Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21963 del 21/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 21/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.21/09/2017),  n. 21963

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12823-2012 proposto da:

LAVORAZIONI SPECIALI SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA PALMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GRAZIA

D’ANGELO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A.E., HANNA LINGERIE SRL, VCT DI R.D.D.

& C SAS;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il

06/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. L’odierna ricorrente promuoveva un giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale di Pescara volto ad ottenere il pagamento del compenso dovutole dalla Hanna Lingerie S.r.l. per l’attività di fornitura di componenti di arredo, nel quale la convenuta contestava la fondatezza della domanda, formulando domanda riconvenzionale di danni. Disposta la chiamata in causa anche della VCT S.a.s. di R.D.D. & C., era espletata una CTU a mezzo dell’ing. D.A.E..

Il Tribunale di Pescara con decreto dell’8 giugno 2011 liquidava le competenze dell’ausiliario, determinandole nella somma di Euro 5.000,00, oltre Euro 1.328,02 per spese documentate (inclusive del compenso in favore del collaboratore, arch. S.), riconoscendo l’aumento per la complessità dell’incarico.

Avverso tale provvedimento ha proposto opposizione la ricorrente ed il Tribunale di Pescara con decreto del 6 febbraio 2012 l’ha rigettata, condannando l’opponente anche al rimborso delle spese in favore del consulente resistente.

Dopo avere disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’opposizione per la sua tardiva proposizione, riteneva corretto il ricorso, per la liquidazione, al criterio di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 11 in quanto l’indagine commessa al consulente non era limitata ad operazioni di mero controllo o verifica, ma si estendeva anche ad altri tipi di accertamento (quali l’esistenza dei vizi, il costo per la loro eliminazione, il tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori di ripristino, l’incidenza di tali lavori con l’attività commerciale della convenuta, l’indicazione del ridotto valore complessivo dell’opera, nonchè gli accertamenti di cui ai punti 4 e 5 del quesito), il chè escludeva la possibilità di fare ricorso alla diversa previsione di cui all’art. 12.

In merito al riconoscimento della percentuale massima riferita ad ogni scaglione di cui all’art. 11 ed all’aumento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 il Tribunale rilevava che proprio la complessità ed articolazione dei quesiti proposti avevano richiesto al CTU un particolare impegno che ha correttamente fondato la liquidazione nei termini di cui al decreto impugnato. Infine, quanto alla contestazione del compenso in favore del collaboratore del consulente d’ufficio, la cui nomina era stata autorizzata dal GI, riteneva l’ordinanza che, poichè l’attività svolta dal collaboratore partecipava il lavoro svolto dall’ausiliario d’ufficio, non vi era luogo all’applicazione del criterio delle vacazioni, dovendosi anche per questi far ricorso ai criteri di cui all’art. 11 menzionato.

Per la cassazione di tale provvedimento ricorre la Lavorazioni Speciali S.r.l. sulla base di cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

2. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50 e del D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 12 nonchè l’omessa e/o carente motivazione.

Si deduce che l’attività demandata all’ausiliario di ufficio esulava dal novero di quelle previste dall’art. 11 menzionato D.M., concernendo essenzialmente la verifica della rispondenza tecnica alle prescrizioni del capitolato del contratto di alcuni componenti d’arredo metallici.

Nel caso in esame, a prescindere dai quesiti proposti, l’attività anche di verifica dei vizi doveva reputarsi insita nella verifica della rispondenza contrattuale dell’opera.

Inoltre il decreto ha motivato in maniera contraddittoria dal momento che il CTU non ha fornito alcun contributo nella risposta al quesito n. 4, omettendo altresì di dare risposta ai quesiti concernenti il costo per l’eliminazione dei vizi, all’indicazione del tempo occorrente per i lavori di ripristino ed all’incidenza di tali lavori sull’attività commerciale della convenuta.

Il motivo è infondato.

In primo luogo deve essere evidenziata la genericità della formulazione del motivo, in quanto omette di riprodurre con precisione le specifiche attività di indagine compiute da parte dell’ausiliario, attestazione questa necessaria al fine appunto di riscontrare se l’attività svolta fosse correttamente remunerabile ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 11 ovvero art. 12

In ogni caso, il giudice di merito con accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che l’attività demandata al CTU non si esaurisse nell’ambito di quelle previste dal D.M. 30 maggio 2002, art. 12 ma che, anche in ragione dei quesiti di cui ai nn. 4 e 5 (verifica di eventuali cause esterne o sopravvenute per i vizi riscontrati negli arredi forniti e valutazione circa la evidenza ed immediata riconoscibilità dei vizi stessi), non potesse che condurre all’applicazione dell’art. 11.

A tal fine, sempre con verifica in fatto, ha rilevato che l’indagine in merito all’accertamento dei vizi, all’individuazione dei costi per la loro eliminazione ed al tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori di ripristino ed all’incidenza di tali lavori con l’attività della committente, implicavano un maggiore e diverso impegno rispetto a quanto invece richiesto per l’applicazione dell’art. 12, che si esaurisce in un controllo di mera rispondenza delle opere a quanto previsto in contratto.

Rileva il Collegio che, in disparte l’inammissibilità delle doglianze che in realtà investono la valutazione circa l’utilità e la correttezza degli accertamenti compiuti dall’ausiliario, trattandosi di censure che esulano da quelle suscettibili di essere proposte in questa sede (cfr. ex multis Cass. n. 3024/2011), il giudice di merito ha riscontrato la maggiore complessità dell’incarico, volto non solo alla verifica di corrispondenza delle opere alle prescrizioni contrattuali o progettuali, ma involgente anche accertamenti ulteriori, implicanti l’esecuzione di opere di ripristino.

In tal senso la decisione impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha appunto affermato che (Cass. n. 20235/2009) in tema di compensi dovuti al consulente tecnico d’ufficio, il D.M. 30 maggio 2002, n. 115, art. 12 costituisce una norma speciale, che deroga al criterio generale indicato dall’art. 11 medesimo decreto: pertanto, qualora in una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto l’indagine commessa al consulente non sia limitata ad operazioni di mero controllo e verifica, ma si estenda ad altri tipi di accertamenti (nella specie, l’accertamento delle somme dovute a seguito dell’opposizione delle riserve iscritte), il criterio di liquidazione è quello fissato in via generale dall’art. 11 cit. per la consulenza in materia di costruzioni edilizie.

Il motivo deve quindi essere disatteso.

3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 168 e 51 nonchè del D.M. 30 maggio 2002, art. 11 nonchè l’omessa e/o carente motivazione.

Si evidenzia che nella determinazione degli onorari variabili il giudice deve tenere conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita, laddove il provvedimento gravato, con un generico rinvio alla complessità ed articolazione dei quesiti proposti, che avrebbero imposto un particolare impegno, ha giustificato il calcolo facendo applicazione della percentuale massima di aumento, trascurando la semplicità delle indagini commesse e l’assenza di un effettivo apporto per la risoluzione delle questioni tecniche demandate al CTU.

Il motivo è infondato.

Al riguardo occorre richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale (cfr. Cass. n. 27126/2014) in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 50 e segg. la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l’interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione.

Nel caso in esame, la decisione gravata, con congrua ed adeguata motivazione, come visto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che sussistessero le condizioni per giustificare sia l’applicazione del limite massimo previsto da ciascun scaglione di valore D.M. 30 maggio 2002, ex art. 11 sia l’aumento (sebbene non pari all’effettivo raddoppio) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 evidenziando la complessità ed articolazione dei quesiti che avevano imposto al CTU un particolare impegno.

La censura proposta si risolve chiaramente in una doglianza di merito che non può essere esaminata in sede di legittimità.

4. Il terzo motivo denunzia poi la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 168 e 52 nonchè l’omessa e/o carente e/o contraddittoria motivazione del decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente concesso al CTU il raddoppio del compenso.

A tal fine deve evidenziarsi che ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 5 (oggi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52) costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l’aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque aver impegnato l’ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà (cfr. Cass. nn. 5132/1996; 9761/1997).

Analogamente a quanto previsto in tema di applicazione della percentuale massima di determinazione degli onorari, questa Corte ha poi affermato che (Cass. n. 20235/2009) la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 52costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione (conf. Cass. n. 6414/2007). L’esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, alla luce di quanto esposto in occasione della disamina del motivo che precede) è insindacabile in sede di legittimità.

Nè può obiettarsi che in tal modo sarebbe stato accordato un doppio aumento, valendo a tal fine il richiamo a quanto condivisibilmente sostenuto da Cass. n. 21339/2014, a mente della quale l’aumento fino al doppio degli onorari liquidati al consulente tecnico d’ufficio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, previsto dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 5 (applicabile “ratione temporis”), è consentito, anche in misura parziale, qualora ne ricorrano i presupposti, ma soltanto se sia stato riconosciuto al consulente il compenso massimo determinato sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 388, il che rende evidente che la possibilità di raddoppio presupponga a monte che sia stata già accordata la liquidazione nei limiti massimi possibili, e che comunque la stessa non sia stata ritenuta congrua e satisfattiva delle pretese dell’ausiliario alla luce della notevole complessità e difficoltà dell’attività demandatagli.

Anche tale motivo deve quindi essere disatteso.

5. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 168 e 56 nonchè del D.M. 30 maggio 2002, art. 11 nonchè l’omessa e/o carente e/o contraddittoria motivazione della decisione nella parte in cui il Tribunale ha confermato la liquidazione in favore del collaboratore del CTU, attenendosi a quanto esposto dalla fattura in atti, la cui causale conteneva in generico riferimento a prestazione professionale espletata in qualità di ausiliare del CTU nel procedimento civile oggetto di causa.

Manca tuttavia qualsivoglia indicazione in ordine all’attività effettivamente svolta, il che impedisce di poter constatare l’effettiva congruità della fattura, alla luce dei criteri tabellari dettati dallo stesso D.M. 30 maggio 2002.

Si adduce altresì che, al più si sarebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso del collaboratore in base al criterio delle vacazioni, senza quindi potersi fare applicazione delle tariffe professionali.

Ed, invero, tale ultimo rilievo appare sicuramente privo di fondamento, posto che il decreto impugnato, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15535/2008) ha ritenuto che anche il rimborso delle attività, svolte dai prestatori d’opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi, debbano trovare applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtù della natura di “munus publicum” che caratterizza l’incarico assegnato al consulente, del quale l’ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l’ausiliario e il consulente (cfr. in tal senso anche Corte Cost. n. 128/2002).

A tal fine deve valorizzarsi quanto affermato dal Tribunale, nel giustificare l’esclusione del ricorso al criterio delle vacazioni, laddove si sostiene che l’attività dell’arch. Saia partecipa della stessa natura dell’attività del CTU, liquidata a mente del menzionato art. 11.

Tale ultima affermazione dà altresì contezza dell’infondatezza dei restanti rilievi del ricorrente, atteso che il Tribunale, con valutazione in fatto, seppur sinteticamente motivata, ha ritenuto che l’attività dell’ausiliario, in quanto partecipativa del lavoro svolto dal CTU, fosse giustamente meritevole di essere remunerata, e conformemente a quanto richiesto dallo stesso CTU, non potendosi ritenere dimostrato che la valutazione del giudice dell’opposizione si fondi sul solo apprezzamento del contenuto della fattura.

6. Quanto infine al quinto motivo lo stesso risulta evidentemente inammissibile nella parte in cui denunzia la violazione e falsa applicazione dello stesso art. art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che ciò deriverebbe dalla carenza e contraddittorietà della motivazione, ipotesi questa che legittimerebbe o la denunzia del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ovvero l’esistenza di un error in procedendo per la violazione dell’art. 132 c.p.c.

Prevale in ogni caso la considerazione secondo cui la doglianza appare del tutto generica, limitandosi apoditticamente a riferire di una inidoneità della motivazione a sorreggere la decisione assunta, senza tenere però conto dell’effettivo tenore delle argomentazioni spese dal giudice di merito.

7. Nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA