Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21969 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 03/09/2019), n.21969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21023-2017 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI, 82, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MARCHISIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA VINCENZO

ORSINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IWR ITALWAGEN ROMA SRL, in persona del Presidente del Consiglio

d’Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott.

D.P.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA

39-F, presso lo studio dell’avvocato SILVIO CARLONI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

O.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5432/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato l’11 agosto 2017 M.F. impugna la sentenza numero 2036-2009 emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata il 15 settembre 2016, in relazione a un giudizio instaurato nei confronti di I.W.R. Italia S.r.l. (IWR) e O.L., ove (OMISSIS) s.r.l. (in seguito fallita), e C.A. sono stati chiamati da IWR. Il ricorso è affidato a 2 motivi e nel giudizio di cassazione IWR ha notificato controricorso per resistere senza chiedere l’estensione del contraddittorio ai terzi chiamati.

2. La vicenda trae origine da un assegno circolare dell’importo di lire 13.300.000 emesso dalla banca, su richiesta di M.F., all’ordine della società IWR, società presso la quale il sig. C., titolare della concessionaria (OMISSIS) Srl, avrebbe dovuto rifornirsi per procurare l’autovettura prenotata da M.F. al prezzo di lire 38.237.000, che tuttavia non gli veniva consegnata. L’assegno veniva incassato dalla società IWR quale saldo del prezzo per l’acquisto di altra vettura acquistata da O.L. e G.G. (terzi chiamati) sempre per mezzo della medesima concessionaria. La controversia veniva instaurata dal sig. M. nel 2002 al fine di ottenere in restituzione il pagamento dell’indebito ricevuto dalla società intestataria dell’assegno ex art. 2033 c.c. senza titolo, innanzi al Tribunale di Roma, il quale accoglieva la domanda.

3. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza, riteneva insussistente la pretesa di restituzione dell’indebito deducendo che 1) il pagamento dell’assegno circolare da parte della banca emittente era avvenuto dietro presentazione dell’assegno circolare da parte del legittimo intestatario, 2) nessun rilievo assumeva la circostanza dell’assenza di un rapporto sottostante tra il fornitore della provvista di danaro e il beneficiario che aveva incassato l’assegno per una giusta causa 4) la pretesa di restituzione, relativa al rapporto sottostante, traeva titolo nell’inadempimento contrattuale del soggetto con il quale era stato stipulato il contratto di vendita rimasto inadempiuto e aveva ricevuto il titolo di credito in pagamento, regolarmente circolato, e non si poteva pertanto qualificare come pagamento indebito, posto che la causa della circolazione del titolo non riguarda chi lo ha legittimamente incassato presso l’istituto debitore (la banca), ma l’acquirente e il venditore dell’auto, tradens materiale del titolo, rimasto inadempiente al contratto di vendita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. nonchè degli artt. 1992 e 1994 c.c. e del R.D. n. 1766 del 1933, artt 86 e R.D. n. 1669 del 1933, art. 65, comma 2 e art. 21. Sostiene il ricorrente che il solvens è legittimato a ripetere la somma indebitamente pagata sul solo presupposto della oggettiva inesistenza di una giusta causa di pagamento da parte di chi ha disposto l’emissione del titolo di credito. Inoltre, sotto il profilo processuale, rileverebbe la prova dell’avvenuto pagamento e della inesistenza dell’obbligazione sottostante al pagamento.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Sul piano dell’azione cartolare o cambiaria l’assegno è legittimamente circolato ed è stato incassato dal legittimo titolare sulla base di una giusta causa sottostante. In tale materia non hanno rilievo questioni personali attinenti all’incasso del titolo avvenuto da parte del legittimo intestatario. La buona fede di cui all’art. 1994 c.c., in ragione del principio dell’autonomia del titolo di credito, può essere esclusa nelle ipotesi in cui l’acquisto del titolo a non domino sia intervenuto nel ragionevole dubbio o sospetto sulla regolare provenienza del titolo stesso. L’art. 1994 c.c. in tema di possesso di buona fede di titoli di credito si riferisce ad una nozione di buona fede, enunciata dall’art. 1147 c.c., la quale si informa a criteri psicologici ed etici che prescindono da qualsiasi elemento oggettivo (Cass. Sez.1 sentenza n. 2011/1980; Sez.1,Sentenza n. 6560 del 05/04/2016; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 25316, del 25/10/2017). Difatti la legittimazione in materia di titoli di credito si consegue con l’adempimento delle formalità previste dal legislatore, se di tratta di titoli all’ordine o nominativi. In questa prospettiva la legittimazione non necessariamente deve essere congiunta alla proprietà, e a tal fine soccorre la presunzione di titolarità derivante dalla legittimazione stessa ex art. 1992 c.c., con conseguente inversione dell’onere della prova. Tutto quanto sopra evidenziato non si contrappone alle norme speciali che regolano la circolazione dell’assegno circolare R.D. n. 1766 del 1933, ex art. 86, la cui circolazione è equiparata a quella della cambiale e in particolare al R.D. n. 1669 del 1933, art. 21.

1.3. L’azione esperita, risulta infondata anche sotto il profilo causale, inerente alla dedotta inesistenza dell’obbligo di pagamento nei confronti del titolare dell’assegno, in ragione della quale è richiesta la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c..

1.4. L’attore, in merito all’indebito oggettivo, ha l’onere di dimostrare l’inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento, mentre il convenuto ha l’onere di dimostrare che il pagamento avvenuto è sorretto da giusta causa (Cass., sez. 3, n. 19902/2015; Sez. 3, Sentenza n. 5896 del 17/03/2006). L’azione di indebito è accordata al solvens sia quando abbia effettuato un pagamento sulla base di un titolo invalido ab initio o divenuto invalido in seguito, sia quando abbia effettuato un pagamento senza alcun titolo. Chi chiede la ripetizione dell’indebito, dunque, a fondamento della propria domanda può prospettare sia l’invalidità, sia l’inesistenza d’una iuxta causa obligationis. Se nella prospettazione attorea si assume che il pagamento dell’indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l’attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell’attore è allegare l’inesistenza d’un giusto titolo dell’obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.

1 5. Nel caso in esame non sono stati dimostrati i presupposti dell’indebito oggettivo proprio perchè il pagamento dell’acconto sul prezzo dell’auto compravenduta, effettuato con una modalità accettata dal solvens (emissione di assegno circolare intestato a un terzo estraneo al rapporto), ha avuto una sua interna giusta causa, individuabile nell’acquisto di un’auto e dunque non è stata dedotta l’inesistenza d’un giusto titolo dell’obbligazione. Il titolare dell’assegno circolare, a sua volta, ha dimostrato di avere un autonomo titolo giustificativo dell’incasso dell’assegno. In sintesi, mentre l’attore non ha affatto dimostrato che il pagamento è stato effettuato in assenza di giusta causa, la parte convenuta, invece, ha dimostrato che l’importo ricevuto in pagamento è avvenuto in presenza di una giusta causa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 112,342 e 345 c.p.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.p.c., per contestare l’interpretazione data alla domanda da parte dei giudici di merito, in particolare del principio tantum devolutum quantum appellatum, posto che il ricorrente ha agito per ripetere quanto indebitamente pagato al titolare dell’assegno e non per violazione di accordi sottesi al pagamento, rilevanti ai sensi dell’art. 1218 c.c., comma 1 o dell’art. 1453 c.c..

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La Corte territoriale, nel considerare la pretesa di restituzione di un indebito sotto il profilo causale, come sopra detto, ha ritenuto non sussistere detta pretesa nei confronti della parte che ha legittimamente incassato l’assegno circolare in base a una diversa causa sottostante, e pertanto ha motivato sul punto in contestazione, non potendosi confondere il piano dell’azione cartolare con quello causale, che riguarda la causa della circolazione dell’assegno che riguarda altre parti del giudizio (v. sopra punto 1).

2.3. Le norme sull’interpretazione dei contratti, inoltre, non vengono in gioco allorchè si contesta l’interpretazione o qualificazione della domanda giudiziale da parte del giudice, che comunque si pone su un piano di insindacabilità in questa sede di legittimità, qualora non sconfini in una violazione processuale.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1800,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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