Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21967 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3785-2015 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL POGGIO

LAURENTINO 118, presso lo studio dell’avvocato PAOLA TRENTADUE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO BARBARO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNA CRESCI, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLA TOGNINI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1032/2014 del TRIBUNA1i di PRATO del

17/092014, depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 23 maggio 2016 la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il sig. T. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, con cui gli era stato contestato di avere percorso, in data (OMISSIS), a velocità eccedente di 14 km. orari il limite massimo consentito di 70 km. orari, e gli era stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 174,00 e la sanzione accessoria della decurtazione di tre punti dalla patente di guida.

L’infrazione era stata rilevata con apparecchio autovelox, e quindi non immediatamente contestata, in quanto la strada in oggetto era individuata, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. f), come strada a scorrimento veloce, con decreto del Prefetto di Prato del 10 marzo 2003. L’opponente contestava che il (OMISSIS) presentasse le caratteristiche strutturali prescritte dall’art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d), per le strade urbane a scorrimento.

L’opposizione era rigettata sia in primo grado, sia in appello.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 18 settembre 2014, confermava che (OMISSIS) era qualificabile come strada urbana a scorrimento) veloce, sulla base delle caratteristiche strutturali, che non erano contestate. La circostanza che la predetta strada fosse priva di banchina pavimentata sul lato destro e di marciapiede non era rilevante ai fini della riconducibilità al paradigma della strada urbana a scorrimento veloce, trattandosi di elementi necessari solo in presenza di corsia riservata ai mezzi pubblici, nella specie inesistente.

Sussistevano per contro altri elementi, opportunamente indicati dal Giudice di pace, cioè il divieto di transito ai pedoni, ai velocipedi ed ai ciclomotori e il limite di velocità di 70 km. orari, che, da un lato, ostavano alla contestazione immediata della violazione e, dall’altro lato, confermavano che si trattava di strada urbana di scorrimento.

Per la cassazione della sentenza d’appello T.C. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Prato.

Il ricorso appare fondato. Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2712 c.c. e si contesta la ritenuta “pacificità” delle caratteristiche strutturali del (OMISSIS), anche in ragione del disconoscimento delle fotografie prodotte dal Comune di Prato nel primo grado di giudizio. Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione e si contesta che il Tribunale non abbia esaminato il profilo riguardante le “intersezioni a raso non semaforizzate”, che il Giudice di pace aveva rilevato essere regolate da sottopassi con corsie laterali di ingresso ed uscita.

Il ricorrente trascrive il relativo motivo d’appello.

Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 2 e 3 C.d.S. e del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito dalla L. n. 168 del 2002 e si contesta che il Tribunale non ha tenuto conto delle caratteristiche strutturali minime che la strada deve presentare per poter essere inserita nell’elenco prefettizio come strada urbana a scorrimento veloce.

I motivi, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, appaiono fondati. Il Tribunale non ha dato conto compiutamente delle caratteristiche del (OMISSIS), in particolare con riguardo al profilo della esistenza di intersezioni a raso semaforizzate o non, di modo che non risulta accertata la sussistenza dei requisiti minimi ai fini della classificazione della predetta strada come urbana a scorrimento veloce (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 7872 del 2011; Cass., Sez. U, sentenza n. 3936 del 2012).”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio;

che le parti hanno depositato memorie.

considerato che il Collegio ritiene non sussistente l’evidenza decisoria;

che la normativa oggetto di applicazione, nella parte in cui indica i requisiti minimi per la classificazione delle strade urbane di scorrimento, presenta oggettivi profili di incertezza;

che pertanto la causa deve essere trattata in pubblica udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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