Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21961 del 28/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21961 Anno 2015
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso 27784-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
2242

RECKERIMTRAS

SRL,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio
dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentato e
difeso dall’avvocato PIER ALESSANDRO MURATORI CASALI,

Data pubblicazione: 28/10/2015


giusta delega in calce;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2008 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 24/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ENZA LA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine il rigetto del
ricorso.

A

udienza del 12/06/2015 dal Consigliere Dott. MARIA

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della
sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (n.
86/t/2008 dep. 24 novembre 2008), che ha rigettato l’appello interposto
dall’Ufficio, in controversia relativa ad avviso di accertamento con il quale
erano stati recuperati (in quanto non deducibili ai fini IRPEG e IRAP per l’anno

Reckerimtras srl con fornitori domiciliati fiscalmente a Hong Kong (Paese a
fiscalità privilegiata), perché non indicati separatamente nella dichiarazione dei
redditi (ai sensi dell’art. 76 T.u.i.r. vigente ratíone temporís), rilevando che dalla
documentazione in atti emergevano effettività ed economicità delle operazioni
commerciali. Sul presupposto che, in virtù dello ius superveníens (costituito
dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303), era venuto meno il
previgente regime d’indeducibilità dei costi quale conseguenza della loro
mancata indicazione separata in dichiarazione sostituito da un meno gravoso
regime sanzionatorio, il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di
primo grado (favorevole alla società contribuente), ha confermato la
deducibilità dei costi e dovute le sole sanzioni previste dall’art. 8 del d.Lgs. n.
471 del 1997 (pari al 10% del complessivo importo delle spese e componenti
negative non indicati, fino ad un massimo di Euro 50.000,00: nel caso di specie
€. 35.835,40).
Il contribuente ha resistito con controricorso e presentato successiva memoria.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce insufficiente
motivazione su un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360, n. 5
c.p.c.), per avere la CTR genericamente ritenuto provato l’effettivo interesse
economico in base alla prova documentale fornita dalla società, costituita da
bolle doganali indicanti prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dai fornitori
italiani. Prova ritenuta non idonea, in quanto è notorio che nelle bolle doganali
non sono indicati i prezzi praticati in Italia. Rileva che il solo documento
astrattamente idoneo a costituire la prova richiesta – costituito da un prospetto
di raffronto dei costi delle merci in Italia e in Cina – non lo è in concreto, avendo
RGN 27784/09

di imposta 2002), i costi derivati da operazioni commerciali intrattenute dalla

à

carattere informale e contenuto generico, relativo comunque ad altre annualità,
diverse da quella oggetto di accertamento (2002).
2. Verificata la presenza del momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c., contrariamente a quanto eccepito dal restistente – obbligatorio in relazione alla
suindicata data di pubblicazione della sentenza (ex multis v. Cass. 27 gennaio
2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079),

riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come
pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la
renderebbe inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. n. 12248/13; Cass. 18
luglio 2007, n. 16002; Cass. Sez. Un., I ottobre 2007, n. 20603: v. Cass. 30
dicembre 2009, n. 27680), e passando all’esame dell’unico motivo del ricorso,
esso è – per diversa ragione- inammissibile e non può essere accolto.
3. La censura, infatti, sotto il profilo del vizio di motivazione, involge, in realtà,
una questione di merito, inerente alla valutazione delle prove dal parte della
CTR e la loro idoneità a dimostrare la sussistenza del requisito della
convenienza delle operazioni economiche con il Paese estero a fiscalità
privilegiata: essa quindi introduce nuovi e differenti elementi rispetto a quelli
esaminati dalla CTR (in particolare il “prospetto di raffronto dei costi delle
merci in latali e in Cina”), così enunciando una diversa ricostruzione della
9: —

fattispecie concreta, che non consentita in sede di legittimità.
3.1. La CTR ha peraltro congruamente motivato sulla ricorrenza delle esimenti
(concreta esecuzione delle operazioni commerciali e valida giustificazione di
tipo economico), sufficientemente dimostrate da parte della Reckerimtras srl
sulla base della valutazione, in fatto, del materiale probatorio, incluso il profilo
invocato nel motivo, sulla base della corretta individuazione della fattispecie
nel quadro normativo di riferimento, laddove afferma che “tutte queste prove
sono state fornite, avendo il contribuente importato prodotti documentalmente provati dalle bolle doganali- a prezzi inferiori rispetto a
quelli che avrebbe pagato se l’acquisto fosse stato effettuato presso fornitori
italiani”.

RGN 27784/09

contenendo il ricorso un riepilogo (p. 13-14), che indica il fatto controverso in

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese vengono
conseguentemente poste a carico della soccombente Agenzia delle entrate e
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in €.

Deciso in Roma il 12 giugno 2015
Il Co sigliere estensore

10.000,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

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