Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21966 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 12/10/2020), n.21966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10019-2019 proposto da:

S.E.G., n.q. di amministratore della (OMISSIS) SRL,

ed in proprio quale socio della medesima società, elettivamente

domiciliato in ROMA PORTUENSE 104, presso il Dott. FABIO TRINCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE CATALANO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSA SCAGLIONE;

– controricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 304/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 120/2018, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. su istanza di Riscossione Sicilia s.p.a.;

2. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata in data 18 febbraio 2019, dapprima rilevava che l’iniziale notifica dell’istanza di fallimento era stata eseguita nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 15 L. Fall., rimanendo così del tutto irrilevante l’ulteriore attività compiuta per estendere la notifica anche al legale rappresentante della società, quindi riteneva che gli estratti di ruolo prodotti fossero sufficienti ai fini di verificare incidentalmente la legittimazione di Riscossione Sicilia s.p.a. a sollecitare la dichiarazione di fallimento;

3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso S.E.G., quale amministratore di (OMISSIS) s.r.l. e in proprio come socio della compagine, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Riscossione Sicilia s.p.a.;

l’intimato fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte distrettuale avrebbe del tutto omesso di esaminare la questione relativa al mancato assolvimento da parte della creditrice istante dell’onere di rinnovare, validamente e nelle forme contemplate dal codice di rito, la notificazione dell’istanza di fallimento già eseguita con la disciplina speciale prevista dall’art. 15 L. Fall., comma 3;

la Corte d’appello avrebbe così rigettato il reclamo argomentando esclusivamente sull’asserita validità della notificazione del 27 aprile 2018, mentre avrebbe del tutto ignorato la nullità di quella successivamente compiuta in esecuzione del provvedimento endoprocessuale reso in data 17 maggio 2018;

l’invalidità della seconda notificazione aveva invece compromesso – a dire del ricorrente – la ritualità della convocazione del debitore, provocando, di conseguenza, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento;

4.2 il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti motivi;

4.2.1 non è censurabile con riferimento al canone di impugnazione utilizzato il mancato esame di una questione di diritto sollevata in sede di impugnazione;

in vero l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo, riguarda un vizio specifico denunciatile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr. Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017);

4.2.2 peraltro la questione agitata (ed il fatto storico ad essa sotteso, vale a dire le modalità con cui era stata compiuta la notifica suppletiva che il Tribunale di Palermo aveva disposto) è stato oggetto di esplicito esame da parte del collegio del reclamo, laddove lo stesso ha osservato – a pag. 7 – che i tentativi per rinvenire il legale rappresentante presso l’indirizzo indicato nella relata e l’esito negativo delle ricerche risultavano irrilevanti, tenuto conto della ritualità della notifica effettuata in precedenza secondo le modalità di cui all’art. 15 L. Fall., comma 3;

la critica in esame quindi trascura il contenuto della decisione impugnata sul punto e tenta di superarlo, assegnando rilevanza a una notifica di cui la Corte di merito si è disinteressata perchè sovrabbondante e inutile;

5.1 il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Corte distrettuale non abbia applicato alla fattispecie in esame l’art. 1 L. Fall., in quanto in mancanza di prova del credito dell’istante (di cui l’estratto di ruolo non costituiva idonea dimostrazione) non poteva essere pronunciata alcuna dichiarazione di fallimento;

il collegio del reclamo, per di più, avrebbe fatto ricorso all’art. 10 L. Fall., malgrado la norma fosse estranea alla fattispecie in esame;

5.2 il motivo risulta in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile;

5.1 la Corte di merito ha rilevato, ai fini dell’accertamento incidentale a cui era chiamata al fine di verificare la legittimazione del creditore istante, che gli estratti di ruolo prodotti avevano piena efficacia probatoria;

l’assunto non si presta a censura, risultando coerente con la giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui l’estratto di ruolo costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale (c fr. Cass. 11028/2018, Cass. 15315/2017, Cass. 11794/2016);

5.2 la Corte d’appello non ha poi fatto applicazione dell’art. 10 L. Fall., ma, al contrario, ha sostenuto che la cessazione dell’attività fin dall’anno 2010 rappresentata dalla reclamante non consentiva il ricorso a tale norma, dato che il termine annuale ivi previsto ai fini della dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese (v. Cass. 5520/2017);

sotto questo profilo la censura in esame non coglie quindi nè le ragioni per cui la Corte di merito ha affrontato la questione (onde rappresentare l’irrilevanza degli assunti della stessa reclamante in merito alla propria condizione di protratta inattività), nè la ratio decidendi della decisione assunta (che disapplica l’art. 10 L. Fall.), risultando così privo di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata (Cass. 20910/2017);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

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