Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21967 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11494-2007 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO G.P., cf. (OMISSIS) in

persona del Curatore Dott. M.A., elettivamente

domiciliata in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso l’avvocato POMPA

VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del titolare

preposto della Succursale – Sede Secondaria di (OMISSIS) –

Area

Territoriale Toscana Centro Sud, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAPOSILE 2, presso l’avvocato ANZALDI ANTONINA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STANGHELLINI LORENZO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 600/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/03/2006;

udita lai relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato POMPA VINCENZO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

primo motivo e accoglimento degli altri motivi; in subordine, ove

ritenuto applicabile l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sospensione

del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

perchè decida la questione di leg. cost. di tale disposizione (se

interpretata nel senso di estenderne la portata anche quando la

sussistenza di un determinato fatto sia posta a fondamento della

sentenza e sia avallata in fatto dalla controparte) in rapporto agli

artt. 3 e 111 Cost..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 2/5/2002, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela del Fallimento di G. P. contro la Banca Monte dei Paschi di Siena, dichiarava l’inefficacia delle rimesse in conto corrente effettuate dal fallito nel periodo compreso tra l’1/1/1994 ed il 10/8/1994, per la complessiva somma di L. 54.409,40.

Interponeva appello la Banca, deducendo 1’inesistenza della scientia decoctionis e la non revocabilità di alcune rimesse, da cui, in subordine, la riduzione dell’importo di cui alla pronuncia.

Il Fallimento si opponeva all’impugnazione. Veniva disposta ed espletata C.T.U. contabile. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 20/1-21/3/2006, in accoglimento dell’appello, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda del Fallimento, ritenendo non sufficienti a dare certezza ragionevole non solo della conoscenza da parte della Banca, ma anche della stessa esistenza di uno stato di insolvenza, gli elementi presuntivi utilizzati dal Tribunale per ritenere provato il requisito soggettivo (ovvero, l’iscrizione di ipoteche, anche recenti, da parte di altri istituti di credito; la riduzione del fido di conto corrente da L. 50 a 28 milioni nel dicembre 1993, e nel febbraio dell’anno seguente, la revoca), rilevando che la revoca del fido, formalmente datata al 28/2/1994 – vedi la relazione del C.T.U. – costituiva dato insignificante, in quanto superato dal comportamento successivo della Banca, che aveva a più riprese consentito sconfinamenti rilevanti, addirittura attraverso prelevamenti di sportello,di entità cospicua (tra gli altri, prelievi di L. 32.000.000 del 13/4/94 e di 20.944.000 del 9/5/1994), e che nei mesi successivi, sino a quello antecedente al fallimento, il conto presentava un saldo attivo, addirittura in crescita, sino a 45 milioni circa, a fronte di quello negativo di 36 milioni di qualche mese prima; che neutro era il dato delle ipoteche e peraltro, significativo era che la prima ipoteca fosse stata iscritta a favore della Banca Nazionale del Lavoro il 3/3/94, pochi giorni dopo la revoca del fido da parte di Montepaschi, il che rendeva plausibile l’ipotesi che il ricorso ad altra Banca e la dazione di ipoteca costituissero una reazione del cliente al pericolo di rimanere a corto di liquidità.

Ricorre il Fallimento, sulla base di tre motivi. La Banca Monte dei Paschi ha depositato controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il Fallimento denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, L. Fall. e dell’ art. 2727 c.c., in relazione alla prova della scientia decoctionis da parte della Banca.

Secondo il ricorrente, la Corte del merito ha errato nella interpretazione dell’art. 67 L. F., richiedendo la “certezza ragionevole” e non una mera probabilità identificata con la “conoscibilità”, ai cui fini rilevano la qualità e le specifiche conoscenze tecniche del creditore. La Corte del merito ha ritenuto non sufficienti a dare certezza ragionevole gli elementi presuntivi forniti dalla Curatela, quali la revoca del fido il 28/2/1994 e l’iscrizione di ipoteca da parte di altri Istituti di credito: quanto al primo elemento, lo stesso è ritenuto elemento presuntivo idoneo a dare la prova in oggetto, quanto al secondo, i Giudici fiorentini hanno omesso di considerare che si trattava di ipoteca giudiziale e non volontaria, accesa a seguito di decreto ingiuntivo, seguita da ben sei ipoteche iscritte a seguito di decreti ingiuntivi, che, come tali,devono essere segnalate alla Centrale Rischi.

1.2.- Con il secondo motivo, il Fallimento denuncia vizio di motivazione insufficiente, con riferimento alla valutazione delle ipoteche giudiziali iscritte a carico del patrimonio del correntista bancario, atteso che l’argomentazione che la prova relativa alle ipoteche giudiziali “è un dato neutro, che può significare tanto uno stato di ristrettezza economica, quanto uno stato di vitalità finanziaria ed imprenditoriale”, è apodittica e priva dell’indicazione dei principi logici e giuridici che possano consentire di operare un controllo sull’iter seguito.

1.3.- Con il terzo motivo, il Fallimento si duole della contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte fiorentina, nel passaggio motivazionale sopra riportato, omesso di valutare la natura giudiziale delle ipoteche, che non possono mai essere considerate sintomo di vitalità imprenditoriale ed economica. 2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Premesso che al ricorso trova applicazione ratione temporis l’art. 366 bis c.p.c. come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 si deve rilevare che il motivo si chiude con quesito di diritto che tale non è, limitandosi a richiedere alla Corte se possa e debba ritenersi assolto dalla Curatela all’onere probatorio relativo alla scientia decoctionis “anche sulla base degli elementi presuntivi offerti dalla Curatela a titolo di prova”, il che da un canto, se inteso sul piano teorico, costituisce un principio del tutto generico neppure conferente con l’espositiva del motivo; se inteso in senso concreto, ovvero nel senso di richiedere alla Corte se sia stato assolto a detto onere probatorio, sulla base degli elementi offerti,, è una richiesta di apprezzamento di fatto. E’ principio consolidato, come tra le ultime ribadito dalla pronuncia delle S.U. 20360/2007 (conf. 2658/08 e 20360/07), che il quesito di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità, si che dalla lettura dello stesso si possa comprendere l’errore di diritto asseritamente compiuto dal Giudice, formulata in modo tale che dalla risposta, affermativa o negativa che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

A riguardo, premesso che nel motivo è rinvenibile il momento di sintesi nella parte in grassetto alle pagine 15-16, quale indicazione riassuntiva e sintetica che costituisce un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo) così, tra le tante le pronunce 27680/2009 e 8897/2008), deve peraltro rilevarsi, in modo del tutto assorbente di ogni ulteriore questione, che la parte ricorrente non ha inteso censurare le statuizioni della Corte del merito relative alla valutazione degli altri due elementi presuntivi tenuti presenti, ovvero i prelievi e l’andamento positivo del conto corrente, si che la censura viene a perdere il requisito della decisività. Ed infatti, l’elemento presuntivo oggetto della denuncia del vizio motivazionale è stato valutato dalla Corte del merito unitamente agli altri due elementi, costituendo pertanto un tassello della complessa valutazione degli elementi presuntivi condotta dalla Corte fiorentina, per cui, anche a volere sottrarre l’elemento di prova costituito dalle ipoteche, rimarrebbe pur sempre la valutazione relativa alla valenza degli altri due elementi.

2.3.- Anche il terzo motivo è inammissibile.

Il motivo, pur contenente momento di sintesi, nella parte in grassetto di cui alle pagine 17-18, nel colpire sotto il profilo della contraddittorietà la valutazione da parte della Corte del merito delle ipoteche, non censura la valutazione degli altri due elementi presuntivi tenuti presenti dalla Corte del merito, si che possono a riguardo essere avanzati i rilievi già svolti in relazione al secondo motivo, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.

3.1.- Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile. Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Curatela a rifondere le spese del presente giudizio alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., liquidate in Euro 2300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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