Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21960 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 30/07/2021), n.21960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. DORONZO Adriana – Presidente di Sezione –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7097/2020 R.G. proposto da:

Edison spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Aldo Travi e Raffaella

Chiummiento, con domicilio eletto in Roma, via Salaria, n. 103,

presso lo studio di quest’ultima;

– ricorrente –

contro

A2A spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Daniele Marrama e Paolo Renna, con

domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 44, presso lo studio

dell’Avv. Giovanni Corbyons;

– controricorrente –

nonché contro

Regione Calabria, Autorità di bacino della Regione Calabria,

Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale

– intimate –

avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n.

219/19, depositata il 27 novembre 2019

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio

2021 dal Consigliere MANZON Enrico;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell’avvocato

generale SALZANO Francesco, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con la sentenza impugnata il Tribunale superiore delle acque pubbliche accoglieva il ricorso di A2A spa contro il decreto della Regione Calabria n. 12885 del 26 ottobre 2016 concessorio della derivazione ad uso idroelettrico del fiume Simeri ad Edison spa. Il TSAP osservava in particolare che la ricorrente aveva senz’altro l’interesse ad agire stante la situazione di pregiudizio rappresentata alla propria concessione di derivazione di acque pubbliche “a valle” di quella ottenuta dalla controinteressata; che il provvedimento impugnato e quello connessi erano variamente viziati per riscontrate carenze procedimentali.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Edison spa deducendo due motivi.

Resiste con controricorso A2A spa.

Le altre parti del giudizio avanti al TSAP sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Nelle more della trattazione del giudizio la ricorrente in data 1 marzo 2021 ha depositato tempestivo atto di rinuncia al ricorso (notifica alle controparti il 23 febbraio 2021; fissazione adunanza camerale comunicata il 3 marzo 2021).

Successivamente A2A spa ha depositato atto di adesione alla rinuncia della ricorrente, anche con riguardo alla compensazione delle spese.

Atteso che sia la rinuncia sia l’adesione della controricorrente costituita sono regolari, ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

Non va applicata la sanzione del raddoppio del contributo unificato, secondo il principio che “In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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