Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21966 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 24/10/2011), n.21966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3905-2008 proposto da:

BENI STABILI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), incorporante per fusione la

SVILUPPI IMMOBILIARI SPA, a sua volta incorporante per fusione la SRL

INIZIATIVA GRANAI DI NERVA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso

l’avvocato BERRUTI PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MATARAZZI CATELLO, AMERICO CECCARELLI, giusta

procura a margine del controricorso e procura speciale per Notaio

prof dott. GENNARO MARICONDA di ROMA – Rep. n. 49912 del 6.7.2011

(depositata in udienza);

– controricorrente –

contro

COOPERATIVA TOPAZIO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5358/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BERRUTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Per il Comune è comparso l’Avvocato CECCARELLI AMERICO che deposita

procura speciale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 dicembre 2006 ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 7 febbraio 2003 che aveva condannato il Comune di Roma e la Cooperativa Topazio a.r.l. al risarcimento dei danni in favore della s.r.l. Iniziativa Granai di Nerva per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di sua proprietà compreso nel Piano di zona n. (OMISSIS), nonchè l’indennità per la precedente occupazione temporanea dell’immobile in catasto al fg.33, part. 450) determinandoli in complessivi Euro 32.040,00; in parziale accoglimento dell’appello incidentale del comune ha determinato gli interessi legali da detto ente dovuti dal novembre 1983 sulla sorte iniziale di Euro 10.815,00.

Per la cassazione della sentenza la s.p.a. Beni Stabili, che aveva incorporato la Iniziativa Granai di Nerva, ha proposto ricorso per 2 motivi; cui resiste il solo comune di Roma con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna delle questioni prospettate a sostegno dei motivi di ricorso è corredato dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità,nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria;

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la cd. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione nonchè di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge (del Testo unico sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65 tuttora vigente), che viene perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritte, corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di diritto;

Poichè, pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuna delle articolate questioni prospettate nei motivi del ricorso,involgenti alcune asserite violazioni di legge, e denunciando altre illogicità ed altri vizi rinvenuti nella decisione della Corte territoriale, che abbisognavano ciascuna di un apposito ed autonomo quesito (cfr. Cass. Sez. un. 7258 e 14682/ 2007), l’impugnazione, come peraltro eccepito dall’amministrazione comunale, deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000 per onorario di difesa.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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