Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21957 del 02/09/2019

Cassazione civile sez. II, 02/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 02/09/2019), n.21957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20927/2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATERNO n. 9,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RENATO GIORGIO VITETTA;

– ricorrente –

contro

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PRISCILLA

n. 60, presso lo studio dell’avvocato LUCILLA LAURONI, rappresentato

e difeso dall’avvocato DOMENICO TRIPODI;

– controricorrente –

e contro

SO.PA., C.A., C.G. e C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 243/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 30.3.1995 T.G. adiva la Pretura di Reggio Calabria per far accertare il suo intervenuto acquisto per usucapione speciale ex lege n. 346 del 1976, di un fondo sito in territorio del Comune di (OMISSIS), affermando di possederlo uti dominus in modo pacifico e indisturbato da oltre 15 anni.

Come prescritto della citata L. n. 346 del 1976, art. 3, veniva ordinata l’affissione dell’istanza negli albi del Comune e della Pretura di Villa San Giovanni e la sua pubblicazione nel foglio degli annunci legali della Provincia di Reggio Calabria, nonchè la sua notificazione a tutti i soggetti risultanti titolari di diritti reali sul bene o che sullo stesso avessero trascritto domanda giudiziale, con avviso del diritto di ogni interessato di proporre opposizione nel termine di 90 giorni dalla scadenza della data di affissione o notificazione.

Nel termine di cui anzidetto nessuna opposizione veniva proposta e si procedeva all’istruzione della domanda mediante audizione dei testimoni indicati dal ricorrente.

Con atto di intervento volontario del 4.11.1997 interveniva in giudizio S.V., opponendosi all’istanza proposta dal T., proponendo in via riconvenzionale domanda di usucapione ordinaria in proprio favore del terreno di cui è causa ed articolando istanze istruttorie.

Il Pretore ammetteva i testi indicati dall’interveniente e la causa veniva decisa, per effetto della L. n. 479 del 1999, dal Tribunale di Reggio Calabria, che con sentenza n. 152/2004 accoglieva la domanda del T. dichiarando l’improcedibilità dell’intervento volontario spiegato dallo S., essendo costui decaduto dal diritto di proporre opposizione all’istanza proposta dal ricorrente originario.

Avverso della decisione interponeva appello lo S.. Il T. si costituiva in seconde cure per resistere al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 243/2014, la Corte di Appello di Reggio Calabria riformava la decisione di prime cure accogliendo in parte l’impugnazione. La Corte calabrese riteneva che l’intervento dello S. non potesse essere ritenuto tardivo, posto che nello speciale procedimento delineato dalla L. n. 346 del 1976, l’opposizione alla domanda di usucapione speciale è sempre proponibile, anche dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 3, comma 2, finchè non sia stato emesso il decreto di accoglimento di cui al successivo comma 5, anche in considerazione dell’inidoneità di detto provvedimento a costituire cosa giudicata. Riteneva altresì non provato da alcuna delle due parti il possesso valido ad usucapionem e rigettava tanto la domanda di accertamento dell’usucapione speciale proposta ab origine dal T. che quella di accertamento dell’usucapione ordinaria svolta in via riconvenzionale dallo S., compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.G. affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso S.V..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio di Cassazione.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

La parte controricorrente ha invece depositato memoria fuori termine.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 346 del 1976, art. 3, commi 3 e 5, nonchè degli artt. 105,153,166,167,267,268 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’intervento volontario dello S. e valutato le risultanze delle prove da questo tardivamente articolate ed ammesse dal primo giudice. Ad avviso del ricorrente, il termine di cui alla L. n. 346 del 1976, art. 3, comma 3, avrebbe natura perentoria; di conseguenza lo S., non avendo proposto tempestivamente opposizione alla domanda del T., sarebbe decaduto tanto dal diritto di contraddire rispetto ad essa, e quindi di intervenire in giudizio, quanto dal diritto di proporre istanze istruttorie; la Corte reggina, quindi, avrebbe dovuto decidere la causa sulla sola scorta delle prove assunte nella fase anteriore all’intervento volontario spiegato dallo S., senza considerare quelle assunte in seguito a detto atto, che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

La censura è inammissibile per carenza di specificità, in quanto il ricorrente non indica quali sarebbero le deposizioni testimoniali, o le parti di esse, che non avrebbero dovuto essere considerate da parte della Corte di Appello, nè chiarisce su quali circostanze i testimoni indicati dallo S. (che peraltro sembrano, dalla lettura della decisione impugnata, essere gli stessi a suo tempo indicati dal T.) sarebbero stati ascoltati o riascoltati a seguito dell’ammissione delle istanze di prova contenute nell’intervento volontario di cui si discute.

Nè il ricorrente dà conto, nello svolgimento della censura in esame, di aver tempestivamente eccepito l’inammissibilità dell’intervento volontario e delle istanze istruttorie in esso contenuto nel corso del giudizio di prime cure, dovendosi sul punto riaffermare il principio per cui le contestazioni relative a presunte nullità degli atti processuali vanno proposte a pena di decadenza nella prima istanza o difesa utile, essendo soggette al termine di preclusione di cui dell’art. 157 c.p.c., comma 2; ne deriva che, in mancanza di tale tempestiva eccezione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all’atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16204 del 03/08/2005, Rv. 584865; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 27026 del 12/11/2008, Rv. 605459).

Inoltre, la doglianza non coglie neanche la ratio della sentenza impugnata, che ha respinto tanto l’azione di accertamento dell’usucapione speciale che quella di accertamento dell’usucapione ordinaria per difetto della prova, in capo a ciascuna delle due parti, del possesso continuativo, pacifico e indisturbato per una durata corrispondente al periodo minimo richiesto dai due rispettivi istituti (15 anni per l’usucapione speciale e 20 per quella ordinaria). La censura non attinge specificamente questa censura, e quindi va dichiarata inammissibile anche sotto tale profilo.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente. Nulla invece nei confronti degli altri intimati, in difetto di svolgimento da parte loro di attività difensiva in questo giudizio di Cassazione.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2019

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