Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21958 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/09/2017, (ud. 18/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 21958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonino – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24238-2013 proposto da:

TESCO TECHNICAL SERVICES CO LTD, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUE MACELLI 66,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE BORDONI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

ABB PROCESS SOLUTIONS & SERVICES SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2689/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 9 luglio 2001 la società Tesco Technical services Co. E la società ABB Process Solutions & Services sottoscrivevano un impegno di attività di subappalto in base al quale la società ABB si impegnava a dare in subappalto alla società Tesco l’attività di ingegneria e di assistenza in loco nel caso in cui al società ABB risultasse aggiudicataria a da GIP Gas dell’appalto per la costruzione degli impianti di estrazione di Bourui (località libica). In tale scrittura il corrispettivo veniva indicato come apri al 6% dell’ammontare dell’intera opera appaltata. Ciò per altro a condizione che lo sconto di trattiva che la ABB dovesse praticare all’Agip Gas Libyan Branch non fosse superiore all’8% perchè viceversa anche il corrispettivo per il subappalto con al società Tesco avrebbe dovuto essere rinegoziato.

La società Tesco con atto di citazione del 17 maggio 2006 conveniva davanti al Tribunale di Milano la società ABB assumendo che la scrittura di cui si è detto costituiva un vero e proprio contratto di subappalto che essa attrice aveva iniziato a darvi esecuzione e che all’uopo aveva ricevuto un accanto di Euro 250.000,00, ma successivamente la società ABB non le aveva chiesta alcuna attività mentre nel frattempo aveva concluso il contratto di appalto con la società Agip gas e addirittura ultimato l’opera appaltata, maturando e conseguendo un corrispettivo di Euro 35 milioni. Chiedeva, pertanto che la convenuta fosse condannata a pagare il saldo di quanto pattuito pari a circa Euro 1.850.000,00 anche ai sensi dell’art. 1671 c.c. nonchè al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva la società ABB ed eccepiva in via preliminare che l’accordo del 9 luglio 2001 era nulla per indeterminatezza dell’oggetto. Nel merito assumeva che la condizione sospensiva cui era stato sottoposto il contratto non si era verificata in quanto nonostante essa società si era aggiudicata l’appalto per la costituzione degli impianti di (OMISSIS) ma era avvenuto con lo sconto di trattativa maggiore dell’8% e cioè del 32%. Negava dunque un proprio inadempimento non essendo tra le parti intervenuto alcun contratto. Il Tribunale di Milano con sentenza del 4 giugno 2008 respingeva le domande delle parti e compensava le spese. Ad avviso del Tribunale l’unico inadempimento ascrivibile alla società ABB era quello di non aver convenuto la società Tesco a rinegoziare l’accordo, quindi, un inadempimento del tutto diverso da quello fatto valere dalla Tesco e per il quale non era stata formulata alcuna domanda. Stabiliva altresì che la società ABB non avesse diritto alla restituzione della somma di Euro 250.000, perchè l’importo era relativo ad un intervento presso impianto diverso da quello oggetto dell’accordo del 9 luglio 2001.

La Corte di appello di Milano pronunciandosi su appello proposto dalla società Tesco, a contraddittorio integro, con sentenza 2689 del 2012, rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale. Anche secondo la Corte milanese andava escluso che la scrittura del 9 luglio 2001 fosse un contratto definitivo e dunque non potevano trovare accoglimento le domande della società Tesco di adempimento e di indennizzo per recesso del committente. La società non aveva diritto alla restituzione della somma di Euro 250.000,00 perchè l’importo era relativo ad un intervento presso impianto diverso da quello oggetto dell’accordo del 9 luglio 2001.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Tesco Technical Services CO. LTD con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. La società ABB Process Solutions & Services spa. In questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo la società Tesco Technical Services CO. LTD lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la lamentata mancanza dei documenti prodotti da parte attrice e l’inattività della Corte nel loro reperimento. Errata applicazione dell’art. 2729 c.c.. La ricorrente sostiene che la Corte distrettuale, pur avendo constatato che nel fascicolo di parte mancavano i documenti 2-5, dai quali sarebbe dovuto risultare che Tesco era pronta a proseguire il lavoro e, quindi, un qualche indizio circa l’avvenuta conclusione del contratto, e il documento n. 9, da cui si sarebbe potuto evincere che la ABB aveva ultimata l’opera appaltata e ricevuto un corrispettivo di 35 milioni di Euro e, quindi, un indispensabile parametro per l’eventuale quantificazione del corrispettivo spettante a Tesco Ltd., tuttavia non avrebbe disposto, come avrebbe dovuto, la ricerca dei documenti mancanti e, comunque l’eventuale richiesta alla parte interessata di riprodurre i documenti mancanti. Per altro, sostiene ancora la ricorrente il fascicolo di parte non era stato ritirato ed era stato depositato al momento della proposizione dell’appello.

1.1.= Il motivo non ha ragion d’essere e va rigettato.

Vanno qui riconfermati i principi espressi da questa Corte, in altre occasioni, in di parte devono necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l’incartamento processuale, ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte(e quindi neanche del successivo rideposito),il giudice non può rigettare una domanda o un’eccezione per mancanza di una prova documentale inserita merito allo smarrimento di un documento del fascicolo di parte ed, in particolare, il principio secondo cui il ritiro e il rideposito del fascicolo nel fascicolo di parte, ma deve ritenere (in carenza di contraria risultanza, ovvero della prova rigorosa fornita da controparte che l’appellante abbia ritirato il proprio fascicolo) che le attività delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l’avvenuto deposito. Conseguentemente il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento. Soltanto all’esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione” (ex multis: Cass., 15giugno 2007, n. 14037).

1.1.a) Tuttavia, nel caso concreto, il riferimento ai documenti mancanti nel fascicolo di parte di cui si dice è semplicemente incidentale e non decisivo per il giudizio. La Corte distrettuale ha semplicemente evidenziato l’assenza di documenti nel fascicolo di parte, e precisato quali sarebbero state le conseguenze dell’assenza dei documenti indicati, ma, ha, in modo chiaro, specificato che quei documenti, comunque, non sarebbero stati decisivi, perchè “(….) l’infondatezza della tesi sostenuta emergeva, chiaramente, dalle carte processuali nonchè dai documenti prodotti dalla società ABB spa (…)”, lasciando intendere, con piena evidenza, che, comunque, i documenti mancati non avrebbero potuto comportare una decisione diversa. L’irrilevanza o la non decisività dei documenti mancanti rispetto alla decisione consentiva di ritenere superflua l’eventuale ricerca.

A bene vedere, l’affermazione della Corte distrettuale in merito alla mancanza dei documenti indicati trova la sua ragion d’essere ove si considera che la Corte ha, semplicemente, prefigurato l’ipotesi di fondatezza della tesi sostenuta (cioè che la scrittura del 9 luglio 2001 integrasse gli estremi di un contratto di appalto definitivo), tuttavia, non avrebbe potuto ritenere provata tale tesi in mancanza dei documenti di cui si dice. Epperò considerato che comunque la tesi appena indicata risultava aliunde e definitivamente infondata anche in presenza dei documenti mancanti la stessa ricerca diventava lesiva del principio di ragionevole durata del processo.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. L’errata configurazione del contratto di appalto, la confusione tra definitivo e preliminare, l’erronea lettura della sentenza di primo grado oltre che l’erronea lettura del documento contrattuale. Omessa applicazione dell’art. 1671 cod. civ. La ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia qualificato la scrittura del 9 luglio 2001, quale contratto preliminare, e, non invece, come avrebbe dovuto essere, quale contratto definitivo di subappalto. Anche, in questa sede, la ricorrente ribadisce che sia la terminologia “rinegoziare il presente accordo” nell’ipotesi in cui lo sconto nel contratto di appalto che la ABB avrebbe stipulato con Agip gas fosse stato superiore dell’8% (come è avvenuto) sia pure la presenza dell’elemento accessorio della condizione avrebbero dovuto fare identificare un contratto definitivo di subappalto. Non vi sarebbe dubbio infatti che la presenza dell’elemento accessorio della condizione non varrebbe a rendere preliminare un contratto definitivo. E di più la dizione “vi confermiamo l’impegno a subappaltarvi tali attività” non rimandava ad un nuovo e successivo contratto definitivo ma esplicava semplicisticamente la conferma del subappalto al 6% netto del prezzo di aggiudicazione dell’appalto. E lo stesso importo di Euro 250.000,00 corrisposto l’anno successivo alla stipula dell’accordo evidenziava come la ABB si fosse aggiudicata il progetto e, pertanto, avveratasi la condizione sospensiva del subappalto, la Tesco poteva iniziare la propria attività.

2.1. = Il motivo è infondato.

Vanno qui ribaditi i principi espressi da questa Corte in altre occasioni e cioè: che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248). Si osserva che parte ricorrente si limita – in concreto – ad opporre, all’interpretazione del contratto inter partes data dai giudici del merito, la propria soggettiva lettura di quello stesso contratto ed è evidente -quindi – che il motivo non può trovare accoglimento. Piuttosto, come ha avuto modo di chiarire al Corte distrettuale” (…) la stessa scrittura 9 luglio 2001 porta come intestazione non la parola contratto bensì la formula “impegno di attività di subappalto” che rimanda evidentemente a successive pattuizioni articolate atte a precisare le obbligazioni in concreto da assumersi reciprocamente dalle parti. (….) I lavori domandati alla Tesco sono ivi indicati in modo del tutto generico, come attività di ingegneria e assistenza in loco” e non sono, quindi, anche identificati termini, modalità e caratteristiche della prestazione dovuta dalla futura subappaltatrice. Infine, anche il corrispettivo dovuto alla stessa risulta, ancora, del tutto indeterminato, in quanto la sua determinazione è stata, espressamente, rimessa all’esito delle trattive tra ABB e Agip Gas che concordemente sono state riferite e valutate come ancora in corso (…)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese giudiziali dato che la società ABB Process Solutions & Services spa, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale.

Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, da atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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