Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21958 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 28/10/2016), n.21958
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8280-2015 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO
7, presso lo studio dell’avvocato MARIA PERIFANO, (studio legale
Perifano, Di Giacomo & Partners) che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 20/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
10/11/2014, depositato l’08/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 febbraio 2011 dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, P.E. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la durata irragionevole del giudizio amministrativo introdotto con ricorso del 7 maggio 1996 dinanzi al TAR del Lazio, definito con decreto di perenzione del 16 ottobre 2012, nel quale non risultava presentata istanza di prelievo.
La Corte d’appello ha ritenuto improponibile la domanda di equa riparazione, in applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4, per mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto.
P.E. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di tre motivi; il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.
Il Collegio, preso atto che nella memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha richiamato la sopravvenuta sentenza della Corte EDU, sez. 1, in data 25 febbraio 2016 (Olivieri ed altri contro Repubblica Italiana) – secondo cui la presentazione dell’istanza di prelievo non garantisce in modo efficace ed effettivo l’accelerazione del giudizio amministrativo, poichè dalla stessa non discende un obbligo del giudice amministrativo di anticipare la trattazione dell’udienza, ma soltanto una facoltà -, e rilevato che la citata sentenza della Corte EDU è stata rimessa, su istanza della Repubblica Italiana, dinanzi alla Grande Camera, la cui pronuncia è necessario attendere ai fini della presente decisione.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, in sede di riconvocazione, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016