Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21959 del 12/10/2020
Cassazione civile sez. I, 12/10/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 12/10/2020), n.21959
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 518/2019 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7, presso lo
studio dell’avvocato Barberio Laura, rappresentato e difeso
dall’avvocato Vitale Gianluca;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 963/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 18/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/01/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria proposta dal cittadino senegalese S.F.. Il richiedente ha dichiarato che, dopo la morte del padre, la madre si era risposata e si era trasferita in un altro villaggio. Lui e sua sorella erano stati affidati ad uno zio paterno che insisteva, nel (OMISSIS) perchè la sorella fosse assoggettata alla pratica dell’infibulazione. Il richiedente lo denunciava unitamente all’Imam ed essi venivano arrestati e condannati a tre anni di reclusione. In seguito a questo episodio veniva minacciato ed aggredito da un gruppo di giovani del villaggio ed allora per timore di subire ulteriori ritorsioni abbandonava il proprio paese, giungendo dapprima in Libia, ove trascorreva 10 mesi, e successivamente in Italia.
Il tribunale aveva rigettato la domanda di protezione sussidiaria perchè non aveva ritenuto credibile il racconto e quella di protezione umanitaria perchè non erano stati allegati diversi da quelli posti a base della sussidiaria.
La Corte d’Appello ha condiviso con ampia motivazione la valutazione di non credibilità del racconto narrato, così da escludere le ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Quanto alla ipotesi di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) ha affermato che la regione di provenienza dell’appellante non è interessata da turbolenze.
Quanto alla protezione umanitaria non ha ravvisato le condizioni di vulnerabilità indicate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, attesa la non credibilità della vicenda narrata, nè ha ritenuto provate le condizioni di diffusa illegalità ed impunità del Senegal smentite proprio dall’arresto degli autori dell’infibulazione. Ha infine ritenuto insufficiente la lamentata situazione di povertà e difficoltà economica del paese. Infine il percorso d’integrazione è stato considerato irrilevante perchè giustificato dalla legislazione sull’accoglienza.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidandosi a due motivi. Non ha svolto difese la parte intimata.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, per essere stato negato il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria senza aver valutato, in chiave comparativa, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la condizione di grave violazione dei diritti umani del paese di origine del cittadino straniero, nonostante nel giudizio di appello fossero state evidenziate le conseguenze deleterie del rimpatrio per il ricorrente attraverso una specifica selezione di fonti (COI) sulle quali la Corte d’Appello non ha fornito giustificazione.
Ritiene il Collegio di dover rinviare alla pubblica udienza perchè il ricorso pone il problema della configurabilità dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa anche in relazione alla situazione di compromissione dei diritti umani ai fini del giudizio comparativo da svolgersi per l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria, quando il ricorrente abbaia allegato fonti specifiche al riguardo.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020