Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21962 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 03/09/2019), n.21962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13853-2017 proposto da:

G.S., I.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO GAGLIARDI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO

NARDONE;

– ricorrenti –

contro

CORTE DEI CONTI;

– intimata –

Nonchè da:

CORTE DEI CONTI in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– ricorrente incidentale –

contro

I.F., G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2900/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/7/2016 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla Corte dei Conti e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Napoli n. 3813/2018, ha condannato quest’ultima al pagamento in favore dei sigg. G.S. e I.F. di somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento all’esito della cessione dei loro diritti patrimoniali relativi all’opera dell’impegno consistita nel software “(OMISSIS)”, senza stipulare un contratto scritto.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il G. e l’ I. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 12 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Corte dei Conti, che spiega altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 e il 2 motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunziano violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 2041 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e/o insufficiente e/o erronea” motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunziano violazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 2041 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè “omessa e/o insufficiente e/o erronea” motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo denunziano violazione degli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 2041 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e/o insufficiente e/o erronea” motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 6, il 7, l’8, il 9, il 10, l’11, il 12 motivo denunziano violazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 2041 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e/o insufficiente e/o erronea” motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti pongono a suo fondamento atti o documenti del giudizio di merito (in particolare, l'”atto di citazione notificato il 21 ottobre 2002″, la “gestione dei giudizi pensionistici”, i “prospetti depositati in prime cure (doc. 6 produzione primo grado)”, l'”apposito manuale (doc. 5 produzione primo grado) predisposto dal G. e dall’ I. e registrato, il 9 febbraio 1996, presso il Servizio per il diritto d’autore”, le “riunioni di formazione dirette dal G. e dall’ I. (cfr. nota prot. 2231 del 30 aprile 1996, doc. 3 produzione primo grado), l’utilizzazione del programma “”dal 1995 stabilmente a Napoli e poi, dal 1996, gradualmente in Liguria, Piemonte e Veneto e, in brevissimo tempo… in pianta stabile da 1.3 delle 21 Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”, l’utilizzazione “in diverse Sezioni… sino al 2003 (doc. 19 produzione primo grado)”, la “comparsa depositata il 19 dicembre 2002” dalla Corte dei Conti, l’ordine di “esibizione del contratto d’appalto bandito nel 1993 e aggiudicato alla Finsiel s.p,a.”, l’espletata CTU, la sentenza del giudice di prime cure, l’atto di appello, i “nuovi documenti” depositati da controparte, i “6 interventi chirurgici agli occhi”, le “osservazioni alla CTU” del CTP, le “schermate versate in atti”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso, ovvero laddove riportati (es., le dichiarazioni del teste V.) senza invero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua, non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare e intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 3/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Orbene, non sono sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati.

Va ulteriormente osservato (con particolare riferimento al 3, al 4, al 5 e al 6 motivo), come i ricorrenti in realtà prospettino doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'”omessa e/o insufficiente e/o erronea” motivazione, ovvero l’omesso e a fortiori l’erroneo esame di determinate emergenze processuali (e in particolare della CTU) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Va ulteriormente posto in rilievo come i ricorrenti in sostanza ripropongano le loro tesi già sottoposte ai giudici di merito e dai medesimi non accolte, inammissibilmente richiedendo la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità del ricorso consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, oltre a spese prenotate a debito, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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