avvisi sono sufficienti ad individuare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa, essendo stati indicati categoria, dati identificativi del contribuente e dei locali, superficie tassata, tariffa applicata e tassa accertata, nonchè ad evidenziare la motivazione.

Ha giudicato inammissibile perchè nuova la eccezione di decadenza della Amministrazione dal potere accertativo; ha respinto la denunzia di illegittimità dei regolamenti e delle tariffe, non avendo rinvenuto la dedotta irragionevolezza delle voci della tariffa nè avendo rilevato il danno lamentato dalla contribuente a riguardo; ha invece accolto l’appello in riferimento alla motivazione dell’accertamento, alla contestazione della omessa denuncia per ognuna delle quattro annualità e alla commisurazione delle sanzioni e in forza di tali ragioni ha confermato solo le sanzioni per omessa denuncia, irrogate con due degli avvisi di accertamento, relative alla prima annualità (1998), determinandole in Euro 494,70 ed Euro 2862,43, annullando quelle irrogate con i restanti sei avvisi, per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Propone ricorso con tre motivi la società; ha resistito con controricorso l’intimato Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7; D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71; art. 23 regolamento 21 marzo 2001 del Comune di Cagliari, che prevede la motivazione dei provvedimenti e in particolare la indicazione dei presupposti di fatto è delle ragioni giuridiche della pretesa, nonchè vizio di motivazione.

Lamenta che la Commissione Tributaria Regionale, investita della questione in ordine alla carenza di motivazione degli avvisi di accertamento, abbia giudicato esaustiva la indicazione dei presupposti e delle ragioni della pretesa, sebbene fossero stati solo riportati gli elementi indicati dal D.Lgs. n. 507, art. 71, comma 2 (categoria, dati identificativi del contribuente e dei locali, superficie tassata, tariffa e tassa accertata), non anche i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

La censura è priva di fondamento.

La sentenza ha specificato gli elementi necessari a consentire l’esercizio del diritto di difesa, evidenziando i dati specifici riferibili alla situazione concreta che aveva giustificato gli avvisi di accertamento, risultando impliciti i presupposti e le ragioni giuridiche, costituiti, rispettivamente, dalla occupazione degli immobili indicati negli atti e dalla loro quanto meno astratta idoneità a produrre rifiuti: circostanze contemplate dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, come fondamento in fatto e in diritto della pretesa e che non necessitavano di esplicitazione in quanto intrinseche alla qualità degli immobili, destinati a deposito, esposizione e mostre, come lo stesso ricorrente ha indicato nel suo ricorso.

Il secondo mezzo torna a denunziare la violazione del D.Lgs. n. 507, art. 71 e dell’art. 112 c.p.c., nonchè il vizio di “omessa, erronea e insufficiente motivazione” in riferimento alla ritenuta – dalla sentenza impugnata – novità della eccezione di decadenza del Comune, dedotta solo in appello.

Assume la ricorrente di avere con il ricorso introduttivo fatto valere la decadenza, osservando di avere pagato la tassa sin da quando era stata istituita, per cui era decorso il termine per l’accertamento, previsto dall’art. 71, comma 1 – in vigore all’epoca dei fatti – e di avere riproposto L’eccezione in appello, con riguardo sia alla ipotesi di accertamento in rettifica sia a quella di omessa denuncia.

Precisa che i locali erano stati occupati sin dal 1989, che la tassa era stata sempre pagata e che nel 2001 aveva depositato su richiesta del Comune una planimetria dei locali occupati in forza della quale il Comune aveva poi rettificato le superfici iscritte a ruolo ed imposto la maggiore tassazione; e poichè “l’accertamento in rettifica deve essere effettuato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla denuncia originaria e riguardare solo l’anno di presentazione della stessa e quello precedente, mentre l’accertamento per la omessa denuncia deve essere emesso entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quei lo in cui la denunzia doveva essere presentata”, il Comune “avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento e rettifica e notificare lo stesso entro il 31 dicembre 1992, mentre vi ha provveduto solo dell’anno 2002 e cioè con ben 10 anni di ritardo rispetto al termine decadenziale”.

Aggiunge infine che ove la denuncia originaria della ricorrente venisse considerata come “omessa denuncia” rispetto alle aree occupate ed ivi non indicate, ma denunciate solo nell’anno 2001, “all’atto dell’ accertamento (avvenuto nel 2002) erano comunque decorsi i termini (quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata) di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1”.

Il motivo non ha alcun pregio e la sua prospettazione manifesta gravi imprecisioni in punto di fatto e di diritto.

Va premesso, infatti, che gli anni considerati dagli avvisi di accertamento sono il 1998, il 1999, il 2000 e 2001, sicchè appare incomprensibile l’assunto che avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 1992, peraltro quando ancora la Tarsu non era stata istituita, anzichè, come avvenuto, nel 2002.

Quanto ai punti della decisione contestati, occorre rilevare che la Commissione tributaria regionale, pur rilevando che la censura era nuova, ha poi osservato anzitutto che la contestazione del Comune aveva ipotizzato la omessa denuncia e che il 22 giugno 2001 la società non aveva affatto rettificato dichiarazioni precedenti – delle quali peraltro la società non ha nemmeno indicato la data e lo specifico oggetto – ma aveva dichiarato per la prima volta locali ed aree di cui fino a quel momento era mancata la iscrizione nei ruoli Tarsu.

li a fronte di tale accertamento in fatto, insuscettibile del sindacato di legittimità, è senza consistenza l’eccezione di decadenza – che fa leva tra l’altro su una ipotesi di denunzia infedele o incompleta – poichè ricorrendo il termine di quattro anni successivi a quello in cui la denuncia doveva essere presentata, gli anni contemplati dagli avvisi sono compresi nel termine decadenziale.

Infondato è anche il terzo motivo con il quale la società Vai lamenta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, e art. 112 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione, deducendo che i giudici di appello abbiano del tutto omesso di pronunciarsi sulle eccezioni formulate in relazione alla intassabilità ovvero alla tassabilità ridotta di alcune delle aree oggetto degli impugnati avvisi di accertamento.

Precisa la ricorrente di aver fatto presente di avere svolto attività di vendita di autoveicoli, di “service” e di officina meccanica, in aree pertanto non produttive di rifiuti, posto che il magazzino ricambi, in ragione di metri quadrati 366,98, costituisce un’area pertinenziale rispetto ai vicini locali dell’officina al cui servizio è appunto destinato, al pari dei 3105 mq utilizzati come piazzale di esposizione delle auto.

Il motivo è inammissibile in quanto carente di autosufficienza.

Avrebbe dovuto la ricorrente riportare il tenore esatto del ricorso introduttivo e dell’atto di appello, con la specificazione, già con quegli atti, delle superfici e delle ragioni della intassabilità.

Il ricorso va dunque respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generai e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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