Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21964 del 21/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 21/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.21/09/2017),  n. 21964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21940-2013 proposto da:

D.F.P., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CATINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.R., ((OMISSIS)), P.C. ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo

studio dell’avvocato GERALDINE FLORENCE PAGANO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

S.I.P.I.C. S.p.A., – SOCIETA’ INDUSTRIALE PETROLIFERA ITALIA CENTRALE

in persona del legale rappresentante pro tempore, OFFICINA MECCANICA

SETTEBAGNI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1241/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI CATINI, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO COLANGELO, con delega dell’Avvocato GERALDINE

FLORENCE PAGANO difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2001 S.R. e P.C. convennero innanzi al Tribunale di Roma D.F.P., deducendo di aver acquistato in data 4.12.1992 dalla SIPIC spa, con scrittura privata autenticata, in comproprietà con il convenuto e per una quota pari alla metà, due appezzamenti di terreno siti nel Comune di Roma, in relazione ai quali chiedevano procedersi alla divisione giudiziale, ai sensi dell’art. 720 c.c. e art. 788 c.p.c..

Costituitosi in giudizio, il convenuto si oppose alla divisione, deducendo che la scrittura del 4.12.1992 era diretta a realizzare una mera attribuzione apparente dei beni i quali, in data anteriore alla conclusione della scrittura privata suddetta, erano stati trasferiti dalla SIPIC spa al signor D.F.A. ed alla Officina Meccanica Settebagni srl, da cui la venditrice aveva ottenuto il pagamento del corrispettivo.

Chiedeva pertanto ed otteneva autorizzazione alla chiamata in causa della SIPIC, mentre la Officina Meccanica Settebagni ed D.F.A. intervenivano volontariamente in causa e chiedevano l’accertamento della interposizione fittizia, nonchè della proprietà degli immobili.

La SIPIC, costituitasi, negava il carattere simulato della vendita del 4.12.1992 riferendo di aver ricevuto il pagamento del prezzo di Lire 200.000.000 a mezzo di assegni circolari.

Il Tribunale, espletata Ctu, escludeva l’esistenza di accordo dissimulato e riconosceva alla scrittura privata del 4.12.1992 natura di titolo costitutivo della comproprietà dei terreni di cui è causa tra i signori S. e P., coniugi in regime di comunione legale da una parte, e D.F.P. dall’altra.

Disponeva pertanto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti, avente ad oggetto i beni di cui alla scrittura privata del 4.12.1992, ed accertava, sulla base dell’espletata Ctu, la divisibilità dell’area in due lotti, subordinando l’estrazione a sorte dei lotti medesimi al passaggio in giudicato della sentenza.

La Corte d’Appello confermò la sentenza impugnata, escludendo la dedotta nullità della sentenza di primo grado per la mancata predisposizione del progetto di divisione.

La Corte territoriale affermava inoltre. ex art. 345 c.p.c., l’inammissibilità delle contestazioni sollevate per la prima volta in appello dal D.F. e confermava l’accertamento dell’inesistenza di un accordo simulatorio, avente ad oggetto i terreni per cui è causa.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso con due motivi D.F.P..

S.R. e P.C. hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati, SIPIC spa ed Officina Meccanica Settebagni non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5) censurando la sentenza impugnata per aver recepito gli errati rilievi della ctu avuto riguardo allo stato dei luoghi, con la conseguente necessità di elaborare un nuovo progetto di divisione dei beni.

Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio della pronuncia impugnata.

La Corte d’Appello infatti ha affermato che l’odierno ricorrente, già appellante aveva omesso di allegare in primo grado le numerose questioni sollevate con l’atto di appello, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi di gravame ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

In particolare, la Corte territoriale ha affermato che nessun rilievo era stato tempestivamente mosso all’espletata ctu con conseguente tardività delle doglianze proposte per la prima volta in appello (Cass. 3330/2016) e pertanto dichiarate inammissibili nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 789 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha escluso la nullità della sentenza di primo grado per l’omessa predisposizione di un progetto di divisione.

Pure tale motivo è infondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel procedimento di scioglimento di una comunione non occorre una formale osservanza delle disposizioni di cui all’art. 789 c.p.c. – ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell’udienza di discussione dello stesso – essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal ctu (Cass. 242/2010).

La sentenza impugnata ha correttamente escluso la violazione di norme che disciplinano il procedimento divisorio, atteso che, nel caso di specie, il giudice istruttore ha fatto implicitamente proprio il progetto divisionale regolarmente depositato in cancelleria dal perito, fissando, all’esito, udienza di precisazione delle conclusioni, mentre l’odierno ricorrente dopo aver chiesto termine per l’esame della Ctu, non sollevò sulla stessa alcuna osservazione, nè svolse alcuna ulteriore attività difensiva.

Orbene, nel caso di specie la sentenza del Tribunale esaurí la materia del contendere, pur non realizzando la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti, rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla concreta determinazione ed all’attribuzione delle quote.

Nella peculiare struttura attribuita dalla legge al processo divisionale, invero, l’idoneità della sentenza ad esaurire la materia del contendere tra le parti, non toglie che essa debba, onde realizzare la richiesta attribuzione concreta dei beni ai singoli condividenti, essere seguita da ulteriori operazioni di natura meramente attuativa – nella specie il sorteggio per l’ assegnazione dei due lotti – operazioni che non costituiscono un distinto ed autonomo processo pendente tra le stesse parti (Cass. nn. 24071/2013; 12818/2004; 3788/1994).

Il ricorso va dunque respinto, ed il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi 5.700,00 Euro di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA