Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21960 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. I, 12/10/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 12/10/2020), n.21960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1309/2019 proposto da:

D.L., rappresentato e difeso dall’avv. Masuelli del foro di

Torino;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 957/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria proposta da D.L., cittadino (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di aver costretto ad un rapporto sessuale una ragazza quindicenne. Per la paura di essere incolpato si era deciso ad emigrare senza spiegare ai familiari le ragioni della partenza.

La Corte territoriale ha rilevato che la vicenda narrata, di natura strettamente privata risulta del tutto estranea a qualsiasi forma di protezione richiesta, non soltanto al rifugio politico ma anche alla protezione sussidiaria ed umanitaria. In relazione alla protezione sussidiaria l’appellante non ha mai dichiarato di aver ricevuto minacce o atti persecutori nè di aver avuto alcun problema nel suo paese, salvo quello relativo alla denuncia ed al mandato di cattura per il reato di violenza sessuale nei confronti di una quindicenne.

Il “danno grave” non può ricondursi al rischio della sanzione penale ancorchè molto severa (carcere a vita) dal momento che tale rischio (di essere sottoposto ad azione giudiziaria ed essere condannato) non appare assumere alcuna connotazione negativa in relazione al principio di proporzionalità e parità di trattamento. E’ stato inoltre precisato che la Costituzione del Gambia prevede una giustizia indipendente ed il governo in discontinuità con il passato è intervenuto per garantire il rispetto dell’indipendenza della magistratura. Vi è stato un forte ricambio nei vertici della magistratura e della Polizia ed è mutato anche il Commissario alle prigioni. Il nuovo presidente si è impegnato anche per fronteggiare l’emigrazione irregolare e per fronteggiare la disoccupazione giovanile. Le informazioni sono state tratte da fonti COI del dicembre 2017, mentre quelle allegate dalla parte appellante sulla situazione della giustizia e delle carceri sono meno recenti (2014) e si riferiscono ad un periodo antecedente i mutamenti politici illustrati.

La domanda di protezione umanitaria è stata infine rigettata perchè non sono state allegate serie controindicazioni al rientro fondate su rischio di esposizione a forme di discriminazione o tortura o trattamenti inumani e degradanti nè risulta dalle allegazioni di parte un particolare inserimento sociale o lavorativo.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 6 e 7 e dell’art. 10 Cost., per avere la Corte d’appello mal interpretato la fonte Amnesty 2017/2018 nella quale, pur dandosi atto di una maggiore indipendenza della magistratura si evidenzia che le condizioni delle carceri non sono in linea con gli standards internazionali in tema di igiene, l’assistenza legale gratuita è limitata e perdura una grave violazione dei diritti umani risultando ancora sparizioni forzate, torture, maltrattamenti e la sostanziale impunità delle forze dell’ordine e dell’esercito per le violenze perpetrate.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per non essere stata considerata l’esposizione del ricorrente al rischio di essere sottoposto a sanzioni penali sproporzionate e discriminatorie da scontare in luoghi di detenzione inumani e degradanti, essendo previsto per il reato di violenza sessuale, della commissione del quale lo stesso ricorrente è stato denunciato e risulta oggetto di mandato di cattura, la pena dell’ergastolo.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed omesso esame di fatti decisivi in relazione al rigetto della domanda riguardante la protezione umanitaria per non avere la Corte d’Appello tenuto conto della sproporzione della pena cui sarebbe esposto il ricorrente, delle condizioni carcerarie del Gambia, quali condizioni di vulnerabilità del ricorrente. Viene inoltre rilevato che la protezione umanitaria ha natura residuale, richiede un giudizio comparativo tra il grado d’integrazione e la violazione dei diritti umani.

Il Collegio ritenuto che la censura relativa all’esposizione al trattamento penale della reclusione a vita ed alla sua riconducibilità ad una delle ipotesi di protezione sussidiaria (art. 14, lett. b), in quanto nuova di spessore nomofilattico richiede la fissazione della pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

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