Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21962 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2704-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCIANO MARTUCCI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.R., COMUNE BARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2744/2014 del 29/05/2014 del TRIBUNALE di

BARI, depositata il 04/06/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato M.L. difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 29 marzo 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il Giudice di pace Bari dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della prescrizione del credito per sanzioni irrogate a seguito di violazioni del codice della strada, proposta da L.R. avverso la comunicazione per definizione agevolata relativa a cartelle esattoriali.

Il Tribunale di Bari accoglieva il gravame proposto dal sig. L..

Secondo il Tribunale l’azione proposta, finalizzata all’accertamento della prescrizione del credito, risultava fondata, ed era irrilevante la questione se fosse o non impugnabile la comunicazione di definizione agevolata. La stessa azione poteva essere qualificata, infatti, come opposizione ex art. 615 c.p.c..

Avverso tale sentenza Equitalia Sud spa ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 19 gennaio 2015.

Sono rimasti intimati L.R. e il Comune di Bari.

Il ricorso, con il quale Equitalia Sud contesta l’erronea applicazione del termine di prescrizione quinquennale anzichè decennale, appare manifestamente infondato.

Questa Corte afferma, con orientamento consolidato, che in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall’art. 209 C.d.S., i quali prevedono la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni (ex Cass. n. 26424 del 2014, che richiama Cass. n. 16203 del 2005; Cass. n. 5828 del 2005; Cass. n. 5071 del 2000), termine che non è interrotto da atti interni alla P.A, quale tra gli altri la consegna del ruolo all’esattore, privi di natura recettizia (Cass. n. 23251 del 2005)”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’Adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio ritiene non sussistenti le condizioni di evidenzia decisoria di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione della causa in sede camerale, alla luce della memoria illustrativa depositata dalla parte ricorrente, nella quale si rappresenta il contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità del termine decennale di prescrizione ex artt. 2953 e 2946 c.c. alla cartella esattoriale in assenza di impugnazione dell’atto presupposto, e si richiama l’ordinanza interlocutoria n. 1799 del 2416, con la quale la Sezione 6-2 Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione avente ad oggetto l’applicabilità del termine decennale di prescrizione della cartella esattoriale riguardante crediti contributivi INPS.

PQM

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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