Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2196 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2196 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 3705-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CASTELLI EMIDIA;
– intimata avverso la sentenza n. 1825/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMLIA ROMAGNA, depositata il
29/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Data pubblicazione: 30/01/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motiva-

1. Emidia Castelli ha impugnato con successo l’avviso notificato il
25 novembre 2009, laddove, avendo rilevato l’omessa presentazione
della dichiarazione per l’anno d’imposta 2003, ne aveva determinato il
reddito con media aritmetica tra i redditi dichiarati per i due precedenti
anni d’imposta, esponendone però il risultato in maniera erronea in curo anziché in lire, con conseguente impossibilità per il fisco di riemettere un nuovo avviso di accertamento per il decorso del termine di legge del 31 dicembre 2009.
1.1 L’appello dell’ufficio, che sin dal primo grado si era difeso adducendo un mero errore materiale, è stato respinto dalla CTR
dell’Emilia Romagna sulla scorta del decorso del termine decadenziale
per l’autotutela (art. 43, d.p.r. n. 600/1973).
2. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione di tale decisione, lamentando la violazione o falsa applicazione dell’art. 43, d.p.r. n.
600/1973. La contribuente non svolge attività difensiva.
2.1 n ricorso è fondato. Dalla natura del processo tributario – il
quale non è annoverabile tra quelli di “impugnnione-annullamento”, ma
tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola
eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una
decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente
che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali,
ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto imposiRic. 2017 n. 03705 sez. MT – ud. 19-12-2017
-2-

zione semplificata:

tivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando
una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla
corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., Se

5,12107/ 2006, n.15825).
2.2 Nella specie, la sentenza impugnata – a fronte dell’avvenuta ri-

costituzione in giudizio, in somma minore di quella erroneamente indicata nell’atto impositivo per effetto di svista nella conversione lira/euro — si è limitato ad annullare l’avviso di accertamento impugnato, sul rilievo che fosse decorso il termine per la rettifica in autotutela.
Si osserva, invece, come la rideterminazione dell’imponibile operata
dall’ufficio in giudizio costituisse una semplice diminuzione della maggiore pretesa tributaria contenuta nell’atto impugnato e, dunque, una
mera riduzione del quantum oggetto del contendere tra le parti, sul quale il giudice avrebbe potuto e dovuto comunque giudicare (Cass., ult.
non operando alcuna preclusione decadenziale.
2.3 Infatti, in tesi generale, la modificazione in diminuzione dell’originario avviso non attua una nuova pretesa tributaria, limitandosi a
ridurre quella originaria, e non costituisce atto nuovo, ma solo revoca
parziale di quello precedente, che non deve neppure rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass., Ser. 6 5,

08/06/2016, n. 11699; v. Sq. 5,17/1012014,n. 22019).
3. Il ricorso deve, dunque, essere accolto, con cassazione della
sentenza impugnata e rinvio al giudice competente per nuovo esame e
regolazione delle spese.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tribu-

Ric. 2017 n. 03705 sez. MT – ud. 19-12-2017
-3-

duzione della pretesta fiscale da parte dell’ufficio, in occasione della

tana regionale della Emilia Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA