Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21960 del 21/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 21/09/2017, (ud. 18/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 21960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonino – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26834-2013 proposto da:

SMALTIMENTI SUD SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ATTILIO BIANCIFIORI;

– ricorrente –

contro

TERNI ENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 9, presso lo studio

dell’avvocato ROSELLINA RICCI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EMILIO FESTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Terni Ena spa., proponeva appello, avverso la sentenza n. 620 del 2010, con la quale il Tribunale di Terni, nel giudizio instaurato nei confronti della società Smaltimenti Sud, aveva accolto la domanda di condanna proposta da quest’ultima società a seguito di recesso unilaterale del contratto, stipulato tra le parti il 15 maggio 2002, con possibilità di rinnovo e di aggiornamento del prezzo, a causa del quale erano state inibite alla Smaltimenti Sud le opere di recupero di ceneri e scorie non pericolose prodotte dall’impianto di proprietà di Terni Ena, originariamente, versate nell’impianto di recupero ambientale della prima società sito in Terni. Il Tribunale, determinava il quantum debeatur nell’importo di Euro 254.000,00 a titolo di risarcimento del danno altre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata. La sentenza impugnata partiva dal presupposto secondo il quale il contratto originario aveva la durata annuale con possibilità di rinnovo annuale come il contratto originario e il rinnovo del contratto alla prima scadenza era pacificamente avvenuto mediante il documento del 28 luglio 2003 con il quale l’attrice aveva aggiornato il prezzo per i servizi ivi previsti.

La Corte di Appello di Perugia, pronunciandosi su appello proposto dalla società Terni Ena spa, a contraddittorio integro, con sentenza n. 317 del 2013 accoglieva parzialmente l’appello e riformulava la quantificazione del danno. Conseguentemente condannava la Terni Ena al risarcimento del danno in favore della società Smaltimenti Sud S.r.l. che liquidava in Euro 8.246,78 con rivalutazione e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, compensava il 70% delle spese e condannava l’appellante al pagamento della restante somma. La Corte di Perugia rilevava: a) l’inapplicabilità alla fattispecie in esame dei criteri equitativi di cui all’art. 1126 c.c., utilizzati, invece, dal giudice di primo grado; b) condivideva le conclusioni del CTU nella determinazione delle quantità da smaltire, concludendo che, dalle pattuizioni contrattuali, doveva desumersi che la società Smaltimenti aveva diritto di ritirare una macchina avente una capacità di carico di Kg. 10.300 per ogni girono lavorativo in cui l’impianto di Terni Ena restava aperto; c) condivideva i risultati cui era pervenuto il CTU in ordine al fatto che il prezzo da applicare fosse quello originariamente pattuito dalle parti.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Smaltimenti Sud S.r.l., con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. La società Terni Ena spa. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso, la società Smaltimenti Sud. lamenta la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in tema di interpretazione del contratto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente si duole che la Corte distrettuale non abbia interpretato, correttamente, la clausola del contratto del maggio 2002 di cui è causa secondo la quale “le quantità da smaltire saranno da un minimo di una macchina al giorno ad un massimo di tre al giorno”, tenendo conto del dato testuale e non considerando che il dato testuale non si presentava chiaro ed univoco e che, pertanto, avrebbe dovuto applicare il canone di cui all’art. 1362 c.c., comma 2 che fa riferimento al comportamento tenuto dalle parti, successivamente alla stipulazione. Sicchè tenuto conto delle fatture prodotte da parte attrice e dei riscontri del CTU sui documenti di trasporto la Corte distrettuale avrebbe dovuto tenere conto che la quantità di ceneri smaltite nel corso di una giornata era in media superiore a 10.300 Kg.

1.1. = Il motivo è infondato.

Va qui ribadito quanto è stato già espresso da questa Corte, in altre occasioni e, cioè, che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto, non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248). In verità, la parte ricorrente, nel caso in esame, si limita – in concreto – ad opporre, alla interpretazione del contratto inter partes data dai giudici del merito, la propria soggettiva lettura ed è evidente -quindi – che il motivo non può trovare accoglimento. Come afferma la sentenza impugnata: “L’elaborato peritale è da condividersi quando, sulla base della documentazione in atti il CTU, chiamato a decidere sulla determinazione della quantità da smaltire, sulla base dei soli dati ricavabili dal contratto, che la indica dal minimo di una macchina al giorno al massimo di tre macchine al giorno, l’ha individuata tramite un assunto pienamente condiviso dai CT di parte, in sede di operazioni peritali, fondato sul presupposto che la Smaltimenti Sud avrebbe avuto diritto a ritirare la macchina giornaliera tutti i giorni eccetto il sabato, nonchè le festività calendarizzate ossia, esclusivamente, nelle giornate lavorative (…..) l’interpretazione formulata dal consulente delle pattuizioni contrattuali e che questa Corte, nonostante le censure avanzate da parte appellante (odierna ricorrente), ritiene di condividere (rigettando, sia perchè esaustive, sia perchè, inizialmente, condivise dai CT di parte, come attestato dal CTU, gli argomenti utilizzati per confutare le conclusioni peritali) è nel senso che la società Smaltimenti Sud aveva il diritto di ritirare una macchina avente la capacità di carico di Kg. 10,300 per ogni giorno lavorativo in cui l’impianto di Terni Ena risultava aperto (…)”.

La chiara indicazione, pertanto, che proviene dalle espressioni letterali non sembra sia superata dal comportamento successivo delle parti (riconducibile alle fatture e ai documenti di trasporto) non foss’altro perchè il comportamento successivo, richiamato dalla ricorrente, non contrasta con l’interpretazione letterale perchè, a ben vedere, con la clausola, di cui si dice, le parti limitavano il carico minimo a Kg. 10.300 e quello massimo a Kg. 42.680, con la conseguenza, che ogni quantità compresa tra il minimo ed il massimo, era da considerarsi rispettosa del contratto. E, con l’ulteriore conseguenza, che la società Terni Ena, in ragione di questa clausola, ed essendo la stessa a consegnare la quantità di scorie, avrebbe potuto mantenere il rapporto di che trattasi anche limitando l’utilizzazione di una sola macchina al giorno e per altro scegliendo la macchina più piccola capiente di una quantità di scorie pari a Kg. 10.300.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. in tema di risarcimento del danno da lucro cessante, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di cui all’art. 1223 c.c.perchè la determinazione del mancato guadagno subito dalla Smaltimenti Sud sarebbe stata effettuata in considerazione di un criterio di astratta possibilità e non di concreta probabilità come richiederebbe il concetto di lucro cessante. La ricorrente formula il seguente quesito: Dica la Corte Suprema di Cassazione previa enunciazione di specifico motivo di diritto in tal senso, se la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato, nel caso in esame, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’art. 1223 c.c. in tema di liquidazione del danno da lucro cessante, avendo determinato lo stesso sulla base di un criterio di mera possibilità estratta e non di concreta probabilità, con riferimento al caso specifico ed alla situazione presente al momento del verificarsi della causa generatrice dell’obbligo risarcitorio in violazione, dunque, del criterio principe del’id quo plerumque accidit.

2.1.= Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perchè il danno da mancato guadagno è stato calcolato su dati certi rappresenti dalle quantità di scorie che la società Smaltimenti, avrebbe potuto smaltire e dal costo originariamente pattuito dalle parti pari a 0,0385 per Kg. Come afferma la sentenza impugnata “(….) il criterio adottato dal primo Giudice e richiamato in appello dal CTP del ricorrente di un calcolo che tenga conto prioritariamente delle quantità da smaltire, pari alla media mensile di quanto asseritamente smaltito, sino al recesso contrattuale, senza alcuna detrazione dei costi, non appare congruo, in rapporto alla mancanza di certezza del parametro, inserita nella premessa maggiore del ragionamento che consiste nel richiamo alla media mensile di quanto smaltito, in rapporto a ricavi futuri e non esattamente determinabili, quando per contro appare preferibile il criterio adottato dal CTU e fondato sull’assunto, anche questo non contestato dai CTP all’atto della redazione dell’elaborato, che la quantità di scorie da smaltire dovesse essere determinata in modo discrezionale da parte della società, secondo quanto era emerso in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali, dalla prassi operativa ricostruita dal CTU con l’ausilio dei consulenti di parte (…)”.

2.2. = D’altra parte, come viene precisato da parte controricorrente, ma come già si è detto in precedenza, il CTU (condiviso dalla Corte distrettuale) aveva ritenuto che, secondo la clausola di cui si è detto in precedenza, la quantità di scorie da smaltire al giorno sarebbe stata determinata discrezionalmente dalla società Terni Ena. Pertanto, in conseguenza del diritto/potestà in capo a Terni Enea di determinare il numero di macchine giornaliere da smaltire questa avrebbe potuto continuare il rapporto instaurato mediante l’utilizzo anche di una sola macchina al giorno (la più piccola di portata pari a Kg. 10.300) senza incorrere in alcuna violazione delle pattuizioni contrattuali. Sicchè il danno prodotto dal recesso, come ha chiarito la Corte distrettuale andava, ed è stato, calcolato, correttamente, nella considerazione di questi dati concreti.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in riferimento all’art. 132 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe nulla non risultando espressa una chiara e sufficiente motivazione in ordine alle osservazioni e contestazioni mosse all’elaborato peritale del CTU da pare del consulente tecnico della Smaltimenti sud. Al riguardo infatti ritiene ancora il ricorrente appare del tutto illogica la motivazione espressa dalla Corte di appello di Perugia nella parte in cui disattende il calcolo proposto dal CTP di parte appellata. Così come appare contraddittoria ed erronea laddove afferma che in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali la prassi operativa ricostruita dal CTU con l’ausilio dei consulenti di parte avrebbe condotto alla conclusione che la quantità di scorie da smaltire dovesse essere determinata in modo discrezionale da parte della società.

3.1. = Il motivo è inammissibile per genericità, posto che la ricorrente, richiama e pone a fondamento della censura sia le osservazioni del CTP, della società Smaltimenti Sud, sia la relazione peritale, ma ha omesso di riportarne il contenuto o almeno le parti essenziali che darebbero ragione della censura stessa. Al riguardo non è sufficiente il riferimento alle parti della sentenza che si riferiscono alle osservazioni della CTP e alla relazione peritale.

E’ giusto il caso di osservare che in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge, dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA