Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21957 del 28/10/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21957 Anno 2015
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
SENTENZA
sul ricorso 21995-2009 proposto da:
VAVASSORI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO LOTTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ARNALDO BERTOLINI, giusta a
margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
Data pubblicazione: 28/10/2015
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 08/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
udito per il ricorrente l’Avvocato BORRELLI per
delega Avvocato LOTTI, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE SOCIO,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
ENZA LA TORRE;
Svolgimento del processo
Pietro Vavassori ricorre, L.on Que moLivi, per la cassazione
della sentenza della CTR della Lombardia (n. 52/44/08 dep.
8 luglio 2008), che, in riforma della sentenza di primo
grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio in relazione a
cartella di pagamento per Irpef anno 2001, derivante dalla
ha ritenuto regolare la notifica dell’avviso di
accertamento che ha preceduto la cartella impugnata,
effettuata ai sensi dell’art. 60 lett. e) del d.P.R. n.
600/1973, nello stesso modo col quale era stato in
precedenza notificato il questionario diretto ad accertare
il trasferimento della residenza in Paese a fiscalità
privilegiata (Svizzera). In particolare il suddetto avviso
era stato notificato mediante deposito di copia presso la
casa comunale e affissione all’albo pretorio, dopo che il
messo notificatore aveva provato a notificare l’atto
nell’ultima residenza in Italia del contribuente (Milano,
Via Caprilli 17), prima del suo trasferimento in Svizzera.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 60 d.P.R. 600/73 in relazione
all’art.
139,
I,
II
e
III
c.p.c.,
dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 366/2007,
e conseguente inesistenza della notifica dell’avviso di
accertamento eseguito ai sensi dell’art. 140 c.p.c., posto
che l’Agenzia avrebbe dovuto ricorrere alle modalità di
notifica di cui all’art. 142 c.p.c., indirizzando al
contribuente – cittadino italiano residente in Svizzera ratto tributario nella sua residenza elvetica.
2. Il motivo è inammissibile, poiché pone una questione nuova,
non essendo stata dedotta né provata nei gradi di merito la
conoscibilità da parte dell’Agenzia delle entrate della
RG N 21995/2009
definitività di avviso di accertamento non opposto. La CTR
residenza svizzera, presso la quale il ricorrente assume
che avrebbe dovuto esscì.e effettuata la notifica. Nel
giudizio di cassazione, infatti, che ha per oggetto solo la
revisione della sentenza di appello in rapporto alla
regolarità formale del processo e alle questioni di diritto
proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o
giudizio di merito (ex multis Cass. n. 4787 del 2012); come
nel caso in esame, in cui il ricorrente nelle fasi di
merito si è lamentato della mancata notifica presso il suo
effettivo domicilio di Milano (Via Caprilli, 17);
effettività del domicilio in Italia peraltro ribadita nel
secondo motivo di ricorso.
3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art.
60 d.P.R. 600/73 in relazione
all’art. 139, II e III c.p.c., per inesistenza della
notifica, non avendo il notificante attestato chiaramente
nella relata di avere previamente esperito – nella
successione ivi prevista- le azioni di cui all’art. 139,
co. 2 e 3 c.p.c., nonché l’assenza delle persone indicate
nei commi secondo e terzo dell’art. 139 c.p.c.
4. Il motivo è infondato.
5. La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si
fonda sul criterio
del domicilio fiscale e
sull’onere
preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio
tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto
ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento, originario o successivo, di tale
onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad
eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per
ultimo noto (Cass. 26 luglio 2006, n. 17064; 7 Cass. 25
gennaio 2002, n. 906 e Cass. 22 febbraio 1995, n. 8071).
Ciò premesso, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, art. 60, lett.
RGN
21995/2009
c), la notificazione degli avvisi “deve
temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel
essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”, con
le modalità previste dalla successiva lett. e) – deposito
dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di
deposito nell’albo del comune, senza darne notizia al
destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento quando risulti che “nel comune nel quale deve eseguirsi la
contribuente”. Nella specie il giudice di merito ha
affermato che per il contribuente – cittadino italiano
cancellato dall’anagrafe della popolazione residente e
trasferito in Svizzera, Paese a fiscalità privilegiata- il
domicilio presso il quale devono essere effettuate le
notificazioni degli atti tributari è l’ultimo comune di
residenza in Italia: luogo presso il quale, correttamente,
il messo notificatore ha tentato di recapitare gli atti
tributari, come risulta dalla relata di notifica,
sicuramente utile ad integrare l’ipotesi prevista dal
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e). Tale statuizione
è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha
chiarito come per gli avvisi e gli atti tributari
impositivi, la notificazione prevista dal D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 “deve essere effettuata secondo il rito
previsto dall’art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti
la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia
potutek eseguire la consegna perché questi (o ogni altro
possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto
indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la
disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett.
e) quando il messo notificatore non reperisca il
contribuente che dalle notizie acquisite all’atto della
notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. Con
riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al
previo espletamento delle ricerche (la cui sufficienza va
valutata dal giudice di merito con apprezzamento
RGN 21995/2009
notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del
sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo
motivazionale), va eviàenziato che – contrariamente a
quanto assunto dal ricorrente- nessuna norma prescrive
quali attività devono esattamente essere a tal fine
compiute ne’ con quali espressioni verbali ed in quale
contesto documentale deve essere contenuto il risultato di
sono state effettuate, che sono attribuibili al messo
notificatore e riferibili alla notifica in esame (Cass. n.
20425 del 2007).
La notifica della cartella di pagamento è stata pertanto
correttamente eseguita nell’ultimo domicilio in Italia del
ricorrente, all’indirizzo presso il quale erano stati
precedentemente notificati il questionario e l’avviso di
accertamento, ma poiché, come dalla relata di notifica, “da
informazioni assunte, il destinatario risulta trasferito
ignorando dove”, correttamente il messo non potendo
notificare ai sensi dell’art. 138 e 139 c.p.c. – ha
notificato ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 600/73. Né è stata
contestata con querela di falso la pubblica fede della
relata di notifica per le attestazioni sull’attività svolta
dal messo notificatore, la constatazione dei fatti avvenuti
in sua presenza e delle comunicazioni resegli.
6. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente
condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di
tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche
questo giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.000,00,
DEP SITATO IN CANCELLERIA
oltre spese prenotate a debito.
(WL 2015
IL
Deciso in Roma, 11 giugno 2015
Il
sigliere estensore
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