Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21960 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 28/10/2016), n.21960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11309-2015 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

7, presso lo studio dell’avvocato ESTER PERIFANO, (STUDIO LEGALE

PERIFANO, DI GIACOMO & PARTNERS), che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. R.G.V.G. 56807/2010 della CORTE D’APPELLO di

ROMA del 13/01/2014, depositato l’01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 15 luglio 2010 dinanzi alla Corte d’appello di Roma, Z.G. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la irragionevole durata del giudizio amministrativo promosso il 3 febbraio 1993 dinanzi al TAR Campania – sezione di Napoli e ancora pendente alla data di proposizione della domanda di equa riparazione.

La Corte d’appello ha ritenuto improponibile la domanda di equa riparazione, in applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4, per mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto.

Z.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi; il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto difesa.

Il Collegio, preso atto che nella memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha richiamato la sopravvenuta sentenza della Corte EDU, sez. 1, in data 25 febbraio 2016 (Olivieri ed altri contro Repubblica Italiana) – secondo cui la presentazione dell’istanza di prelievo non garantisce in modo efficace ed effettivo l’accelerazione del giudizio amministrativo, poichè dalla stessa non discende un obbligo del giudice amministrativo di anticipare la trattazione dell’udienza, ma soltanto una facoltà -, e rilevato che la citata sentenza della Corte EDU è stata rimessa, su istanza della Repubblica Italiana, dinanzi alla Grande Camera, la cui pronuncia è necessario attendere ai fini della presente decisione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, in sede di riconvocazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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