Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2197 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9791-2016 proposto da:

L.A., L.E., L.F., M.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 32, presso

lo studio dell’avvocato EUGENIA BARONE ADESI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO MARIO LABATE giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. Rep. 297/2016 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, emesso il 06/05/2015 e depositato il 13/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con decreto depositato il 13 febbraio 2016, la Corte d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio da Cassazione n. 328 del 2014, ha riconosciuto il diritto all’equa riparazione a favore degli eredi di L.P. – sigg. M.C., L.A., L.E. e L.F. -, per la durata irragionevole del giudizio civile introdotto nei confronti del dante causa, ed ha liquidato, a carico del Ministero della giustizia, l’importo di Euro 5.250,00 oltre interessi dalla domanda, dichiarando integralmente compensate le spese di tutti i gradi di giudizio in considerazione della mancata opposizione del Ministero della giustizia;

che per la cassazione del decreto gli eredi L. come sopra indicati hanno proposto ricorso sulla base di due motivi, e depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

che l’intimato Ministero resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e si contesta la decisione di compensazione integrale delle spese, a fronte dell’accoglimento della domanda di equa riparazione, sia pure per un importo inferiore a quello richiesto, ciò che neppure integrava soccombenza reciproca;

che in ogni caso la motivazione su cui la Corte d’appello aveva fondato la decisione era erronea, atteso che il Ministero aveva articolato difese in tutte le fasi del giudizio, e in ogni caso, quale che fosse stato il comportamento del Ministero, non erano integrate le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis;

che con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 3 Cost., art. 6 CEDU e della L. n. 89 del 2001, e si contesta che la compensazione delle spese processuali, nella specie di importo rilevante attesa l’articolazione del giudizio in tre fasi, vanificava la misura dell’indennità come riconosciuta, ponendosi in contrasto con i parametri evocati;

che la doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è fondata;

che la Corte d’appello ha compensato le spese processuali in ragione della sussistenza di giusti motivi – individuati nella mancata opposizione del Ministero alla liquidazione del danno – ed è perciò incorsa in violazione di legge, in quanto l’art. 92 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 applicabile ratione temporis, riconosce al giudice il potere di compensare le spese, oltre che nel caso di soccombenza reciproca – che qui evidentemente non ricorre -, a fronte di gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare in motivazione;

che lungi dal costituire apprezzamento in fatto, sindacabile sotto il profilo del vizio di motivazione, con le note restrizioni introdotte dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’attività demandata al giudice dalla norma richiamata è di integrazione del contenuto normativo, come tale censurabile sotto il profilo della violazione di legge (Cass., Sez. U, sent. n. 2572 del 2012), come denunciato dai ricorrenti;

che l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la rimanente doglianza e comporta la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla stessa Corte d’appello che, in diversa composizione, procederà a rinnovare il giudizio limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, provvedendo anche su quelle del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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