Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21968 del 28/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14830-2015 proposto da:

FALLIMENTO N. 195/16 ARES SRL IN LIQUIDAZIONE, GIA’ ARES S.P.A IN

LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato MARIO

BRANCADORO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO ROMANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO REDAELLI DE

ZINIS giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

emessa il 25/02/2015 e depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito gli Avvocati Mario Brancadoro e Alessandro Romano per il

ricorrente che chiedono l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Federica Manzi (delega Avvocato Luigi Manzi) che

chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– T.F. convenne in giudizio la società Ares s.p.a., chiedendo che venisse accertato il confine tra i due contigui fondi delle parti e che la convenuta fosse condannata al rilascio del tratto di terreno che abusivamente occupava;

– la convenuta resistette alla domanda; chiese, in via riconvenzionale, che fosse accertato in confine in corrispondenza del muro già esistente e che l’attore fosse condannato al pagamento della quota parte di sua spettanza delle spese da essa sostenute per l’edificazione di tale muro;

– il Tribunale di Brescia (Sezione distaccata di Salò), in accoglimento della domanda attorea, accertò il confine come da C.T.U. esperita e condannò la società convenuta al rilascio della parte di terreno attoreo da essa occupata; rigettò le altre domande;

– sul gravame proposto dalla convenuta, la Corte di Appello di Brescia confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società Ares s.p.a. in liquidazione sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso T.F.;

Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 950 c.c. nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello accertato il confine senza considerare il frazionamento sottoscritto dalle parti) appare manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale considerato il frazionamento richiamato dal ricorrente ritenendolo tuttavia irrilevante (p. 6 della sentenza impugnata), cosicchè, in mancanza di altri elementi certi che indicassero il confine, esattamente i giudici di merito hanno fatto ricorso al criterio sussidiario delle mappe catastali di cui all’art. 950 c.c., u.c. (Sez. 2, Sentenza n. 14993 del 07/09/2012, Rv. 623810);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– il Collegio, avuto riguardo alla memoria depositata dalla parte ricorrente, ritiene non sussistente l’evidenza decisoria.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA