Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21964 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 03/09/2019), n.21964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12799-2016 proposto da:

EDIL IDEA SRL, in persona del legale rappresentante T.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. VENETO N. 108, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MUSOLINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NATALE CALLIPARI;

– ricorrente –

contro

P.A., D.P.A., (OMISSIS);

– intimati –

contro

UNICREDIT S.P.A. E PER ESSA DOBANK SPA in persona del Dott.

D.L.P. nella qualifica di Quadro Direttivo, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato

MARCELLO FREDIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO

AGAZZI;

– resistente con procura speciale –

avverso la sentenza n. 3022/2014 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 20/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO LEONI per delega orale;

udito l’Avvocato ANGELINA PASQUALI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Idei Idea S.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione – ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, – della sentenza n. 3022/14, del 20 dicembre 2014, del Tribunale di Verona, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla società Unicredit S.p.a. (già rappresentata da Unicredit Management Bank S.p.a., oggi doBank S.p.a.), ha dichiarato inefficace nei confronti dell’attrice l’atto di conferimento di beni nella società Idei Idea, nonchè gli atti di conferimento di beni nel Trust Boreale effettuato da P.A., sentenza già oggetto di gravame, dichiarato inammissibile, per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dalla Corte di Appello di Venezia, con ordinanza del 3 novembre 2015, comunicata tramite “PEC” dalla cancelleria il successivo 13 novembre.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente che la predetta società Unicredit, sul presupposto di vantare – in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso il 4 gennaio 2012 dal Tribunale di Trento – un credito di Euro 793.783,44, nei confronti di P.A., in qualità di fideiussore della fallita società Sistema S.r.l., adiva il Tribunale scaligero per esperire azione revocatoria. Assumeva, infatti, che il P., tra la fine del 2010 e il 2011, si era spogliato di pressochè tutti i suoi beni. In particolare, egli aveva conferito nella Edil Idea la proprietà dell’azienda costituita dai beni organizzati per l’esercizio della sua omonima impresa individuale, ” P.A.”, e ciò per un valore di Euro 857.970,00, divenendone socio di maggioranza con una partecipazione sociale del 80%. Inoltre, con atto del 14 novembre 2011, il medesimo P. aveva inserito nel “(OMISSIS)”, istituito a beneficio suo e dei suoi discendenti per la durata di cinquant’anni, la piena proprietà della quota di partecipazione della predetta società Edil Idea, pari, a quella data, al 97% del capitale sociale.

Costituitisi in giudizio il P., la società Edil Idea (che svolgeva anche domanda riconvenzionale, volta al risarcimento del danno conseguente alla illegittima iscrizione di ipoteca giudiziale, posta in essere da Unicredit, su beni immobili della società) e D.P.A., quest’ultima nella qualità di “trustee”, il primo giudice accoglieva l’esperita “actio pauliana”, con decisione confermata dalla Corte lagunare, che dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’odierna ricorrente, in assenza, come detto, di ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la società Idei Idea, sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si deduce “nullità della sentenza o del procedimento a causa del mancato riconoscimento dello status di litisconsorti necessari in capo ai beneficiari del (OMISSIS),” e “della mancata estensione del contraddittorio nei confronti dei suddetti”.

Si rileva, al riguardo, che la giurisprudenza è solita non limitarsi alla individuazione dei soggetti cui siano attribuiti diritti o aspettative nei confronti del “trustee”, al fine di una compiuta definizione della posizione dei beneficiari, attribuendo, invece, rilievo alla natura dei loro “interests”.

In particolare, essa distingue i soggetti a seconda se titolari del cosiddetto “fixed interest”, ovvero di un mero “vested interest”, ritenendo che soltanto nel primo caso i beneficiari possano pretendere l’adempimento dal “trustee”, essendo costui privo di qualsiasi margine di discrezionalità nell’attuazione delle disposizioni in loro favore; orbene, la prima di tali evenienze sarebbe quella ipotizzabile nel caso di specie, donde la qualifica di litisconsorti necessari dei beneficiari del trust. Pertanto, la sentenza pronunciata dal tribunale in assenza di contraddittorio degli stessi, dovrebbe ritenersi “inutiliter data”.

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2901 c.c., giacchè, nella specie, difetterebbero i presupposti, oggettivo e soggettivo, per l’accoglimento dell’azione revocatoria.

Il motivo si fonda sull’assunto che il conferimento alla società Edil Idea, da parte del P., dei beni costituenti il compendio aziendale della propria ed omonima impresa individuale, costituirebbe una normale e del tutto legittima operazione di ricapitalizzazione sociale, attraverso un conferimento in natura. All’esito della stessa, peraltro, il capitale sociale della predetta società, inizialmente pari ad Euro 10.000,00, veniva aumentato ad Euro 50.000,00, e la differenza, pari ad Euro 850.797,00, veniva imputata a riserva di sovrapprezzo, perciò non distribuibile ex art. 2431 c.c.. Di conseguenza, spettando ad P.A. una quota del capitale sociale pari all’importo da ultimo indicato, l’adito giudicante avrebbe dovuto concludere che il patrimonio dello stesso non aveva subito alcuna riduzione, ma solo cambiato veste formale, assumendo le sembianze di una partecipazione sociale.

Si tratta di circostanza, pertanto, idonea ad escludere sia la sussistenza del cd. “eventus damni”, sia, di riflesso, dello stesso elemento soggettivo previsto dall’art. 2901 c.c. per l’utile esperimento dell’azione revocatoria.

3.3. Infine, con quello che risulta essere, ancorchè non espressamente qualificato come tale, il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inutile esaminare la domanda proposta in via riconvenzionale dall’odierna ricorrente.

Essa, infatti, aveva richiesto il risarcimento del danno, in misura non inferiore a Euro 250.000,00 (formulando, comunque, istanza di svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile per la quantificazione dello stesso), in ragione dell’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca giudiziale, posta in essere da Unicredit su beni immobili di essa Edil Idea.

4. La società Unicredit, in persona della sua mandataria doBank S.p.a. (nuova denominazione assunta da Unicredit Management Bank S.p.a.) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

4.1. Con successiva memoria la controricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’intempestività del presente ricorso, in quanto proposto oltre sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., avvenuta il 13 novembre 2015.

In relazione, invece, al primo motivo di ricorso si deduce l’insussistenza del prospettato difetto integrazione del contraddittorio. In particolare, si evidenzia come l’atto istitutivo del trust non contenga alcuna indicazione dei beneficiari, limitandosi soltanto a prevedere le modalità di designazione e sostituzione degli stessi ad opera del disponente, con possibilità, inoltre, che gli stessi siano sostituiti in ogni tempo e “ad nutum”. Tale circostanza, pertanto, comporterebbe che i beneficiari non possano essere considerati titolari di una posizione giuridica tale da giustificare la loro partecipazione necessaria al giudizio revocatorio.

D’altra parte, ad escludere la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei riguardi di tali soggetti, varrebbe, inoltre, il fatto come avrebbe chiarito la giurisprudenza di questa Corte – che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati a un determinato fine e formalmente intestati al “trustee”, che si pone, pertanto, come l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

In relazione, invece, al secondo motivo, si osserva come nessun dubbio possa sussistere in ordine al presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, dal momento che essa risulta esperibile anche solo quando l’atto dispositivo renda più incerto o soltanto più difficile la realizzazione del diritto del creditore.

Si tratterebbe, in particolare, di principi ribaditi con specifico riferimento al conferimento di un bene in una società di capitali, essendosi lo stesso ritenuto idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, e ciò sul rilievo che, nel patrimonio di tale soggetto, al bene ceduto si sostituisce un titolo di partecipazione a capitale di rischio (sono citate Cass. Sez. 1, sent. 11 marzo 1995, n. 2817; Cass. Sez. 1, sent. 18 febbraio 2000, n. 1804).

5. La ricorrente ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c., insistendo nella proprie argomentazioni ed assumendo che la controricorrente – non avendo depositato controricorso, ma una semplice memoria di costituzione – non sarebbe abilitata al deposito di successiva memoria.

6. Inizialmente destinato all’esame della Sezione Sesta di questa Corte, il presente ricorso – dopo che la ricorrente aveva depositato memoria – è stato rimesso all’esame della Sezione Terza, in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso è inammissibile, per una duplice concorrente ragione.

7.1. Come eccepito dal controricorrente (ma come rilevabile anche d’ufficio da questa Corte), l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., con cui la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile – per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento – il gravame esperito avverso la sentenza del Tribunale oggi impugnata, è stata comunicata dalla cancelleria, a mezzo “PEC”, il 13 novembre 2015.

Da tale data, dunque, decorreva il termine di sessanta giorni entro il quale proporre il ricorso, viceversa inviato per la notificazione il giorno 13 maggio 2016.

Questa Corte, infatti, ha da tempo affermato che, in “caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – decorrente, a norma del successivo art. 348-ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, dovendo intendersi pertanto il riferimento all’applicazione dell’art. 327 c.p.c. “in quanto compatibile” (contenuto nel medesimo art. 348-ter c.p.c.), come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 dicembre 2015, n. 25115, Rv. 638297-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 3, ord. 21 agosto 2018, n. 20852, Rv. 65042701). Inoltre, si è anche precisato, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, che, essendo ai “fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., (…) idonea la comunicazione dell’ordinanza”, la Corte di cassazione, “qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale” (Cass. Sez. Un., sent. 15 dicembre 2015, n. 25208, Rv. 637628-01).

Circa, poi, l’idoneità della comunicazione telematica a far decorrere tale termine, può richiamarsi l’arresto di questa Corte secondo cui il “ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado, a norma dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, nell’ipotesi in cui l’appello esperito contro di essa sia stato dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., comma 1, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del gravame, quand’anche tale comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata” (Cass. Sez. 6-3, ord. 2 luglio 2015, n. 13622, Rv. 635912-01).

7.2. Peraltro, l’esito dell’inammissibilità del ricorso s’impone anche per un’altra ragione.

L’odierna ricorrente, in nessuna parte del proprio atto di impugnazione, ha provveduto a menzionare i motivi di gravame allora proposti avverso la sentenza oggi oggetto di ricorso per cassazione.

Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame” (Cass. Sez. 6-3, ord. 15 maggio 2014, n. 10722, Rv. 630702-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 23 dicembre 2016, n. 26936, Rv. 642322-01).

Difatti, questa Corte ha osservato che, nella peculiare ipotesi di ricorso “per saltum” previsto dalla norma in esame, nonostante “la sostituzione, quale oggetto del giudizio di legittimità, del provvedimento di secondo grado con quello originario di primo grado”, mantiene pienamente vigore “la regola generale dell’art. 329 c.p.c., visto che il processo si è comunque sviluppato secondo le ordinarie sue regole e, solo, il grado di appello ha avuto uno svolgimento compresso e sommario”. Da ciò deriva, quindi, che “il conseguimento della definitività della pronuncia di primo grado per tardività della proposizione dell’appello, come ogni altra definizione in rito del gravame derivante dal riscontro meramente estrinseco ed esteriore dell’atto di gravame e non quindi da una valutazione del gravame stesso in rito o in merito”, comporta “il consolidamento del giudicato e la preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione, rilevabile anche di ufficio dalla corte di legittimità”. In questa prospettiva, pertanto, si è precisato che “oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. non possono essere questioni che siano già precluse al momento della proposizione dell’appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.: in particolare, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado comporta la preclusione, nel corso del medesimo processo, delle relative questioni”; donde, allora, la necessità che la proposizione di tale peculiare ricorso rechi l’indicazione dei motivi su quali si fondava l’appello dichiarato inammissibile per difetto di ragionevoli probabilità di accoglimento (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 10722 del 2014, cit.).

Quello destinato a trovare applicazione nel caso di specie è un principio, come detto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha anche precisato come “il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, previsto dall’art. 348-ter c.p.c., comma 3, ha natura ordinaria e, in quanto tale, deve contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, prevista al n. 3) dell’art. 366 c.p.c., da intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado, e dunque le domande ed eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte o rimaste assorbite, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato” (Cass. Sez. 6-3, ord. 17 aprile 2014, n. 8942, Rv. 630332-01).

D’altra parte, è stato anche escluso che “l’onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.” si ponga “in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 23 dicembre 2016, n. 26936, Rv. 642322-02).

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

9. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando, per l’effetto, la società Idei Idea S.r.l. a rifondere alla società doBank S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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