Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21961 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 28/10/2016), n.21961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6481-2015 proposto da:

L’ARREDO DI V.A., in persona dell’omonimo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRACCHI, 209, presso lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO CONTICELLI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPOLVERINI SABRINA, GRANI MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI, 2, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

D’IPPOLITO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO

FELIZIANI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA

26/11/2013, depositata il 17/02/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Alessandro Feliziani difensore dei controricorrenti

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 17 marzo 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

” V.A., titolare dell’omonima ditta, conveniva in giudizio G.M. e S.S. per sentirli condannare al pagamento del saldo della fornitura arredi.

I convenuti eccepivano di avere già pagato, contestavano in ogni caso il quantum richiesto, deducendo che l’IVA dovesse essere scomputata, e chiedevano in riconvenzionale la restituzione di 9 milioni di lire. Il Tribunale accoglieva la domanda principale.

La Corte d’appello riformava la decisione ritenendo, nell’ordine: a) che il prezzo pattuito di Lire 17.400.000 doveva ritenersi comprensivo di IVA, come da copia commissione; b) che dalle prove documentali si evinceva che gli appellanti G.- S. avevano già corrisposto Lire 15.400.000; c) che pertanto residuava a favore del venditore il credito di Lire 1.032,91, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Avverso la sentenza d’appello V.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso G.M. e S.S..

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato.

Con il primo motivo è dedotta omessa motivazione sul fatto decisivo della pattuizione del prezzo comprensivo di IVA.

Con il secondo motivo è dedotta omessa motivazione sul fatto decisivo costituito dalla riferibilità dell’assegno n. (OMISSIS) al rapporto controverso e alla dazione al venditore.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

Quanto al primo motivo, si richiama la giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui, il D.P.R. n. 633 del 1972, n. 633, art. 18 non vieta che l’IVA, su accordo delle parti, sia compresa nel prezzo globalmente pattuito, purchè l’accordo non incida sulla titolarità passiva del debito di imposta e sulle modalità del suo adempimento, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l’accertamento della volontà delle parti nel concordare il prezzo della vendita del bene comprendendo in esso anche l’ammontare dell’imposta (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 24372 del 2011; sez. 2, sentenza n. 21201 del 2005).

La Corte d’appello, con accertamento in fatto immune da censure in quanto sufficiente e congruo, ha ritenuto che il corrispettivo di complessive Lire 17.400.000, come risultante dalla commissione e in assenza di ulteriori indicazioni, fosse comprensivo dell’importo dovuto a titolo di IVA.

E’ priva di rilevanza la censura riguardo all’affermazione ulteriore della Corte d’appello, relativa all’affidamento riposto dai compratori nel prezzo indicato nella commissione, trattandosi di argomento aggiuntivo.

Privo di fondamento risulta anche il secondo motivo di ricorso, in quanto l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui furono emessi in pagamento e regolarmente corrisposti tre assegni per complessive Lire 15.400.000, è ampiamente argomentata sulla base dell’esame del materiale probatorio, nè si evince l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto la Corte d’appello al suo convincimento.

Come si legge nella sentenza impugnata, due dei tre assegni recavano sul retro la firma di girata del sig. V., e il terzo – indicato come “assegno sub a)” – nel quale tale firma non risultava, è stato ricondotto al pagamento della fornitura in quanto emesso da S.S. e girato da persona che ha dichiarato in sede testimoniale di non conoscere la predetta S., di non ricordare da chi avesse ricevuto l’assegno, di avere rapporti di lavoro con il sig. V..

La Corte d’appello ha quindi valorizzato tutti gli elementi emersi in sede istruttoria, compreso il fatto che il sig. V. in sede di interrogatorio formale aveva ammesso la riferibilità dell’indicato assegno, e solo di esso, al pagamento della fornitura, ed è pervenuta ad una conclusione che si sottrae alla censura prospettata.

Le deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato degli elementi delibati si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito, finalizzate ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 2013)”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’Adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio, letta la memoria illustrativa depositata dalla parte ricorrente, ritiene non sussistenti le condizioni di evidenzia decisoria di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione della causa in sede camerale.

P..M.Q

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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