Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21962 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 12/10/2020), n.21962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25823-2018 proposto da:

M.M.P.M., quale titolare dell’impresa

individuale M. Strade, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO POPOLO CRISTALDI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO M.M.P.M., PROCURA DELLA REPUBBLICA

C/O il TRIBUNALE DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2489/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Milano, con sentenza 934/2017, dichiarava il fallimento di M.M.P.M., quale titolare dell’impresa individuale M. Strade di M.M.P.M., su richiesta del Pubblico Ministero;

2. la Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 18 maggio 2018, rigettava il reclamo presentato da M.M.P.M.;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.M.P.M. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza;

gli intimati fallimento di M.M.P.M. e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 18 maggio 2018;

lo stesso ricorrente ha poi attestato (a pagina 1 del ricorso) che tale decisione gli è stata notificata in data 31 maggio 2018;

la notifica del testo integrale della decisione di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – effettuata, ai sensi dell’art. 18 L. Fall., comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012 – era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione previsto dall’art. 18 L. Fall., comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. 10525/2016, Cass. 23443/2019);

il ricorso presentato risulta dunque inammissibile in ragione della sua tardività, essendo stato proposto soltanto in data 31 luglio 2018, quando era oramai spirato il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18 L. Fall., comma 14;

il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame del motivo di ricorso presentato dal ricorrente;

la mancata costituzione in questa sede della procedura concorsuale intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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