Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21958 del 02/09/2019

Cassazione civile sez. II, 02/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 02/09/2019), n.21958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18644-2015 proposto da:

A.F. e C.V., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA EDOARDO D’ONOFRIO n. 212, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO ARMOCIDA, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA

LEMMA;

– ricorrenti –

contro

L.R.M., M.R. e MA.RI., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA CICERONE n. 28, presso lo studio

dell’avvocato IGNAZIO SILLITTI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 158/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere, Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 12.2.1980 L.R.M., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore M.R., insieme a M.G. e Ma.Ri. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Reggio Calabria C.V. e A.F. esponendo che i convenuti avevano pattuito, con distinti atti del (OMISSIS), entrambi sottoscritti dal defunto M.M., dante causa degli attori, la compravendita di alcuni appartamenti compresi nel fabbricato all’epoca di proprietà del predetto sito in (OMISSIS); che la compravendita non aveva seguito a causa dell’intervenuta malattia del proprietario M.M., che aveva costretto lui e la moglie L.R.M. a trasferirsi a (OMISSIS); che i convenuti, promissari acquirenti, si erano arbitrariamente immessi nel possesso dei beni compromessi in vendita tra le parti, senza pagarne il corrispettivo, nè i ratei di mutuo e le spese condominiali ad essi relativi. Gli attori allegavano quindi il grave inadempimento dei convenuti agli obblighi pattuiti con gli anzidetti preliminari di compravendita ed invocavano l’accertamento del loro diritto a recedere dai medesimi trattenendo la caparra a suo tempo ricevuta dal loro dante causa, nonchè la condanna dei convenuti stessi al pagamento dell’indennità per l’occupazione dei beni predetti ed al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio.

Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda e deducendo che la compravendita non era stata portata a compimento a causa delle ipoteche insistenti sugli immobili oggetto del preliminare; che per tale causa era stata conclusa in data 17.2.1975 una transazione con cui la L., anche per i figli minori, si era impegnata a vendere gli immobili, previo l’ottenimento del consenso degli istituti bancari titolari delle iscrizioni pregiudizievoli alla relativa cancellazione e l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la compravendita dei beni pupillari; che in data (OMISSIS) l’attrice aveva comunicato ai convenuti di non aver conseguito il benestare delle banche alla cancellazione delle predette iscrizioni pregiudizievoli e dichiarato che la transazione doveva intendersi priva di effetti; che per espressa pattuizione contenuta in detto accordo l’eventuale sua caducazione non aveva effetto liberatorio delle parti in relazione agli effetti dei preliminari di vendita del (OMISSIS) ad essa preesistenti. Invocavano quindi il rigetto delle pretese di parte attrice e spiegavano, in via riconvenzionale, domanda ex art. 2932 c.c. con condanna degli attori al risarcimento del danno. In subordine, qualora fossero stati dichiarati risolti i contratti preliminari del (OMISSIS), chiedevano – egualmente in via riconvenzionale – la condanna degli attori al risarcimento del danno e l’accertamento del loro diritto di ritenere gli appartamenti.

Con sentenza n. 194/2005 il Tribunale dichiarava priva di efficacia la transazione del (OMISSIS) e risolto il contratto preliminare del (OMISSIS); compensava tra le parti le rispettive poste in dare e in avere condannando gli attori al pagamento in favore dei convenuti della residua somma di Euro 3.543,19 con interessi dalla sentenza; compensava per intero le spese di lite.

Il giudice di primo grado riteneva in particolare che la condizione apposta alla transazione del (OMISSIS) – in base alla quale essa non avrebbe prodotto effetti qualora la parte promittente venditrice non avesse conseguito dalle banche l’assenso alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli – avesse natura mista, poichè il suo avveramento dipendeva in parte dalla volontà della L. ed in parte da quella dei terzi titolari delle predette iscrizioni. Riteneva inoltre che il contratto preliminare del (OMISSIS) non potesse essere considerato avendone la L. disconosciuto la sottoscrizione e non avendo i convenuti chiesto di procedere alla relativa verificazione e procedeva quindi alla valutazione delle condotte delle parti considerando valido il solo preliminare del (OMISSIS).

Avverso detta decisione interponevano appello C.V. e A.F.. Si costituivano in seconde cure gli originari attori, spiegando a loro volta appello incidentale.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 158/2015, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l’impugnazione principale ed accoglieva quella incidentale; riformava la decisione di prime cure e condannava gli appellanti principali al pagamento in favore degli appellanti incidentali della somma di Euro 61.086,22 oltre interessi dalla sentenza; condannava infine gli appellanti principali alle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte territoriale confermava la natura mista della condizione apposta dalle parti alla transazione del (OMISSIS) e dichiarava pertanto l’efficacia della transazione, che tuttavia considerava risolta -appunto – per mancato inveramento della predetta condizione. Considerava validi ambedue preesistenti preliminari del (OMISSIS) la cui efficacia era stata espressamente fatta salva dalla condizione apposta alla transazione del (OMISSIS), ancorchè il secondo fosse stato, come detto, disconosciuto dalla L., sul presupposto che le dichiarazioni di scienza contenute nella transazione conservassero, nonostante la risoluzione del negozio, la loro efficacia confessoria dell’esistenza delle due precedenti pattuizioni. Procedeva quindi ad un apprezzamento complessivo delle opposte condotte delle parti e ravvisava il più grave inadempimento in capo ai promissari acquirenti, i quali non avevano provveduto al saldo del prezzo pattuito per la compravendita degli appartamenti di cui è causa e si erano immessi nel possesso degli stessi in assenza di una clausola contrattuale, tanto nei preliminari del (OMISSIS) che nella transazione del (OMISSIS), che autorizzasse tale comportamento.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione C.V. e A.F. affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso L.M.R., Ma.Ri. e M.R..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio di Cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 1353,1355 e 1359 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che la condizione apposta dalle parti alla transazione del (OMISSIS) avesse natura meramente potestativa. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la Corte di Appello avrebbe dovuto valorizzare il fatto che l’assenso delle banche alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli era evidentemente legato al pagamento dei debiti da parte della parte promittente venditrice, cosicchè la verificazione della condizione dipendeva esclusivamente dalla volontà della predetta parte di adempiere agli impegni assunti con la transazione anzidetta.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 1453,1455,1460 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte reggina avrebbe errato nella valutazione dei comportamenti delle parti, ritenendo di maggiore gravità l’inadempimento della parte promissaria acquirente rispetto a quello della promittente venditrice. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, sarebbe ben più grave l’inadempimento di quest’ultima, che non avendo assicurato la liberazione degli immobili a suo tempo compromessi in vendita dalle iscrizioni pregiudizievoli su di essi gravanti avrebbe reso di fatto impossibile la compravendita.

Le due censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili in quanto esse si risolvono in un’istanza di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie condotti dal giudice di merito. Sotto il primo profilo, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in una mera richiesta di riesame del merito della controversia (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Sotto il secondo, invece, va ribadito il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Del pari – con specifico riferimento alla prima censura, concernente l’interpretazione della natura della condizione apposta dalle parti alla transazione del (OMISSIS) – merita di essere ribadito l’ulteriore principio secondo cui “La condizione è meramente potestativa quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, mentre si qualifica potestativa quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11774 del 21/05/2007, Rv.597374; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18239 del 26/08/2014, Rv. 632069). Alla luce di tale principio, la ricostruzione operata dalla Corte calabrese – che in ogni caso costituisce estrinsecazione di un giudizio di fatto non utilmente sindacabile in questa sede – va tenuta ferma in quanto appare coerente con gli insegnamenti di questa Corte.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento in favore dei controricorrenti, egualmente in solido tra loro, delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 5.800 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2019

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