Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21962 del 21/09/2017
Cassazione civile, sez. II, 21/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.21/09/2017), n. 21962
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19770-2012 proposto da:
R.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA A. MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CECINELLI,
rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE SPINAS, ERNESTO
PACINI;
– ricorrente –
contro
CARVI S.n.c. di MA. & M.M. (p.iva 1835 02361880921)
in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N. S. DI LOURDES 25, presso
lo studio dell’avvocato PETER FARRELL, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANFRANCO CARBONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 09/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO
che:
– R.G. convenne in giudizio la società C.A.R.V.I. di Ma. e M.M. s.n.c., per sentire accertare l’inadempimento, da parte della stessa, del contratto di revisione del motore marino in dotazione alla imbarcazione di esso attore e per sentire condannare la società convenuta al risarcimento del danno patito per il difetto di funzionamento dello stesso;
– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Cagliari confermò la pronuncia di primo grado con la quale le domande attoree furono rigettate;
– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione R.G. sulla base di due motivi;
– la società C.A.R.V.I. di Ma. e M.M. s.n.c. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla valutazione delle prove acquisite al fine di determinare il contenuto del contratto – revisione del motore o sostituzione dei pezzi usurati – verbalmente stipulato tra le parti) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, profili del giudizio che sono insindacabili in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla valutazione della attendibilità del teste M.F. e alla sussistenza di riscontro probatorio a quanto dallo stesso dichiarato) è parimenti inammissibile, trattandosi – per quanto sopra detto – di doglianza non proponibile in sede di legittimità;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017