Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2196 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 11/05/2010, dep. 31/01/2011), n.2196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – est. Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6351/2007 proposto da:

SUPERTRAVET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOZZOLI 82, presso lo studio

dell’avvocato FALCHI Gian Luigi, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato

LESTI QUINZIO BELARDINI ISABELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CURRELI Carla, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 07/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BESI ALFREDO per delega Avv.

FALCHI GIAN LUIGI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso le cartelle di pagamento della concessionaria per la riscossione nella provincia di Cagliari, Bipiesse Riscossioni spa, della Tarsu iscritta a ruolo per gli anni 2001, 2002 e 2003 dal Comune di Cagliari, in riferimento ad uno stabilimento industriale, nella sua articolazione di uffici, depositi, laboratori e magazzini, la società Supertravet s.p.a. propose distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, perchè fosse dichiarata la illegittimità della pretesa.

Dedusse che i locali coperti destinati ad ufficio non superavano la superficie di metri quadrati 100, la restante parte – di metri quadrati 1300 – essendo destinata allo svolgimento dell’attività produttiva, i cui rifiuti speciali, tossici e nocivi, erano smaltiti direttamente dalla ricorrente, e che l’1 dicembre 2001 essa aveva rettificato l’errore commesso nella dichiarazione di due anni prima e nelle successive richieste di sgravio, con cui aveva indicato come soggetti alla imposizione anche i 1200 mq. adibiti a deposito e documentato lo smaltimento attraverso ditte specializzate.

Ciò’ posto eccepì che la pretesa per l’anno 2000 fosse indebita per la parte riferita all’ufficio, essendo stata la imposta già versata, e che per il resto fosse infondata anche con riferimento agli altri anni.

Il Comune resistette rilevando che per gli anni 2000 e 2001 la tassazione era avvenuta in corrispondenza a quanto in origine dichiarato, ad esclusione dell’area di metri quadrati 1200, per la quale si era applicata la riduzione del 50% D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 66, comma 1, la cui successiva abrogazione non aveva consentito la riduzione negli altri anni; aggiunse che la convenzione con alcune ditte per lo smaltimento non equivalesse ad effettivo smaltimento e rilevò che, al di là del fatto che la tipologia dei rifiuti prodotti conseguiva alla manutenzione ordinaria dei propri automezzi, quanto quella di una officina meccanica, la produzione di rifiuti speciali non determina la esenzione, ove siano assimilati agli urbani e ricorra, come nella specie, l’apposito servizio.

La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, con due separate sentenze – una per gli anni 2000 e 2001 e l’altra per gli anni 2002 e 2003 – accolse quello per l’anno 2000 limitatamente alla superficie di metri quadrati 100 e rigettò quello per l’anno 2001;

accolse con l’altra decisione i ricorsi pei gli anni 2002 e 2003 relativi alle aree scoperte operative, pari a metri quadrati 1300.

Proposero appello, la società avverso la decisione relativa ai primi due anni e il Comune per gli altri due.

La Commissione Tributaria Regionale con sentenza 7 novembre 2006 ha respinto il primo appello; ha accolto in parte il secondo e ha dichiarato soggetta a tassazione l’area di metri quadrati 1200 rispetto ai 1300 di area scoperta.

Ha ritenuto che dalla documentazione acquisita potesse dedursi che in effetti non solo nella parte di superficie in cui sono allocati i macchinari, corrispondente al 10% circa dell’intera area scoperta, ma anche in gran parte del rimanente 90% venissero prodotti di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non potendosi non equiparare le attività in essa svolte e nel dettaglio indicate dal consulente tecnico di parte a quelle di tipo industriale e come tali non tassabili.

Ha tuttavia aggiunto che non può disconoscersi” che in tale ampio spazio vi si svolgono necessariamente altre attività che nello specifico processo produttivo a carattere industriale….. non hanno alcuna rilevanza e devono ai fini fiscali essere pertanto da quelle diversamente considerate”; come la parte di area dove si svolge l’attività di vendita dei prodotti alla d clientela.

Ed ha concluso che dovendo questa superficie essere quantificata in metri quadrati 1200 – considerata la mancanza di riscontri oggettivi per quella indicata dal Comune in metri quadrati 1380 – ed essendo invece utilizzabili i dati originariamente comunicati nel 1998 dalla contribuente, in ragione di metri quadrati 1200 per l’area scoperta, ha ritenuto di assoggettarla alla cassazione di cui si tratta.

Ha invece confermato la sentenza per gli anni 2000 e 2001.

Propone ricorso con tre motivi la società Supertravet; resiste con controricorso il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione del principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) e lamenta che il giudice di appello, diversamente da quanto aveva rilevato il primo giudice, lo abbia disatteso, mancando di considerare che aveva la Amministrazione l’onere di provare la insussistenza dei fatti e delle circostanze oggettive, allegati dall’interessato.

Addebita alla Commissione Tributaria Regionale di avere supplito alla carenza di prova predetta con una valutazione non fondata su dati di fatto.

Il motivo non ha pregio.

La Commissione regionale ha posto a base della sua decisione la circostanza accertata – attraverso la stessa ammissione della contribuente (espressamente richiamata dalla sentenza) – che nell’area scoperta sono prodotti rifiuti urbani a causa della utilizzazione di quell’area a vendita dei prodotti alla clientela;

sicchè è gratuito l’assunto che siano mancati accertamenti di fatto, mentre non è sindacabile la valutazione di merito che l’area destinata alla vendita producesse rifiuti urbani, secondo la ordinaria sua suscettibilità.

Il secondo motivo prospetta il vizio di motivazione, sotto il profilo che le circostanze di fatto accertate sarebbero quelle risultanti dalla consulenza di parte, che aveva escluso l’esistenza di punti vendita o di deposito dei prodotti, avendo essa affermato che “i prodotti aziendali vengono venduti senza nessun tipo di imballo e di laterizi complementari e i prodotti aziendali vengono commercializzati, acquistati e rivenduti tal quali con la sola movimentazione”.

Aggiunge che la conclusione raggiunta dal giudice di appello si è fondata sulla dichiarazione resa dalla ricorrente nel 1998, “nella quale si parlava di un deposito di materiali”; presupposto falso, perchè la situazione era diversa nel 2000, come risultava dalle coeve dichiarazioni …. e dalla mutata organizzazione aziendale”.

La censura è infondata.

La ricorrente nel denunziare il vizio motivazionale impegna il giudice di legittimità su valutazioni di merito in ordine agli elementi di fatto costituiti dalla relazione di consulenza di parte, che la Commissione Tributaria Regionale ha espressamente dichiarato di considerare, da essa traendo argomenti, per un verso favorevoli alla contribuente – in ordine alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, per il 10% dell’intera superficie, e in parte anche perii rimanente 90% – e per altro verso di segno contrario, avendo dalla pacifica circostanza (ammessa persine con il presente ricorso) che la Supertravet commercializza, acquista e rivende i prodotti nella stessa area, desunto la prova della produzione di rifiuti urbani, essendo in re ipsa – la sentenza precisa che “su quest’area non possono che prodursi rifiuti urbani o agli stessi assimilati” – che lo svolgimento di quelle attività comporti il deposito, indicato dalla stessa contribuente nella originaria denunzia (le successive rettifiche dal giudice di appello sono state svalutate con il rilievo che non potessero sorgere equivoci sul concetto di deposito segnalato in origine), e la vendita: l’uno e l’altra estranei all’attività di produzione industriale e dunque di quella dei rifiuti speciali e di per sè suscettibili di tassazione, in difetto di prova della loro inidoneità a produrre rifiuti, per destinazione o per obiettive condizioni di inutilizzabilità.

Con il terzo motivo si denunzia “violazione di legge”.

La ricorrente deduce che il presupposto impositivo deve essere accertato e non presunto e ciò con riferimento all’affermazione della sentenza impugnata che nei 1200 mq. “i rifiuti speciali indubbiamente prodotti denunciati dalla ricorrente siano stati assimilati a quelli urbani ex D.Lgs. n. 22 del 1997, ed abbiano impegnato anche i metri quadrati in questione”.

Premesso che la denunzia di violazione di legge non è stata circostanziata con la indicazione della norma violata, si rileva che il motivo proposto nella sua esplicitazione deriva da un travisamento di quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, che non ha affatto ritenuto i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ma ha semplicemente rilevato che dal deposito, dalla esposizione, dalla vendita e dalla commercializzazione in genere (alla stregua di quanto la ricorrente non contesta) effettuati sulla superficie di metri quadrati 1200 “non possono che prodursi rifiuti urbani o agli stessi assimilati, cui necessariamente consegue l’obbligo del pagamento della prevista Tarsu”; assimilazione dunque ipotizzata non con riguardo a quelli speciali prodotti dalla lavorazione industriale – che ha, al contrario, dichiarato essere non assimilabili ma a quelli derivati dalle attività non produttive, ma collaterali. Il ricorso va dunque respinto con condanna della ricorrente alle spese processuali in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli, accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte; rigetta il ricorso e condanna la ricorrente allo spese processuali in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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