Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2197 del 01/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 01/02/2021), n.2197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18444-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN

LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4863/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 13 novembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva annullato gli avvisi di

accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) emessi nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e relativi ad IRES e IRAP per l’anno 2009.

Riteneva la CTR che gli atti impugnati fossero invalidi, in quanto le deleghe di firma ai sottoscrittori erano state attribuite in relazione alla qualifica e non nominativamente.

Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate, con atto del 3 giugno 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione sono rimasti intimati.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto invalidi gli avvisi di accertamento impugnati in quanto le deleghe di firma ai sottoscrittori erano state attribuite in relazione alla qualifica (Capo Area Team e Capo Area Accertamento) e non nominativamente.

Il motivo è fondato.

Invero, la sentenza impugnata, nel ritenere insufficiente, ai fini della validità degli atti impugnati, l’indicazione della qualifica (Capo Area Team e Capo Area Accertamento) rivestita dal sottoscrittore e reputando, per contro, necessaria l’indicazione nominativa del funzionario delegato, non si è conformata all’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, secondo cui “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass. n. 8814 del 2019; in senso conforme, Cass. n. 11013 del 2019).

Il secondo motivo – con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 – è infondato, essendo le argomentazioni contenute nella pronuncia gravata idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e a rendere, pertanto, percepibile il fondamento della decisione.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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