Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21956 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3674/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato DORA DE ROSE,

dell’Area Legale Territoriale, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIA LINA GALANTE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSINIO MONALDI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 553/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ROSSANA CLAVELLI (delega verbale dell’Avvocato

Galante), che insiste sulla estinzione e compensazione delle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 13.8.2014, la Corte di appello di Ancona respingeva il gravame proposto da Poste Italiane avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro cd “acausale” stipulato a norma del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis e dichiarato sussistente tra la società e la C. di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal (OMISSIS), con condanna della resistente al ripristino del rapporto ed al pagamento, in favore della lavoratrice, di un’indennità omnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la C..

Entrambe le parti hanno depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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