Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21969 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 30/07/2021), n.21969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16502-2020 proposto da:

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO VINTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIO BUSSOLETTI;

– ricorrente –

contro

FINANZIARIA CITTA’ DI TORINO HOLDING S.P.A. (FCT Holding s.p.a.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliatosi in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIO EUGENIO COMBA e MAURIZIO IRRERA;

A.T.I.V.A. (Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta) s.p.a., ASTM

S.P.A. che ha incorporato S.I.A.S. (Società Iniziative Autostradali

e Servizi) s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliatisi in ROMA, PIAZZA SAN

BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato ARTURO CANCRINI, che le

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO ANNONI, FILIPPO

BRUNETTI, FRANCESCO SCANZANO, CARLO CROFF e CATALDO SCARPELLO;

– controricorrenti –

nonché contro

M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., SITAF – SOCIETA’

ITALIANA PER IL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.P.A., CITTA’

METROPOLITANA DI TORINO, COMUNE DI TORINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7393/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 28/10/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2021 dal Consigliere PERRINO ANGELINA-MARIA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale DE

RENZIS LUISA, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con sentenza n. 2424 del 7/6/2016 il Consiglio di Stato ha annullato la Delib. n. 4365 del 2014 della Giunta comunale della Città di Torino concernente l’alienazione a s.p.a. ANAS della sua quota di partecipazione al capitale sociale di s.p.a. SITAF, concessionaria della autostrada del Frejus;

– a sostegno della decisione il Consiglio di Stato ha ritenuto che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando fosse stata illegittimamente adottata dall’ente locale, sia per difetto dei presupposti di applicazione di tale procedura, sia per la sua non conformità alla L. n. 244 del 2007, art. 3, commi 27 e art. 29, secondo cui la dismissione -imposta fra gli altri anche agli enti locali territoriali- delle partecipazioni in società aventi ad oggetto attività non attinenti alle proprie finalità istituzionali, deve avvenire “nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica” e “al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato”, in coerenza, del resto, con quanto previsto dalla L. n. 474 del 1994, secondo la quale l’alienazione deve essere effettuata “con modalità trasparenti e non discriminatorie”;

– le società A.T.I.V.A., SIAS e M.P. & figli Autostrade s.r.l. hanno proposto ricorso per ottemperanza della sentenza, lamentando l’inerzia del Comune di Torino nell’esecuzione di essa e hanno con successivi motivi aggiunti impugnato per elusività del giudicato la delibera di giunta comunale n. 64 assunta in data 22 dicembre 2016, con la quale l’amministrazione ha dismesso in blocco le partecipazioni in SITAF originariamente possedute e poi cedute ad ANAS nel corso del giudizio di cognizione;

– con la delibera in questione l’ANAS è stata altresì incaricata di procedere alla vendita delle azioni in SITAF, di reiterare la richiesta di modifica dell’art. 3.2. zi della Convenzione di concessione e di concordare le garanzie per la restituzione del debito di SITAF; disposizioni, queste, che a giudizio delle ricorrenti pure erano da ritenere elusive del giudicato;

– il Consiglio di Stato ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, determinato dalla delibera successivamente adottata, con la quale l’amministrazione ha posto fine all’inerzia dichiarando di dare esecuzione al giudicato, ma ha accolto i motivi aggiunti, dichiarando la nullità della delibera in questione e la conseguente inefficacia della cessione azionaria tra il Comune di Torino e s.p.a. ANAS, ordinando all’amministrazione di indire una procedura ad evidenza pubblica per la dismissione delle relative partecipazioni. E ciò perché, ha argomentato, la vendita in blocco della partecipazione di maggioranza assoluta in SITAF è la seconda fase del procedimento di dismissione azionaria originariamente previsto, oggetto dell’annullamento del Consiglio di Stato; laddove con la delibera impugnata l’amministrazione, disponendo la vendita in blocco delle partecipazioni in SITAF da parte dell’azionariato pubblico, ha eluso l’indicato giudicato;

– contro questa sentenza propone ricorso la s.p.a. ANAS per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, e illustra con memoria, cui replicano con controricorsi le società s.p.a. Finanziaria Città di Torino Holding, nonché s.p.a. A.T.I.V.A. e s.p.a. ASTM (che ha incorporato S.I.A.S.), le quali pure depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – col ricorso l’ANAS lamenta l’eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, che avrebbe esorbitato dalla propria giurisdizione stabilendo l’inefficacia di un contratto di cessione di quote azionarie in materia estranea alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nonché il difetto di giurisdizione di quel giudice, in relazione al divieto di disapplicazione degli atti amministrativi e all’art. 1372 c.c.;

2. – il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di queste sezioni unite (si veda, in particolare, Cass., sez. un., 18 giugno 2018, n. 16016), secondo cui, poiché nel giudizio di ottemperanza è attribuito al giudice amministrativo un sindacato anche di merito, per distinguere le fattispecie in cui il controllo sui limiti della giurisdizione è consentito da quello in cui risulta invece inammissibile, è decisivo stabilire se quel che è censurato con il ricorso sia il “modo” in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal g.a., attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure la “possibilità” stessa -in una determinata situazione- di fare ricorso al giudizio di ottemperanza, ciò attenendo invece ai limiti esterni; in particolare, quando l’ottemperanza sia stata esperita a fronte di comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai “limiti interni” della giurisdizione -la cui violazione è sottratta al sindacato della suprema corte- gli eventuali errori imputati al g.a. nell’individuazione degli effetti conformativi del giudicato, nella ricostruzione della successiva attività della p.a. e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato; afferiscono, invece, ai “limiti esterni” -il cui superamento è soggetto al controllo della suprema corte- le doglianze che pongano in discussione il fatto che nel caso concreto un tal potere, con la peculiare estensione che lo caratterizza, spettasse o meno a detto giudice;

2.1. – nel caso in esame il giudice amministrativo ha individuato gli effetti conformativi del giudicato, là dove ha evidenziato che la vendita in blocco della partecipazione di maggioranza assoluta in SITAF è la seconda fase del procedimento di dismissione azionaria originariamente previsto e reputato illegittimo perché realizzatosi a trattativa privata, in favore, tra l’altro, di un competitore nel mercato di riferimento;

2.2. – la pronuncia d’inefficacia della cessione azionaria ad ANAS è stata dunque ritenuta ineludibile al fine di ripristinare in capo al Comune di Torino l’originaria titolarità della sua partecipazione in SITAF, in modo da dare piena attuazione al vincolo conformativo derivante dal giudicato di annullamento degli atti amministrativi sulla base dei quali l’alienazione ad ANAS era stata disposta;

3. – va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso e le spese seguono la soccombenza;

3.1. – sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi e al 15% a titolo di spese forfettarie in relazione alla s.p.a. Finanziaria Città di Torino Holding e in Euro 12.000 per compensi, Euro 200,00 per esborsi e al 15% a titolo di spese forfettarie quanto alle s.p.a. A.T.I.V.A. e s.p.a. ASTM.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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