Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21956 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 30/07/2021), n.21956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA ERRORE MATERIALE D’UFFICIO

sul ricorso 33765-2019 proposto da:

A.C.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA DEI, POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato

PIETRO FRISANI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 23803/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’ordinanza di questa Corte n. 23803/19, pubblicata il 24.9.19, risulta affetta da errore materiale nella parte motiva.

Il suddetto errore materiale è stato rilevato di ufficio da questa Corte, in conformità al disposto dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, secondo periodo; conseguentemente, il procedimento di correzione è stato iscritto a ruolo di ufficio e si è svolto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c..

La proposta di correzione formulata dal relatore è stata discussa nell’adunanza del 21 gennaio 2021, per la quale non sono state depositate memorie.

Con l’ordinanza n. 23803/19, emessa nel procedimento iscritto al Ruolo Generale di questa Corte con il n. 19513/2018, è stato accolto il ricorso proposto dai sigg.ri An.Gi. e altri contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la cassazione della statuizione relativa alla misura delle spese di lite (Euro 465, oltre accessori) liquidate in favore dei ricorrenti nel decreto n. 576/2018 con cui la corte di appello di Perugia aveva riconosciuto loro la somma di Euro 2.200 ciascuno a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un presupposto processo.

La menzionata ordinanza n. 23803/19, premesso che la suddetta misura di Euro 465 era inferiore al minimo tariffario per lo scaglione riferibile al valore della causa (da 1.100 ad Euro 5.200) recita, ai righi 11 e ss. di pag. 3: “che, infatti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, i valori medi di detto scaglione, per i giudizi davanti alla corte di appello, sono di Euro 1.080 per la fase di studio, di Euro 877 per la fase introduttiva, di Euro 1.755 per la fase istruttoria e di Euro 1.820 per la fase decisoria, riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua del medesimo D.M., art. 4, comma 1”.

L’errore materiale consiste nell’aver riferito allo scaglione da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200 i minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 12, per lo scaglione da 5.200,01 ad Euro: 26.000.

Nel periodo sopra trascritto, pertanto, le parole “di Euro 1.080 per la fase di studio, di Euro 877 per la fase introduttiva, di Euro 1.755 per la fase istruttoria e di Euro 1.820 per la fase decisoria” devono essere sostituite con le parole “di Euro 510 per la fase di studio, di Euro 510 per la fase introduttiva, di Euro 945 per la fase istruttoria e di Euro 810 per la fase decisoria”

Il rilevato errore materiale non incide sul dispositivo dell’ordinanza n. 23803/19, che ha cassato l’impugnato decreto della Corte di appello di Perugia, con rinvio alla corte territoriale per la riliquidazione delle spese del giudizio di merito e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; il decreto della Corte di appello di Perugia era infatti da cassare, essendo affetto dal vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente, in quanto la liquidazione delle spese ivi effettuata era comunque inferiore ai minimi relativi allo scaglione da Euro 1.100 ad Euro 5.200. Tuttavia la correzione della parte motiva dell’ordinanza di questa Corte n. 23803/19 è necessaria al fine di evitare possibili equivoci nel giudizio di rinvio.

PQM

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella parte motiva della ordinanza di questa stessa Corte n. 23803/19, pubblicata il 24.9.19, e nel periodo che si legge a pag. 3, righi 11 e ss., di tale ordinanza (“che, infatti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, i valori medi di detto scaglione, per i giudizi davanti alla corte di appello, sono di Euro 1.080 per la fase di studio, di Euro 877 per la fase introduttiva, di Euro 1.755 per la fase istruttoria e di Euro 1.820 per la fase decisoria, riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua del medesimo D.M., art. 4, comma 1”) sostituisce le parole “di Euro 1.080 per la fase di studio, di Euro 877 per la fase introduttiva, di Euro 1.755 per la fase istruttoria e di Euro 1.820 per la fase decisoria” con le parole “di Euro 510 per la fase di studio, di Euro 510 per la fase introduttiva, di Euro 945 per la fase istruttoria e di Euro 810 per la fase decisoria”. Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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