Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21966 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10794-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO 52,

presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO BIFULCO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.B., PREFETTURA DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2823/2014 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

del 16/10/2014, depositata il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 23 maggio 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il Giudice di pace di Gragnano si era dichiarato incompetente a conoscere la domanda, proposta da E.B., di accertamento della prescrizione del credito indicato in quattro cartelle esattoriali, relativo ad infrazioni al codice della strada, e per il quale gli era stato notificato preavviso di fermo amministrativo.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza depositata il 22 ottobre 2014, accoglieva l’appello. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (ordinanza n. 23285 del 2010) in ordine alla inapplicabilità del foro erariale ai giudizi d’appello in materia di sanzioni amministrative, e qualificata la domanda come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, ex art. 615 c.p.c., e non come impugnazione del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, il Tribunale accertava l’avvenuta prescrizione del credito in quanto l’unico atto interruttivo, costituito dalla notifica del preavviso di fermo in data (OMISSIS), era intervenuto a distanza di oltre cinque anni dalle date in cui erano state notificate le cartelle esattoriali. Con ricorso notificato il 20-29 aprile 2015 Equitalia Sud spa ha proposto ricorso, sulla base di un motivo. Sono rimasti intimati E.B. e la Prefettura di Napoli. Con l’unico motivo di ricorso Equitalia Sud spa contesta l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione del credito da sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada, in luogo del termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c.. La mancata opposizione delle cartelle esattoriali nel termine di sessanta giorni, determinando l’incontrovertibilità della pretesa equiparabile al giudicato, imporrebbe l’applicazione del termine previsto dall’art. 2953 c.c..

Il ricorso appare manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la decorrenza del termine stabilito per proporre opposizione alla cartella esattoriale produce decadenza, dalla quale deriva l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, qualunque ne sia la fonte, ma non effetti processuali, tra i quali, in particolare, l’acquisizione della efficacia di giudicato (ex plurimis, Cass., sez. 5^, sentenza n. 12263 del 2007). Ne consegue che non sussistono le condizioni per ritenere applicabile, nella specie, il termine decennale di prescrizione, che l’art. 2953 c.c. circoscrive al credito accertato con sentenza passata in giudicato.”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio ritiene non sussistenti le condizioni di evidenzia decisoria di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione della causa in sede camerale, essendosi evidenziato contrasto sull’applicabilità del termine decennale di prescrizione ex artt. 2953 e 2946 c.c. alla cartella esattoriale in assenza di impugnazione dell’atto presupposto, come rilevato dall’ordinanza interlocutoria n. 1799 del 2016, con la quale la Sezione 6-2 Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione avente ad oggetto l’applicabilità del termine decennale di prescrizione della cartella esattoriale riguardante, nel caso di specie, crediti contributivi INPS.

PQM

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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