Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2197 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18850/2012 R.G. proposto da:

PGB S.r.l., già Promocar S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Cosseria n. 2, presso lo Studio dell’Avv. Placidi Giuseppe,

rappresentata e difesa dall’Avv. Brighenti Fausta, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 126/15/11, depositata il 25 novembre 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 18 dicembre

2018 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO

1. che con l’impugnata sentenza, per quanto di diretto interesse, la CTR confermava la legittimità dell’avviso IVA 2003, però nella sola parte in cui l’ufficio riteneva indebita la detrazione d’imposta in relazione a operazioni di acquisto di autovetture reputate “soggettivamente inesistenti”; la Società contribuente svolgeva, infatti, attività di compravendita di auto;

2. che la Regionale, dopo aver “in diritto” dato conto della giurisprudenza della Corte per cui, al di là della regolarità “cartolare” delle operazioni, la prova della “soggettiva inesistenza delle operazioni” poteva essere dall’ufficio fornita anche sulla base di elementi presuntivi; accertava “in fatto” “il coinvolgimento” della contribuente nella “frode carosello”, “sia tramite la documentazione inerente la società di interposizione sia per il fatto dimostrato che vi era una connessione diretta tra la contribuente e l’esportatore tedesco”, laddove la contribuente “si era invece limitata a provare che i contratti posti in essere erano in linea con il mercato di riferimento”;

3. che la contribuente ricorreva per cinque motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo di ricorso, formulato imprecisamente sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, la contribuente denunciava “il difetto assoluto o la motivazione apparente della sentenza”;

1.1. che il motivo è infondato, giacchè la CTR ha chiaramente indicato le ragioni della decisione, in sintesi consistenti nel fatto, accertato per mezzo degli indicati elementi presuntivi, che l’ufficio aveva dato dimostrazione del “coinvolgimento” della contribuente nella frode fiscale, con la dedotta conseguente illegittimità della detrazione;

2. che con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, dopo aver evidenziato l’archiviazione dell’azione penale, quest’ultima in precedenza esercitata nei confronti del legale rappresentante della contribuente, dopo aver affermato che “la c.d. frode carosello non dava luogo a operazioni soggettivamente inesistenti”, riteneva proprio perciò che l’ufficio non avrebbe potuto procedere al recupero IVA;

2.1. che con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente formulava identica censura, lamentando però la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 18,19,21 e 60-ter;

2.1. che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono:

2.2. il primo preliminarmente inammissibile perchè in realtà con lo stesso non si censura l’insufficiente spiegazione dell’accertamento di un fatto controverso, bensì la Regionale viene censurata “in diritto” per aver ritenuto sussistente la fattispecie delle “operazioni inesistenti”, nonostante che dalla interpretazione delle disposizioni di cui viene denunciata la violazione col successivo terzo motivo, oltrechè a causa della violazione del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60-bis, nonchè a causa della violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si dovesse ricavare il contrario (Cass. sez. 1 n. 24155 del 2017);

2.3. il secondo infondato, rientrando la c.d. frode carosello in un fenomeno di simulazione relativa, cioè di vendita fatta da un soggetto soltanto interposto, c.d. “operazione soggettivamente inesistente” (Cass. sez. trib. n. 9851 del 2018);

3. che con il quarto, nonchè quinto motivo di ricorso, entrambi formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, rimproverando alla Regionale vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione, la contribuente lamentava che fosse stato accertato il suo “coinvolgimento” nella c.d. frode carosello, nonostante si fosse riconosciuto che i prezzi di acquisto delle auto erano in linea con quelli di mercato;

3.1. i motivi sono tuttavia infondati, avendo la CTR ricavato che la contribuente “non poteva non sapere” di trovarsi di fronte a “cartiere”, in modo logico e sufficiente, dalla circostanza del diretto contatto con la esportatrice straniera; e ritenendo, in modo altrettanto logico e sufficiente, che i prezzi indicati in fattura dovevano essere considerati irrilevanti dal lato della prova contraria, in sintonia peraltro con la richiamata giurisprudenza (Cass. sez. trib. n. 9851 cit.); trattasi, quindi, di apprezzamenti non censurabili dalla Corte (Cass. sez. 2 n. 23278 del 2014);

4. che il ricorso deve essere perciò respinto;

5. che le spese debbono seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 10.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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