Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2197 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2197 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 4382-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso VAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CARUSO VINCENZO;

– intimato avverso la sentenza n. 7165/32/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il
15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Data pubblicazione: 30/01/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con

1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza dellA
Commissione tributaria regionale della Campania, che ha confermato
all’annullamento, per omesso contraddittorio preventivo endoprocedimentale (art. 12, co.7, Statuto), dell’avviso di accertamento
notificato a Vincenzo Caruso per l’anno d’imposta 2010.
2. Il ricorso, al quale il contribuente non replica, è fondato. Il giudice
regionale non fa buon governo dei principi regolativi compendiati da

Cass., Se. U, Sentena n. 24823 del 09/12/2015, laddove ivi si afferma
che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo
generale di contraddittorio endoprocedinientale, la cui violazione
comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto
l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far
valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa,
esclusivamente per i tributi “armonivati”, mentre, per quelli ,,non

armonivati”,

non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un

analogo generalizzato vincolo; sicché esso sussiste solo per le ipotesi
in cui risulti specificamente sancito.
3. Nel caso di specie si tratta di accertamenti – per imposizioni dirette e
sul valore aggiunto – basati sulla procedura

“a tavolino” del cd.

“questionario”. Quindi la lite ha come oggetto sia tributi
armonivati” (IRPEF-IRAP) , sia un tributo

“non

“armonkzato” (IVA) e

una procedura accertativa per la quale la legge (art. 32 d.p.r. n.
Ric. 2017 n. 04382 sez. MT – ud. 19-12-2017
-2-

motivazione semplificata:

600/1973) non prevede espressamente, in linea generale, l’obbligo
del contraddittorio endo-procedimentale con il contribuente.
4. La sentenza impugnata è, pertanto, palesemente difforme
dall’enunciato principio di diritto in relazione alle imposte dirette,
mentre per quanto riguarda l’imposizione sul valore aggiunto, se ne

il tema fattuale – ovverosia mentale –

della “non pretestuosità”

dell’opposizione della società contribuente, con la necessaria c.d. “prova

di resistena” (Cass., Sq. 6 5, Ordinana n. 21071 del 11/09/2017), sulla

serietà delle possibili allegazioni del contribuente rispetto al
procedimento amministrativo e ai suoi esiti (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n.

9749 de118/04/ 2017).
5. Il ricorso deve, dunque, essere accolto, con cassazione della
sentenza impugnata e rinvio al giudice competente per nuovo esame e
regolazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

discosta parzialmente, non avendo il giudice di merito affatto indagato

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