Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21968 del 16/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21968 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ha pronunciato la seguente

c

ORDINANZA
sul ricorso 20130-2011 proposto da:
* CARLESSO PAOLA ANGELINA CLSPNG50C55A435Y,
. FOLCHINI SANDRA FLCSDR63E42F914N, ‘ FERRARINI
GIANFRANCA FRRGFR42B44G337B, VALERI ANNA
VLRNNA50D65B034L, .ARDUINI GRAZIANA
RDNGZN49A59G337V,

h ZANELLI

LUCILLA

ZNLLLL51S66A731D,

, BORDONI

MARINA

BRDMRN54C43G337T,

‘AGRIMONTI

ROSANNA

GRMRNN52D68E5471,

.GAVAZZOLI

BARBARA

GVZBBR5OL47G337S, ‘ BOZZEDA DORIANA MARIA
BZZDNM54E66C059D,

,FAVA

FERNANDA

FVAFNN55E57G337Z, ‘ GUGLIELMETT1 ROSALBA
GGLRLB 61 C57G535V, a LAGASI PATRIZIA LGSPRZ55P66B042T,
MEZZADRI NADIA MZZNDA56D66I153X,’GROSS1 BEATRICE
GRSBRC58E49C904M, tALZAPIEDI IRMA LZPRMI49C43B042Q,

U-

Data pubblicazione: 16/10/2014

t BARBIERI LEILA BRBLLE46P42G337S, MEZZADRI MIRIANA
MZZMRN55L51B034K;PERINI FABRIZIO PRNFRZ55E21I153X,
‘ MANFERDELLI GILDA MNFGLD51S63B402D, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato QUAGLIARO MARCO giuste

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DF.T :L’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– controticorrente –

avverso la sentenza n. 53/2011 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 27/01/2011, depositata il 13/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.
Fatto e diritto

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ.:
“La Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo
grado, ha respinto la domanda con la quale Rosanna Agrimonti,
unitamente ad altri dipendenti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), prima inquadrati nella qualifica
di Responsabile amministrativo e quindi, ai sensi del c.c.n.l.
de126/5/1999 del comparto scuola, nel profilo di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi (D.G.S.A.) con decorrenza dall’1/9/2000,
Ric. 2011 n. 20130 sez. ML – ud. 17-06-2014
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procure in calce al ricorso;

Ric. 2011 n. 20130 sez. ML – ud. 17-06-2014
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premesso che il passaggio nelle posizioni stipendiali del nuovo profilo
era avvenuto con l’applicazione del criterio della c.d.
“temporizzazione”, ossia mediante il riconoscimento, sulla base
dell’art. 8 del c.c.n.l. del 15/3/2001, di una anzianità di servizio
convenzionale priva di effettiva corrispondenza con il percorso
professionale svolto nei servizi di ruolo e di pre-ruolo, dedotta
l’illegittimità del criterio adottato dall’amministrazione, ha chiesto che
fosse riconosciuta l’intera anzianità maturata e l’amministrazione
condannata al pagamento delle connesse differenze retributive.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso, gli originari
ricorrenti deducendo, con unico articolato motivo, violazione dell’art.
8 del c..c.n.l. Comparto Scuola 15 marzo 2011, dell’art. 87 c.c.n.l. 24
luglio 2003, dell’art. 66 comma sesto del c.c.n.l. 4 agosto 1995, dell’art.
48 del c.c.n.l. 26 maggio 1999, dell’art. 19 del c.c.n.l. 15 marzo 2001,
dell’art. 142 c.c.n.1 24 luglio 2003, dell’art. 146 del c.c.n.129 novembre
2007, dell’art. 569 del d. lgs 16 aprile 1993 n. 297, degli artt. 2 e 45 del
d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 , degli artt. 3 e 97 Cost. .
Il Ministero si difende con tempestivo controricorso nei confronti di
tutti i ricorrenti -L’impugnazione appare manifestamente infondata in
relazione alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa
Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle
questioni ora riproposte (v., tra le altre, Cass. n. 4885 del 2010, Cass.
n.24431 del 2010 , nn. 24912-24913-24914 del 2010 n. 4805 del 2011,.
ord.n. 119 del 2012. n. 28470 del 2013 ).
E’ stato infatti rilevato che con il c.c.n.l. 26.5.99 – comparto Scuola
personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica
1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1.9.00, “il profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)
nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …”. Per l’accesso al
profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l. 26.5.99 richiede il
diploma di laurea; tuttavia, “in sede di prima applicazione”, anche in
deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da
un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è
previsto che possa accedere a detto profilo il personale già inquadrato
quale responsabile amministrativo, in servizio nell’anno scolastico
1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione. Il
trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di DSGA
“in sede di prima applicazione” è fissato dall’art. 8 del c.c.n.1 15.3.01,
secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto
Scuola, dall’1.9.2000, nella misura dello stipendio iniziale del profilo di
provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale
iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la
corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo +

Ric, 2011 n. 20130 sez. ML – ud. 17-06-2014
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una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione
stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad
personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo
stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce che la
retribuzione così determinata “viene utilizzata, con il criterio della
temporizzazione, al fine di collocare ciascun dipendente all’interno
delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle
accademie e conservatori”.
Viene quindi adottato il criterio della c.d. “temporizzazione”, che
consiste nel convenire il valore economico della retribuzione in
godimento in anzianità spendibile per l’inquadramento, prescindendo
perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che
l’esistente profilo di direttore amministrativo di accademie e
conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di
quello di nuova creazione. In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del
c.c.n.l. 24.07.03, comparto scuola, quadriennio normativo 2002/2005
e primo biennio economico 2002/2003, dispone che, a decorrere
dall’1.1.03, ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto
dell’art 8, comma 1, del c.c.n.1 15.03.01 è attribuito un incremento
retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale
iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la
corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla
data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si
realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale
appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”. La tesi che
richiama l’art. 142, lett. L.), punto n. 8, del c.c.n.l. 24.7.03, comparto
scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio
economico 2002/2003 stabilisce che continua a trovare applicazione
nel computo scuola l’art. 66, comma 4, del c.c.n.1 . L 4.08.95, per la
quale “restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di
ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina
in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al d.l. 19 giugno 1970,
n. 370, conv. dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni,
nonché le relative disposizioni di applicazione, cosi come definite dal
d. P.R. . 23 agosto 1988, n. 399, art. 4”. Le richiamate norme di diritto
(rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale
di cui al d. lgs . n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il
riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal
personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il
D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 (Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale): “ai fini dell’inquadramento

Ric. 2011 n. 20130 sez. ML – ud. 17-06-2014
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contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi
ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il
servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in
carriera inferiore, nella misura prevista dal d.l. . 19 giugno 1970, n. 370,
art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e
successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità
giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più
favorevoli”. Sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, questa
Corte ha ritenuto che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA,
inquadrati “in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del
titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore
(D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico
differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato
dall’applicazione del regime generale; che rimane invece applicabile ai
dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle
regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). La finalità è
quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione
correlato ad una “promozione” pressoché automatica (mero giudizio di
idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi
professionali). Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R.
n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le
anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si
tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla. speciale norma
di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda
di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare
equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del
personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).
Non può affermarsi che la disciplina dell’art. 8 c.c.n.1 2001 sia stata
superata dal successivo contratto del 2003, mediante affermazione
della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di
ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della
retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8,
del CCNL 24/7/2003). Questa norma fa riferimento ai DSGA che
hanno avuto accesso alla posizione D1-D2 mediante lo strumento
selettivo ordinario e non in sede di primo inquadramento, atteso che il
già richiamato art. 87 del contratto del 2003 si occupa specificamente
della vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo
trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8
del CCNL del 2001, e come tale esplicitamente richiamato, nel quale la
“temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla
retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei
conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero,
l’incremento retributivo attribuito dall’art. 87 deve essere considerato

Ric. 2011 n. 20130 sez. ML – ud. 17-06-2014
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nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del
c.c.n.l. del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come
alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano
dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con
l’applicazione delle regole generali. 13.- Destituita di fondamento è
altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome
decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale
in tema di computo di anzianità M caso di passaggio di categoria – con
la considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva – e non
dalla (pretesa) norma speciale dell’art. 8 del c.c.n.1 del 2001, che non
avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto
già acquisito. Al riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio
normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo
previsto l’operatività con decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha
omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico,
come si evince dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti
stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal 1.6.1999, e la
tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta
ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei
conservatori e delle accademie ma non prendono in considerazione il
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non
può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine profilo, poiché i due profili sono considerati distintamente nella tabella
A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati
diversamente, in D/1 il profilo esistente e in D/2 quello di nuova
istituzione. Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica
spiegazione nel fatto che il CCNL 1999 regolava il solo biennio
economico 1998- 1999, mentre per il biennio successivo, nel cui
ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe
dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo,
poi di fatto sottoscritto il 153.2001. Si è verificato dunque un breve
vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi
appunto dall’art. 8 del CCNL del 2001, il quale – è opportuno
sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatoli, il
solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima
applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi. 14.- L’art. 8 del CCNL
del 2001 non si pone, inoltre, in contrasto con principi e norme
inderogabili. I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella
specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di
formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto),
hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le

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clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il
profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per
quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma
non identiche. Né possono esser ipotizzati contrasti con la regola
posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di
applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di
trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate
proprio dal contratto (vedi Cass. 19.12.08 n. 29829; 10.03.09 n. 5726;
18.06.08 n. 16504 e 19.06.08 n. 16676; Cass., s.u., 7.07.10 n. 16038).
Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano prive di
fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di giustificazioni
per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta
ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA
dal 1.9.00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di
dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo
professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima
applicazione” di cui all’art. 34 del CCNL del 1999; al trattamento di
fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima
applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità
effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione
tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).
Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame
l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una
regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto
negoziale, quali l’art. 34 del c.c.n.l. 26.5.99 che istituisce il profilo
professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di
prima applicazione, e l’art. 8 del c.c.n.l. 153.01 che di tale profilo
determina il trattamento retributivo a decorrere da11 1 1.9.00. Oggetto
della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere
autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei
dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’amministrazione
ha fatto nel regolare dette posizioni. L’indagine del giudice è diretta
esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non
anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo
dell’Amministrazione. Conformemente a quanto affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, va dunque rigettato il ricorso dato che
il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA
inquadrato in prima applicazione nel profilo professionale di “direttore
dei servizi generali e amministrativi”, ai sensi dell’art. 34 CCNL del
comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di
cui all’art. 8 del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio
economico 2000-2001 dello stesso compatto.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale.
.Conseguentemente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati alle
spese, secondo soccombenza.
P. Q .M .
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle
spese che liquida in € 6000,00 per compensi professionali,.oltre spese
prenotate a debito.
Roma 17 giugno 2014

Essendosi la Corte territoriale adeguata a questi principi il Collegio,
riunito in camera di consiglio, dovrà valutare se il ricorso non sia
manifestamente infondato.”

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