Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21964 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 12/10/2020), n.21964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29662-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D’AQUINO

6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA TRAUZZOLA, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPINA RIZZA;

– Controricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTANELLI, 11,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO D. CAPRINO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1751/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Siracusa, con sentenza in data 1 febbraio 2018, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione su istanza di Mediocredito Italiano s.p.a. e Riscossione Sicilia s.p.a.;

2. la Corte d’appello di Catania, con sentenza pubblicata in data 25 luglio 2018, rigettava il reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso Mediocredito Italiano s.p.a. e Riscossione Sicilia s.p.a. il primo anche con memoria;

l’intimato fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese;

Mediocredito Italiano s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 25 luglio 2018;

lo stesso ricorrente ha poi attestato (a pagina 2 del ricorso) che tale decisione è stata notificata al procuratore in data 27 luglio 2018;

la notifica del testo integrale della decisione di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – effettuata, ai sensi della L. fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, D.L. n. 179 del 2012 ex art. 16, comma 4, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012 – era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione a mente della L. fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. 10525/2016, Cass. 23443/2019);

il ricorso presentato – tenuto conto del combinato disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92, che esclude l’applicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale per le cause di dichiarazione e revoca del fallimento – risulta dunque inammissibile in ragione della sua tardività, essendo proposto soltanto in data 26 settembre 2018, quando era oramai spirato il termine di trenta giorni previsto dalla L. fall., art. 18, comma 14;

il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. e in Euro 5.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% in favore di Mediocredito Italiano s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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