Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21963 del 28/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21963 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: VELLA PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 13186-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
2601

contro
EUROPEAN TECHNOLOGY ENTERPRISE SRL;
– intimatcuavverso la sentenza n. 45/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 03/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 28/10/2015

udienza del 21/07/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che si
riporta e chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

RITENUTO IN FATTO
A seguito di p.v.c. della Circoscrizione Doganale di La Spezia del 9.10.2003,
l’amministrazione finanziaria notificava in data 17.2.2005 alla società “European
Technology Enterprise (ETE) s.r.l.”, con sede in Sarzana (SP), un avviso di
accertamento per la ripresa a tassazione a fini Iva di operazioni relative alla
costruzione dello scafo di un catamarano che, in quanto ritenuto imbarcazione da
diporto per il proprietario e la sua famiglia – e non già destinato all’esercizio di
attività commerciale – riteneva escluso dalla non imponibilità ex art. 8-bis, D.P.R.
n. 633/72.

Con sentenza n. 93 del 2006 la C.T.P. di La Spezia accoglieva il ricorso con
cui la società aveva impugnato l’avviso, sottolineando che si trattava, in realtà,
di natante destinato ab origine all’esercizio di attività commerciale, tanto che
l’armatore lo aveva iscritto al Compartimento marittimo di Ravenna come
“motonave trasporto passeggeri”.
La C.T.R. della Liguria, nel respingere l’appello dell’Ufficio, confermava la
decisione di prime cure, tenuto conto che: 1) la tipologia del natante ne
consentiva pacificamente l’uso sia per diporto che per attività commerciale di
trasporto passeggeri; 2) il natante era stato immatricolato per trasporto
passeggeri; 3) vi era in atti una dichiarazione dell’acquirente finale, datata
10.1.2007, relativa all’uso sempre commerciale del natante; 4) non risultava agli
atti alcuna dimostrazione da parte dell’Ufficio circa l’uso non commerciale del
catamarano; 5) la situazione era immutata rispetto a quanto esaminato in primo
grado.
Per la cassazione della sentenza d’appello n. 45 del 3.4.2009 l’Agenzia delle
entrate ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.
La contribuente non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la
«violazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 8 bis, comma 1, lett. a) e lett. e), del
DPR 26.10.1972, n. 633, in combinato disposto con gli artt. 1, comma 4, 9,
comma 2, e 13, comma 5, della L. 11.2.1971, n. 50 (ora confluiti nel T.U. DLgs
18.7.2005, n. 171) nonché con gli artt. 2082 e 2195 cc».
1.1. Formula al riguardo un lungo ed articolato quesito di diritto, con il
quale, muovendo dal presupposto che

«non risulta provata l’asserita

commercialità della nave» e che la C.T.R. avrebbe «accertato che la natura
tecnica dell’imbarcazione è compatibile con l’uso diportistico e che essa è stata
immatricolata per trasporto passeggeri», chiede a questa Corte di stabilire se
alla fattispecie concreta si debba applicare il combinato disposto delle norme
sopra indicate, in base alle quali «in materia di Iva, non rientra nell’ambito delle

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v

operazioni non imponibili descritte nell’art. 8 bis lett. e) del DPR n. 633/1972
quella relativa a una nave destinata, per le sue caratteristiche strutturali, al
trasporto passeggeri, che può avvenire anche per scopi diversi dall’esercizio di
un’impresa commerciale», piuttosto che il diverso principio, affermato dal giudice
d’appello, per cui non sarebbe «mai imponibile ogni operazione descritta nell’art.
8 bis lett. e) del DPR n. 633/1972, qualora essa sia relativa a una nave che,
immatricolata per trasporto passeggeri, a causa delle sue caratteristiche tecniche
possa essere adibita ad uso ricreativo e/o sportivo (attività di diporto) sia a

2. Anche il secondo mezzo attiene alla «falsa applicazione, ex art. 360 n. 3
cpc, dell’art. 8 bis, comma 1, lett. a) e lett. e), del DPR 26.10.1972, n. 633».
2.1. Con il correlato quesito di diritto la ricorrente, muovendo dai medesimi
presupposti in fatto sopra descritti, chiede a questa Corte di stabilire se, in forza
della norma suddetta, alla fattispecie concreta si applichi il principio – contrario a
quello applicato dalla C.T.R. – secondo cui «non sono assimilate alle cessioni
all’esportazione le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio,
relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione,
trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio
delle navi non destinate all’esercizio di attività commerciale o della pesca, incluse
le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50».
3. La censura di cui al terzo motivo integra il profilo di «Error in procedendo
ex art. 360 n. 4 cpc per violazione dell’art. 57, comma 2, del DLgs 31.12.1992,
n. 546».
3.1. Con il corrispondente quesito di diritto la ricorrente, muovendo dal
presupposto «che la contribuente non allegava il fatto impeditivo consistente
nell’attività di noleggio esperita usando la nave in questione», chiede a questa
Corte di stabilire se si applichi o meno il principio per cui «non possono proporsi
in appello nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio», qualora il giudice di
secondo grado abbia ritenuto «effettuabile un’attività di noleggio, applicando così
la diversa e inesistente regola per cui la parte potrebbe presentare in appello
eccezioni nuove».
4. Il quarto mezzo attiene alla «insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 cpc»,

costituito

dall’effettivo uso commerciale dell’imbarcazione de qua.
4.1. Nel conclusivo momento di sintesi, la ricorrente lamenta che il giudice
d’appello non avrebbe

«descritto il processo logico-giuridico e cognitivo

attraverso il quale il medesimo giudice si è formato il giudizio finale espresso di
commercialità e, in particolare, senza illustrare la valutazione delle risultanze di
prova scaturite dal mezzo di prova costituito dalla dichiarazione del terzo
ud. 21 luglío 2015

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noleggio (attività commerciale)».

armatore, attestante uso commerciale e per pesca sportiva del natante, e la
qualificazione datane nonché l'(in)idoneità dei fatti di prova forniti
dall’Amministrazione, tra cui il decisivo indizio del legame familiare dei
componenti dell’equipaggio della nave».
5. Il quinto ed ultimo motivo censura la «violazione, ex art. 360 n. 3 cpc,
dell’art. 2697 cc, in combinato disposto con l’art. 8 bis, comma 1, lett. a) ed e)
del DPR 26.10.1972, n. 633».
5.1. Con il conclusivo quesito di diritto, si chiede a questa Corte di stabilire

dell’imbarcazione da diporto, al fine di usufruire della non imponibilità IVA delle
operazioni indicate nell’art. 8 bis comma 1, lett. e), del DPR n. 633/1972, spetta
al Contribuente»,

piuttosto che il diverso principio, affermato dal giudice

d’appello, per cui «le operazioni indicate nell’art. 8 bis, comma 1, lett. e), del
DPR n. 633/1972 non sono imponibili a fini IVA, salvo che l’Agenzia delle entrate
non provi l’uso non commerciale dell’imbarcazione di diporto a cui esse sono
riferibili».
6.

Dei cinque motivi proposti, solo il quarto risulta meritevole di

accoglimento, i restanti quattro risultando invece inammissibili, per varie ragioni.
7. In particolare, il primo ed il secondo motivo non sono congruenti ai fatti
processuali, in quanto muovono dal presupposto che

«non risulta provata

l’asserita commercialità della nave», quando invece la C.T.R. della Liguria l’ha
ritenuta provata sulla base di una serie di elementi, quali: a) la tipologia del
natante, che ne consentiva (pacificamente) l’uso sia per diporto che per attività
commerciale di trasporto passeggeri; b) l’immatricolazione del natante per
trasporto passeggeri; c) l’esistenza di una dichiarazione dell’acquirente finale,
datata 10.1.2007, relativa all’uso sempre commerciale del natante; d) la
mancanza di prova contraria circa l’uso non commerciale del catamarano.
8. Il terzo motivo difetta invece di autosufficienza, in quanto contiene solo
una parziale descrizione del ricorso proposto in primo grado dal contribuente,
che non consente di verificare la dedotta novità della eccezione asseritamene
proposta solo in secondo grado, per cui il natante sarebbe stato impiegato ab
origine “non per fini sportivi o ricreativi (come la navigazione da diporto
presume) ma per scopo di lucro”. Peraltro, nello stesso stralcio
dell’impugnazione proposta dal contribuente dinanzi alla C.T.P., trascritto a pag.
18 del ricorso, si legge “risulta evidente che l’imbarcazione suddetta era
destinata ab-origine all’esercizio di attività commerciale”, sicché, piuttosto che
di nuova eccezione, si tratterebbe semmai di una più precisa descrizione del
fatto ad essa sotteso. In ogni caso, è la stessa C.T.R. ad aver affermato che si

ud. 21 luglio 2015

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se si applichi il principio per cui «l’onere della prova della commercialità dell’uso

era di fronte ad una “situazione immutata rispetto a quanto esaminato in primo
grado”.
9. Il quinto motivo difetta invece di decisività, poiché si incentra sulla
ripartizione dell’onere della prova, quando il giudice d’appello ha espressamente
fondato la propria decisione sulle prove offerte dal contribuente – con riguardo
alla tipologia del natante, alla sua immatricolazione ed all’uso concreto, attestato
da apposita dichiarazione – sicchè l’ulteriore rilievo della mancanza di prova
contraria da parte dell’Ufficio, circa l’asserito uso non commerciale del

rilevata assoluzione dell’onere della prova ad opera della parte interessata.
10. La censura motivazionale contenuta nel quarto motivo merita invece un
approfondimento, in quanto, circa l’aspetto (fondamentale) dell’uso concreto ed
effettivo del natante, i giudici regionali hanno fatto leva su una “dichiarazione in
data 10.1.2007 dell’acquirente finale in merito all’uso sempre commerciale del
natante”, la quale però viene contestata da parte ricorrente sia quanto a data
effettiva (che sarebbe 10/12/2007), sia – e soprattutto – quanto a completezza
(non essendo riportata l’ulteriore e contestuale dichiarazione del terzo,
l’armatore “Angelo & Antonietta di Carli Angelo s.a.s.”, per cui l’imbarcazione era
stata utilizzata anche per la “pesca sportiva”, integrante una delle finalità di
diporto ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. n. 50/1971), sia quanto a posteriorità
della sua formazione rispetto al giudizio di primo grado (se non anche alla stessa
proposizione dell’appello, risalente al 26.11.2007).
11. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice
d’appello, in diversa composizione, per una più compiuta motivazione circa il
ritenuto assolvimento dell’onere della prova dell’utilizzo commerciale effettivo del
natante, oltre che per la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti,
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Liguria,
che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 luglio 2015.

catamarano, assume un ruolo secondario e meramente additivo, rispetto alla

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