Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2196 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17156/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A. AUTO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 76/19/11, depositata il 17 maggio 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 18 dicembre

2018 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con l’impugnata sentenza la CTR, per quanto direttamente ancora interessa, andando di diverso avviso rispetto al primo giudice, accoglieva i riuniti ricorsi promossi dalla Società contribuente avverso due avvisi di accertamento con i quali l’ufficio recuperava IVA 2003 2004 ritenuta indebitamente detratta in relazione ad acquisti di autovetture considerate dall’Agenzia “operazioni soggettivamente inesistenti”; la contribuente era, infatti, una concessionaria di automobili;

2. che la CTR, dopo aver dato diffusamente conto delle difese di entrambe le parti, “osservava” che una delle due Società fornitrici ritenute dall’ufficio delle “cartiere”, “aveva una sede legale ed operativa in (OMISSIS), aveva una struttura adeguata, era in possesso di regolare partita IVA, aveva presentato tempestivamente sia le dichiarazioni fiscali che i modelli Intrastat”, concludendo nel senso che sarebbe stato impossibile per la contribuente “conoscere con l’ordinaria diligenza che la fornitrice era un mero prestanome”, che inoltre i prezzi pagati erano solo “in pochi casi inferiori all’originario prezzo d’acquisto”; che, anche con riguardo alla seconda fornitrice, la consapevolezza della contribuente era escludere, sia in ragione dei pagamenti avvenuti con assegni, sia per l’assolvimento “degli obblighi inerenti le operazioni intracomunitarie”, sia per la mancanza di prova del collegamento della contribuente con le due fornitrici “cartiere”; tutti elementi che avevano indotto la magistratura ad archiviare l’azione penale”;

3. che l’ufficio ricorreva per due motivi, mentre la contribuente rimaneva intimata;

4. che con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17,18,19 e art. 21, comma 7, nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c., sosteneva che la CTR fosse incorsa in errore per aver ritenuto spettasse all’ufficio “fornire la dimostrazione che la contribuente era consapevole della frode”, quando invece era la contribuente a dover dimostrare la sua “buona fede”;

4.1. che con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, l’ufficio rimproverava alla Regionale il vizio di insufficiente motivazione circa l’accertamento della “buona fede” della contribuente, ciò in ragione dei tipici contrari elementi dedotti dall’amministrazione, elementi che andavano nella diversa direzione che la struttura delle due “cartiere” era inesistente, che le auto erano state per lo più acquistate sotto costo, che era inoltre irrilevante la formale regolarità dei pagamenti e della documentazione contabile e fiscale ecc.;

4.2. che i due motivi, complessivamente considerati, sono fondati alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, di recente rivisitata in modo approfondito, secondo cui “in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass. sez. trib. n. 9851 del 2018); principi a cui la Regionale non si è attenuta, omettendo del tutto di spiegare perchè gli elementi offerti dall’ufficio, come ad es. la complessiva mancanza di struttura delle due cartiere accertata nei PVC, le fatture delle “cartiere” che seguivano il pagamento delle auto da parte della contribuente, la circostanza che spesso il prezzo di acquisto inferiore a quello di importazione, il mancato versamento IVA da parte delle “cartiere”, il diretto collegamento con una delle fornitrici, ecc., non potessero dare dimostrazione che la contribuente, usando la diligenza professionale richiesta, avrebbe dovuto sapere della “frode carosello”, con la conseguente perdita del diritto alla detrazione, ai sensi del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7, per aver pagato l’imposta a chi non era il reale cedente;

5. che la sentenza deve essere quindi cassata e rinviata alla Regionale per i necessari accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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