Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21962 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 30/07/2021), n.21962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sezione –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sezione –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27853-2020 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3,

presso lo studio dell’avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentato e

difeso da sé medesimo, unitamente all’avvocato EMANUELE PRINCIPI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 186/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 09/10/2020.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2021 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. SALZANO

FRANCESCO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 36, commi 6 e 7, l’avvocato R.S. impugna avanti a queste Sezioni Unite, reclamandone la cassazione in uno con la sospensione della sua esecuzione, l’epigrafata sentenza con la quale il Consiglio Nazionale Forense, adito dal medesimo in sede disciplinare, ne ha respinto il ricorso avverso la decisione in data 7.9.2016 del CDD di Brescia che, a definizione del procedimento disciplinare aperto a suo carico per la tardiva fatturazione delle prestazioni rese in favore di un cliente, gli aveva irrogato la sanzione della censura.

Nel ricorrere al giudice dell’impugnazione il R. si era doluto, per quanto qui ancora rileva, della mancata ammissione del teste indicato a discarico, erroneamente motivata dal primo giudice sul rilievo che, essendo stata fissata la celebrazione del dibattimento per la data del 15.6.2016, il deposito della lista testimoniale effettuato l’8.6.2016 doveva reputarsi tardivo, con conseguente decadenza dell’interessato dal diritto alla prova, e ciò benché l’udienza dibattimentale fosse stata rinviata al 6.7.2016 e si rendesse quindi applicabile l’art. 429 c.p.p.; nonché dell’errata ricognizione istruttoria della vicenda operata dalla sentenza impugnata, posto che il preteso ritardo nell’emissione delle fatture, oggetto di incolpazione, non gli era addebitabile, stante la condotta del cliente, confuso nel suo agire ed uso a frazionare in più riprese i pagamenti dovuti.

Confutando le esposte ragioni di doglianza anche in punto alla valutazione di merito condotta dal CDD, la sentenza impugnata ha invece segnatamente osservato in relazione alla prima di esse che nella specie non è applicabile l’art. 429 c.p.p., stante l’esplicita, e peraltro conforme, previsione contenuta nella L. n. 247 del 2012, art. 59, comma 1, lett. d), n. 4, in guisa della quale la lista dei testi deve essere depositata entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento; che non era stata comunque depositata alcuna lista testimoniale in relazione alla nuova data del dibattimento; e che in ogni caso la prova, per come richiesta dal ricorrente doveva ritenersi inutile ed irrilevante essendo articolata su fatti e circostanze estranei al capo di incolpazione e perciò inconferenti.

Per la cassazione della decisione qui impugnata, nonché perché ne sia sospesa l’esecuzione, il R. si affida a due motivi di ricorso, cui non hanno inteso replicare gli intimati.

Memoria del ricorrente ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso il R. deduce la violazione dell’art. 429 c.p.p., della L. n. 247 del 2012, art. 59, comma 1, nonché degli artt. 20, 21 e 23 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2. Si sostiene l’erroneità dell’assunto decisorio impugnato sul punto della mancata ammissione dei testi a discolpa essendo unanime convincimento della giurisprudenza penale che il termine per il deposito della lista testimoniale deve essere riferito all’udienza in cui il dibattimento viene effettivamente aperto e non quindi all’udienza indicata nella citazione a giudizio con la conseguenza che se di questa ne viene, come nella specie, disposto il rinvio, rimane aperta per le parti la possibilità di rinnovare la presentazione della liste dei testimoni.

Con il secondo motivo di ricorso il R. deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 20, 21 e 23 del Regolamento CNF 2/2014. Si sostiene che il CNF avrebbe fatto integralmente proprie le tesi del CDD di Brescia che aveva recepito le confuse, incongruenti e talora incomprensibili asserzioni del cliente in ordine ai fatti di causa quantunque l’illecito fosse nella specie insussistente, essendo avvenuta la fatturazione in ragione dei pagamenti dilazionati effettuati di volta in volta dal cliente e non appena erano stati da questo resi noti i dati necessari.

3. Entrambe le dispiegate doglianze si sottraggono al vaglio richiesto perché affette da pregiudiziale inammissibilità.

E per vero quella espressa con il primo motivo di ricorso – non senza pure ricordare che il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii in coerenza con la struttura del processo, inteso quale sequenza ordinata di atti modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività e di fasi legalmente tipizzato (così in motivazione Cass., Sez. U, 12/04/2021, n. 9547) – si rivela tale essendo la statuizione oggetto di censura sorretta da una triplice ratio decidendi, di cui solo le prime due sono state con il motivo fatte oggetto di diretta contestazione, con l’effetto che non essendovi confutazione della terza per ciò solo il ricorrente è privo di interesse a persistere nell’impugnazione superstite (Cass., Sez. I, 27/07/2017, n. 18641; Cass., Sez. IV, 11/02/2011, n. 3386; Cass., Sez. I, 18/09/2006, n. 20118). Più in dettaglio, il motivo dubita della correttezza in diritto delle affermazioni operate dalla sentenza impugnata, a conforto della decadenza del diritto alla prova pronunciata dal CDD, circa l’inapplicabilità alla specie dell’art. 429 c.p.p. e circa il mancato deposito di una nuova lista testimoniale in relazione al rinvio del dibattimento, motivandone le ragioni sul rilievo che la preclusione andrebbe fatta valere in relazione all’effettiva data di celebrazione del dibattimento e sull’implicito presupposto che la lista testi depositata in atti, tardiva rispetto alla prima data, non lo sarebbe rispetto alla seconda; ma nulla dice – all’uopo non essendo decisivo, per difetto di obiettivo contenuto censorio, l’accenno che vi è fatto in chiusa del motivo – circa l’ulteriore argomento sviluppato dal decidente – dell’avviso che la prova dedotta era estranea al capo di incolpazione – tacendone ogni ragione di critica, tanto da non darsi neppure cura di indicare su quali specifiche circostanze il teste avrebbe dovuto deporre.

In ragione del riferito stabile insegnamento di questa Corte il motivo va perciò dichiarato inammissibile.

Inammissibile, nondimeno, è pure la doglianza di cui dà contezza il secondo motivo di ricorso, che impinge nella valutazione di aspetti meritali della vicenda non integranti dunque il vizio che a mente del L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 6, rende esperibile il ricorso avanti a questa Corte.

E’ perciò appena il caso di ricordare che, essendo le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare impugnabili avanti a queste Sezioni Unite ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, e dunque non è consentito alle Corte di Cassazione di sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non ai fini della sua ragionevolezza (Cass., Sez. U, 31/07/2018, n. 20344; Cass., Sez. U, 2/12/2016, n. 24647; Cass., Sez. U, 4/02/2009, n. 2637).

4. Il ricorso non è dunque scrutinabile e ne va perciò dichiarata l’inammissibilità con conseguente assorbimento anche dell’istanza sospensiva.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile, assorbita l’istanza di sospensione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello riscosso per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezioni Unite civili, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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