Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21965 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 24/10/2011), n.21965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17626-2005 proposto da:

P.L. (c.f. (OMISSIS)), G.T.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso

l’avvocato GUELI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROSSATO GIANCARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI POGGIO RENATICO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso

l’avvocato NATOLI GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BERTI GIANFRANCO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 843/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GUIDO ORLANDO, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova con sentenza del 9 maggio 2000 rigettò la richiesta di risarcimento del danno avanzata da P.L. e G.T.P. per avere il comune di Poggio Renatico trasmesso con ingiustificato ritardo al comando della prima Regione aerea di Milano le loro domande di indennizzo per il biennio 1990-1991 perchè i loro fondi erano gravati da servitù militare. La loro impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 25 maggio 2004,in quanto la decisione di primo grado aveva respinto la richiesta con molteplici argomentazioni fra cui il difetto di dolo o colpa nel comportamento dell’amministrazione comunale, nonchè della titolarità del rapporto posto dalla legge esclusivamente in capo all’amministrazione militare:laddove nessuna di queste autonome ragioni era stata impugnata.

Per la cassazione della sentenza, il P. e la G. hanno proposto ricorso per due motivi; cui resiste l’amministrazione comunale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il P. e G.T., deducendo violazione di legge censurano le decisioni impugnate per aver dichiarato il difetto di titolarità passiva del rapporto del comune senza considerare che allo stesso era stato addebitato non il mancato riconoscimento dell’indennizzo, ma la tardiva trasmissione della richiesta; e che su di essi gravava la prova di tale fatto in sè, mentre spettava alla controparte dimostrare che il proprio comportamento era esente da colpa: anche perchè nessuna discrezionalità gli era devoluta in ordine alla facoltà di ritardare l’inoltro della pratica all’amministrazione militare. Con il secondo motivo, deducendo vizi di motivazione, si dolgono che la Corte di appello sia incorsa in palese contraddizione, sostenendo ora che il comune fosse un mero esecutore dell’onere di trasmettere la domanda,ora che avesse invece un potere di filtraggio;ora che il ritardo nella erogazione dell’indennizzo era addebitabile al Ministero. Laddove la causa petendi della domanda era incentrata esclusivamente sulla responsabilità del comune per il tardivo inoltro della domanda; ed erroneamente esclusa dai giudici di merito dato che l’azione della p.a. deve essere sempre improntata a correttezza, imparzialità e trasparenza. Il ricorso è inammissibile.

Lo è anzitutto nella parte in cui i ricorrenti hanno dichiarato di impugnare la decisione del Tribunale di Padova e ne hanno censurato le considerazioni ad essi sfavorevoli: in quanto il ricorso per cassazione si dirige fondamentalmente contro le sentenze in grado di appello (con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 360 cod. proc. civ., u.c.) ed in nessun caso può formare oggetto di impugnazione diretta o indiretta la sentenza di primo grado anche perchè assorbita da quella di appello.

Ma l’impugnazione non è ammissibile neppure nella parte in cui è rivolta contro la sentenza impugnata,non avendone i ricorrenti colto la ratio decidendola Corte territoriale,infatti,non ha confermato le considerazioni della decisione di primo grado,che non ha neppur esaminato,a sostegno del rigetto della loro domanda,nè ha escluso la responsabilità del comune per il ritardato invio della stessa,ma ha dichiarato l’appello inammissibile rilevando che la decisione dei primi giudici era, sostenuta da numerose ed autonome ragioni: a) assenza di termini nella normativa per il pagamento dell’indennizzo e per l’inoltro delle istanze; b) mancanza di imputabilità del ritardo per non avere i ricorrenti dimostrato l’elemento soggettivo dell’illecito addebitato al comune (dolo o colpa); c) difetto di legittimazione del comune completamente estraneo alla procedura di liquidazione dell’indennizzo posta dalla L. n. 898 del 1976. E che i P. – G. avevano impugnato soltanto il primo ordine di argomentazioni, ma non anche il secondo ed il terzo; sicchè hanno applicato la giurisprudenza di questa Corte assolutamente consolidata nel recepire la regola che ove venga impugnata una sentenza fondata su più ragioni, ciascuna di per sè idonea a sorreggerla, è necessario non solo che tutte le predette ragioni formino oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinchè si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione rappresentato dalla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. Sicchè, nell’ipotesi considerata, è sufficiente che sia respinta la censura formulata relativamente ad una sola delle suddette ragioni – ovvero che contro tale ragione non sia stato proposto alcuno specifico motivo di gravame – perchè l’impugnazione debba essere respinta o dichiarata inammissibile nella sua interezza: in quanto, qualunque possa essere la conclusione in ordine alle censure relative alle altre regioni della pronuncia, la decisione rimarrebbe pur sempre ferma stante l’intervenuta definitività di quelle non impugnate.

La statuizione di inammissibilità non doveva dunque essere impugnata cercando di dimostrare l’infondatezza di ciascuna delle tre argomentazioni utilizzate dai giudici di primo grado in particolare che in relazione alla seconda ai ricorrenti era sufficiente dimostrare il fatto in sè dell’invio da parte del comune della richiesta indennitaria con due anni di ritardo; ed in ordine alla terza che: il Tribunale era incorso in palese contraddizione perchè ora aveva attribuito all’ente il mero compito di trasmettere la domanda, ora quello di filtrarne il contenuto. Bensì denunciando gli errori di diritto della dichiarata inammissibilità del gravame : e cioè dimostrando o che le argomentazioni suddette del Tribunale non erano affatto autonome nè idonee,ciascuna a sorreggere la statuizione di rigetto,come invece ritenuto dai giudici di appello;

ovvero che anche la seconda e la terza erano state regolarmente impugnate da essi ricorrenti, quali nell’atto di appello avevano contestato al lume della L. n. 898 del 1976 (o di altra normativa) sia la ritenuta carenza di titolarità del comune del procedimento dalla stessa previsto, sia la necessità della richiesta prova dell’elemento psicologico relativo all’inerzia del comune. E riportando in ogni caso nel ricorso le argomentazioni dell’atto di appello comprovanti detta impugnazione.

Poichè invece, il P. e la G. non hanno colto ragioni e contenuto della declaratoria suddetta di inammissibilità, contro cui non hanno rivolto alcuna specifica cesura, ma si sono limitati a denunziare pretese violazioni di legge o insufficiente motivazione in cui sarebbero incorse le menzionate argomentazioni ad essi asseritamente sfavorevoli della sentenza di primo grado nonchè quelle della decisione di appello a loro giudizio confermative e/o rafforzative delle prime, si è formato il giudicato sulla sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del gravame;che rende inammissibili entrambe le censure avanzate in sede di legittimità.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del comune in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00,oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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